SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5570 2024 – N. R.G. 00003010 2023 DEL 05 11 2024 PUBBLICATA IL 05 11 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3010/2023
tra
ATTORE/I
e
CONVENUTO/I
Oggi 5 novembre 2024 innanzi al AVV_NOTAIOCOGNOME, sono comparsi:
Per
l’AVV_NOTAIO in sost. RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO
Per
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in sost. RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME […]
Sono altresì presenti la d.ssa NOME COGNOME e il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, addetti UPP.
Il AVV_NOTAIO pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Parte_1
RAGIONE_SOCIALE_1
[…]
Parte_1
RAGIONE_SOCIALE_1
Il AVV_NOTAIO COGNOME
RAGIONE_SOCIALE_2
[…]
(C.F./ P. IVA
), corrente in
P.IVA_2
INDIRIZZO, con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Palermo INDIRIZZO
Convenuta
OGGETTO
: azione revocatoria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
Parte_1
n amministrazione straordinaria (C.F./ P. IVA
),
P.IVA_1
con sede legale in Ivrea INDIRIZZO, con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, domiciliata presso lo studio di questi in Roma, INDIRIZZO.
Attrice contro
Parte attrice
In via principale:
– accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati da
, rispettivamente, in data 11.10.2019, tramite bonifico bancario
per mezzo del c/c in essere presso Banco BPM S.p.a, per la somma di € 153.727,80, e, in data 25/10/2019, da , per la somma di € 29.845,91 nei confronti Parte_2 RAGIONE_SOCIALE_3
RAGIONE_SOCIALEa società
, per tutto quanto argomentato nella precedente parte motiva, sono revocabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019); […]
condannare la società
, alla restituzione e, dunque, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma
di € 183.573,71 in favore di
;
condannare la società
, alla refusione, in favore di
[…]
RAGIONE_SOCIALE_4
RAGIONE_SOCIALE_4
[…]
Parte_2
RAGIONE_SOCIALE_4
[…]
[…]
, RAGIONE_SOCIALEe spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap accessori. Parte_2
Con espressa riserva di proporre domande ed eccezioni conseguenti a domande riconvenzionali, eccezioni o produzioni, formulate eventualmente dalla parte convenuta, e di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni già formulate, ex art. 183, co. 5 e 6, c.p.c. ai sensi dei quali la scrivente formula sin d’ora istanza di assegnazione dei termini. Con ogni riserva istruttoria, compresa quella di indicare testi a prova contraria.
Parte convenuta
Preliminarmente ammettere per il rito la presente costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta.
accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati da
[…]
, rispettivamente, in data 11.10.2019, tramite bonifico bancario per mezzo del c/c in essere presso Banco BPM S.p.a, per la somma di € 153.727,80, e, in data 25/10/2019, da , per la somma di € 29.845,91 nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società Parte_2 RAGIONE_SOCIALE_3 RAGIONE_SOCIALE_4
, NON sono revocabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019) […]
per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi prescritti.
Per l’effetto, rigettare ogni altra domanda principale e/o subordinata RAGIONE_SOCIALEa parte attrice nei confronti RAGIONE_SOCIALEa […]
RAGIONE_SOCIALE_4
.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari secondo i parametri di
Conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti
Con espressa riserva di integrare domande ed eccezioni, proporre mezzi istruttori e produrre liquidazione dei compensi per la professione forense. documentazione contabile, nei modi e e tempi di rito.
Concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione
Considerato che:
con sentenza n. 34/2020 del 4 febbraio 2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. 270/1999 (All.1 atto di citazione) e la società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data 30.7.2020; Parte_2
in data 04/06/2020, i Commissari Straordinari depositavano la relazione prevista dall’art. 27 del d.lgs. 270/1999 (All. 2) in cui davano atto di una ‘valutazione favorevole all’ammissione RAGIONE_SOCIALEa Società insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria…indicando la cessione dei complessi aziendali quale unica alternativa realmente perseguibile per l’ottenimento del risultato’ ;
il Tribunale di Torino con decreto del 21.07.2020 (All. 3), depositato in cancelleria il successivo 30.07.2020, dichiarava l’apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria di ‘ ; Parte_1
in data 5 dicembre 2020, il programma di cessione di ‘ Parte_1
veniva depositato e la sua attuazione veniva autorizzata dal RAGIONE_SOCIALE il 20 gennaio 2021 (All. 5); […]
nell’ottica di risanamento di un equilibrio economico, i Commissari di , decidevano di porre in essere attività per l’introduzione di procedimenti giudiziari finalizzati al recupero di crediti certi, liquidi ed esigibili non ancora soddisfatti, nonché per revocare/privare di effetti gli atti Parte_2
a titolo oneroso compiuti in pregiudizio RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum nel c.d. ‘periodo sospetto’;
con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec il 02/02/2023 chiede la revoca dei pagamenti ricevuti dalla convenuta per complessivi euro € 183.573,71.E più precisamente: Parte_2
ordine di pagamento effettuato, in data 25.10.2019, da , di € 29.845,91, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento notificato all’istituto bancario in questione, nella sua qualità di terzo pignorato, dalla RAGIONE_SOCIALE_3 […]
società odierna convenuta;
disposizione di bonifico effettuata da , in data 11.10.2019, pari ad € 153.727,80. Parte_2
la società convenuta si è regolarmente costituita.
•
la
RAGIONE_SOCIALE_4
riceveva dall’odierna parte attrice, a partire dal 2013, il subappalto dei contratti n. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2013 e n. 310002083 del 9 agosto 2013, ottenuti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE UTG di Caltanissetta per lo svolgimento dei seguