Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30209 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30209 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12007/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente -Avverso la sentenza n. 431/2021 della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, pubblicata il 30 dicembre 2021.
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (cui lite pendente è ope legis succeduta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) propose azione revocatoria del contratto di compravendita stipulato il 19 settembre 2008 (con atto per AVV_NOTAIO) tra la RAGIONE_SOCIALE, parte venditrice, e la RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE (in corso di causa divenuta, per mutamente di denominazione sociale, RAGIONE_SOCIALE: in appresso, per brevità P.A.P.), parte acquirente, avente ad oggetto una pluralità di particelle di terreno ubicate nel Comune di Pesche.
La domanda, disattesa in primo grado dall’adito Tribunale di Isernia, è stata accolta dalla decisione in epigrafe indicata.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non occorre procedere a verificare la effettiva e regolare notificazione del libello introduttivo al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte in grado di appello e non costituito nel presente giudizio di legittimità, stante l’i nfondatezza del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione RAGIONE_SOCIALE stesso, tra i quali rientrano
certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).
Il primo motivo lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., erronea applicazione della norma (art. 2901, terzo comma, cod. civ.), in tema di irrevocabilità degli atti dispositivi consistenti nell’adempimento di un debito scaduto.
Si deduce, in sintesi, che la relativa eccezione, formulata sin dalla « comparsa di primo grado » (e non già per la prima volta in appello, come invece affermato nella gravata sentenza), era fondata, in quanto la compravendita era « strumentale a reperire la liquidità necessaria per estinguere un debito scaduto » dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della PRAGIONE_SOCIALE (nascente dal pagamento, da parte di quest’ultima, del debito della prima verso la Banca RAGIONE_SOCIALE Marche) ed anzi « costituiva l’unico mezzo realmente praticabile ed efficace ».
r.g. n. 12007/2022 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
2.1. Il motivo è inammissibile.
A prescindere dai rilievi sulla tempestività della proposizione della eccezione di esonero dalla revocatoria ex art. 2901, terzo comma, cod. civ., il giudice territoriale territoriale ha ritenuto che le parti contraenti non avessero dimostrato, come invece loro onere, che la vendita oggetto di revocatoria costituisse l’ unico mezzo utilizzabile per reperire la liquidità occorrente per estinguere il debito, emergendo anzi dalle difese della RAGIONE_SOCIALE elementi di segno contrario.
Si tratta, in tutta evidenza, di un apprezzamento su una circostanza fattuale (l’essere la compiuta alienazione l’unico mezzo utile per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito), condizionante l’operatività del disposto dell’ar t. 2901, terzo comma, cod. civ. (Cass. 15/05/2020, n. 8992), tipicamente riservato al giudice di merito, da condurre alla stregua RAGIONE_SOCIALE attività allegative RAGIONE_SOCIALE parti e RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie della lite: una valutazione, dunque, non censurabile con l ‘impugnazione di legittimità, se non per anomalie motivazionali, nella specie nemmeno adombrate.
Il secondo mezzo denuncia « erronea e falsa applicazione dell’art. 2901, comma primo, cod. civ. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Cumulando doglianze di tenore eterogeneo, involgenti questioni di fatto e di diritto e recanti censura a differenti passaggi motivazionali della sentenza gravata, parte ricorrente assume che:
(a) la compravendita oggetto di revocatoria era da considerarsi atto anteriore (e non posteriore) al sorgere del credito (dacché le cartelle portanti quest’ultimo erano state notificate tra il 2010 e il 2011), sicché lo stato soggettivo necessario per l’accoglimento dell’azione andava ravvisato nella dolosa preordinazione dell’atto a rendere più difficile il soddisfacimento del futuro credito (c.d. partecipatio fraudis );
r.g. n. 12007/2022 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
(b) l’atto di disposizione non comprometteva le ragioni creditorie, poiché il patrimonio residuo della parte alienante era ampiamente capiente, in ragione tanto RAGIONE_SOCIALE consistenze immobiliari tanto dell’ attivo circolante risultante da bilancio di esercizio;
(c) pur a ritenere sufficiente ai fini revocatori la mera scientia damni, gli indici presuntivi considerati dal giudice territoriale erano privi dei connotati di gravità, precisione e concordanza.
3.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
É infondata la questione sub (a).
L’apprezzamento di anteriorità della compravendita rispetto al sorgere del credito (apprezzamento che è in iure , non di mero fatto, involgendo necessariamente valutazioni di diritto) compiuto dalla Corte d’appello è corretto .
Ed invero i crediti tributari (quali quelli in esame) sorgono ex lege con l ‘ avveramento dei relativi presupposti, non già per effetto dell ‘ atto amministrativo di accertamento posto in essere dall ‘ amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, ove tali presupposti si siano verificati prima del compimento dell ‘ atto dispositivo impugnato con l’ actio pauliana , i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a detto atto, ai sensi dell ‘ art. 2901 cod. civ., ancorché non siano stati in tutto o in parte accertati od iscritti nei ruoli (Cass. 01/07/2020, n. 13275).
È inammissibile il rilievo sub (b).
La sussistenza di pregiudizi alle ragioni creditorie (il c.d. eventus damni ) è oggetto di un giudizio di fatto, devoluto al giudice di merito ed insindacabile innanzi la Corte di legittimità se (come nella specie) congruamente motivato (cfr., ex plurimis, Cass. 18/06/2019, n. 16221; Cass. 22/03/2016, n. 5618; Cass. 30/12/2014, n. 27546)
È del pari inammissibile la censura sub (c).
Formulata in termini del tutto generici, essa attinge soltanto alcuni dei fatti indizianti valutati dal giudice di merito, dei quali opera una
considerazione atomistica (e non già una valutazione congiunta e complessiva della globalità degli indizi, imposta invece impone dal moRAGIONE_SOCIALE di prova presuntiva disegnato dal legislatore) e si limita sic et simpliciter ad una prospettazione di inferenze probabilistiche differenti da quelle poste a fondamento della sentenza gravata.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado segue la soccombenza.
A tteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, alla refusione in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione