Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22636/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME
(EMAIL rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (EMAIL giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE a socio unico RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’avvocato NOME
(EMAIL che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso.
-ricorrente incidentale-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME EMAIL che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte D’appello di Ancona n. 1200/2023 depositata il 07/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Per quanto ancora rileva in questa sede, giova ricordare: che la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE la propria ‘azienda relativa all’esercizio dell’attività di produzione calzature sita a Montegranaro in INDIRIZZO con relative autorizzazioni, con tutti i beni mobili che arredano e corredano l’azienda, attrezzature strumentali, impianti e quant’altro riportato nello stato patrimoniale’, compresi i rapporti di conto corrente intrattenuti con gli istituti bancari, cessando contestualmente la propria attività d’impresa; che la Fondazione Enasarco promuoveva avanti al Tribunale di Fermo azione revocatoria nei confronti della società cedente e del terzo cessionario, al fine di sentir dichiarare l’inefficacia del contratto di cessione di azienda tra la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE, in quanto successivo
all’insorgenza del credito previdenziale vantato dalla Fondazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a seguito dello svolgimento di un accertamento ispettivo.
Con sentenza n. 394/2021 del 25 agosto 2021 il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda spiegata dalla Fondazione Enasarco, dichiarando l’inefficacia nei confronti della stessa dell’atto di cessione di azienda, stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e condannando le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva appello avverso la predetta sentenza.
La Corte di Appello di Ancona, in via preliminare, riuniva il gravame con quello autonomamente proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva, resistendo, la Fondazione Enasarco.
Con sentenza n. 1200/2023 del 7 agosto 2023 la Corte d’Appello di Ancona rigettava entrambi gli appelli riuniti.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Anche RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con distinti controricorsi Fondazione Enasarco.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In data 11 aprile 2024 il consigliere delegato (ed odierno relatore: v. Cass., Sez. Un., 10/04/2024, n. 9611) ha formulato proposta di definizione accelerata di entrambi i ricorsi, del seguente tenore: ‘Sia il ricorso principale, sia il ricorso successivo sono inammissibili, in quanto sollecitano un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità’.
I difensori di RAGIONE_SOCIALE COGNOME e Corvari RAGIONE_SOCIALE, muniti di rispettiva procura speciale, hanno insistito per la decisione;
pertanto, i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio in via preliminare che il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE è stato notificato alla Fondazione Enasarco in data successiva rispetto alla notifica del ricorso da parte di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; pertanto, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere qualificato in termini di ricorso incidentale (v., tra le tante, Cass., 23/11/2021, n. 36057, secondo cui ‹‹il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo››).
Con il primo motivo la società ricorrente principale denuncia ‘Nullità della sentenza n. 1200/2023 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 19/07/2023 e pubblicata in data 07/08/2023 nonché notificata in data 06/09/2023 per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.’.
Lamenta che la Corte di merito avrebbe recepito acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza minimamente spiegare il motivo della conclusione così raggiunta, né tantomeno prendere in considerazione le contrapposte ragioni esposte nei motivi di gravame; da tanto deriverebbe, dunque, l’insufficienza dell’apparato motivazionale dell’impugnata sentenza, carente dell’ iter logico autonomamente seguito dal giudice.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che ‹‹nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del
1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. In definitiva, la motivazione della sentenza, seppure stringata, non esclude che risultino sinteticamente esposte le ragioni del decidere, con esclusione in questo caso, qual è appunto il caso di specie, del vizio di motivazione omessa o apparente›› (Cass., Sez. Un., n. 642/2015).
Orbene, la lettura dell’impugnata sentenza consente di rilevare come non corrisponda al vero che la Corte di Appello di Ancona si sarebbe limitata ad una pedissequa riproposizione del percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Fermo, senza motivare, a sua volta, la conclusione di rigettare il proposto gravame.
Al contrario, la motivazione di rigetto del mezzo di gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE è espressamente e congruamente svolta ed è da rinvenirsi nella chiara ed evidente applicabilità al caso di specie dell’art. 2901 cod. civ., del quale sussistono tutti i presupposti, donde il conseguente accoglimento dell’azione revocatoria proposta da Fondazione Enasarco.
La Corte di Appello di Ancona, dopo un’analitica disamina della fattispecie e del motivo di appello, ha assunto la propria autonoma decisione, che con chiarezza rende ragione dell’ iter logico-giuridico seguito e si presenta pertanto immune da vizi.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
Censura l’impugnata sentenza là dove ha accertato che l’atto di cessione dell’azienda è successivo al sorgere del credito e
sostiene che, invece, il credito su cui la RAGIONE_SOCIALE fonda le proprie pretese trova titolo nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 16 aprile 2013, ossia oltre un anno dopo l’atto dispositivo.
Lamenta che la Corte di merito ha omesso di considerare tale mancanza di contestualità tra l’atto dispositivo ed il credito, che se invece fosse stata considerata era tale da escludere ‘non solo l’assenza di qualsiasi preordinazione o disegno frodatorio da parte della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ma anche ed in specie la benchè minima coscienza da parte della stessa società ricorrente di arrecare con la suddetta operazione patrimoniale un qualsivoglia danno alle ragioni di alcuno (né tantomeno di quelle asseritamente pretese dalla Fondazione Enasarco)’ (v. p. 12 del ricorso).
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. L’impugnata sentenza ha infatti pronunciato conformemente al principio per cui il credito contributivo (fatto valere dalla Enasarco) prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall’ente previdenziale ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto o comunque l’attività di lavoro che ne costituisce il presupposto (v. Cass., n. 34982/2021, nonché Cass., n. 9865/2019, che richiama Cass., 15/10/2014, n. 21830).
Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’
Censura l’impugnata sentenza, là dove ha affermato: ‹‹…non sono stati tuttavia censurati i capi della sentenza in cui sono stati ampiamente approfonditi l’ eventus damni (con specifici riferimenti alla documentazione da cui risulta che dopo la cessione la debitrice non era più proprietaria di alcun bene ed aveva cessato la propria attività imprenditoriale), il consilium
fraudis (comprovabile anche per presunzioni, in particolar modo ove il debitore con l’atto dispositivo si sia spogliato del proprio intero patrimonio, nel caso di specie pochi giorni dopo il primo accertamento ispettivo) e la partecipatio fraudis (anch’essa comprovabile per presunzioni, in particolar modo ove l’atto venga stipulato tra società facenti capo alle medesime persone fisiche)››.
Deduce che dalla ‘semplice’ lettura dell’atto di citazione in appello la Corte di merito avrebbe dovuto evincere che essa ricorrente, in allora appellante, aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto esistenti tutti i presupposti affinché l’azione revocatoria di Fondazione Enasarco fosse accolta.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. In primo luogo, non risulta correlato alla motivazione dell’impugnata sentenza (v. Cass., 22/04/2022, n. 8036, secondo cui il motivo di ricorso deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, dato che con il motivo di impugnazione occorre enunciare le ragioni per cui la sentenza impugnata è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo, il motivo deve specificatamente enunciare le ragioni per la sentenza impugnata viene censurata come errata).
4.3. In secondo luogo, sollecita un riesame del merito.
Dalla lettura della parte di motivazione che viene censurata nel motivo si evince che la corte territoriale, dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado non fosse stata specificatamente impugnata, ne ha poi riportato i passaggi motivazionali che affermavano l’esistenza, nel caso di specie, dei presupposti di accoglimento dell’azione revocatoria e li ha condivisi e fatti propri.
Sotto la formale invocazione della violazione di legge, quindi,
la ricorrente contrappone alle valutazioni del fatto e della prova svolte dalla corte di merito una sua diversa interpretazione e ricostruzione, sollecitando a questa Suprema Corte un sindacato che è invece precluso in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
Con il primo motivo la ricorrente incidentale COGNOME denunzia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; inammissibilità e/o intervenuta prescrizione della domanda proposta dalla fondazione Enasarco’.
Censura l’impugnata sentenza là dove ha statuito che se, da un lato, la mancata riassunzione nei termini previsti dalla legge del giudizio interrotto comporta la sua estinzione, dall’altro l’estinzione del processo non estingue l’azione.
Deduce che, siccome un primo giudizio avanti al Tribunale di Fermo era stato interrotto e che la Fondazione Enasarco aveva omesso di riassumerlo, addivenendo ad instaurare un secondo giudizio avente ad oggetto i medesimi titoli, le stesse causali ed uguali richieste di quello interrotto, erroneamente la corte di merito non aveva attribuito valore all’estinzione del primo giudizio e del pari erroneamente non aveva ritenuto l’irritualità e quindi l’inammissibilità del secondo, con ogni conseguente effetto sulla prescrizione del diritto di credito vantato da Fondazione Enasarco.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. Si limita a riproporre censure già svolte in appello, in maniera del tutto assertiva e senza considerare che la corte territoriale si è pronunciata conformemente al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, sebbene la mancata riassunzione nei termini previsti dalla legge del giudizio interrotto
comporti la sua estinzione, ai sensi degli artt. 305 e 307, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’estinzione del processo non estingue l’azione, come espressamente previsto dall’ art. 310, primo comma, cod. proc. civ.
Aggiungasi che, conformemente al consolidato orientamento secondo cui ‘l’estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ., ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda’ (v. Cass., 13/04/2010, n. 8720; Cass., 13/09/2017, n. 21201), la corte d’appello ha espressamente confermato la sentenza di primo grado là dove ha rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria, oltretutto rilevando che tale capo era, peraltro, stato censurato da entrambi gli appellanti in modo assolutamente generico (v. p. 7 sentenza impugnata).
Orbene, senza affatto confrontarsi con tale motivazione, l’odierna ricorrente incidentale ripropone la questione mediante una censura del tutto priva di specificità.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.’.
Lamenta che la corte di merito non ha considerato che l’atto di cessione di azienda tra RAGIONE_SOCIALE a Corvari RAGIONE_SOCIALE era avvenuto a titolo oneroso e che era stato inoltre pattuito che sino ad una certa data i debiti sarebbero rimasti a carico della cedente.
6.1. Il motivo è inammissibile.
6.2. Sotto la formale invocazione della violazione di legge, la ricorrente incidentale contrappone alla articolata motivazione resa dalla corte di merito (v. p. 8 dell’impugnata sentenza), una
sua diversa interpretazione dei fatti di causa, sollecitando a questa Suprema Corte un riesame del fatto e della prova, invece precluso in sede di legittimità.
In conclusione, ed in maniera sostanzialmente conforme a quanto rilevato nella proposta di decisione accelerata (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2023, n. 36069), il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, nel rapporto tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, devono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza; per il resto, le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell’articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380bis cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 27/09/2023, n. 27433).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna la società ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna la società ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
Condanna la società ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
Compensa interamente le spese di lite tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della società ricorrente principale sia della società ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza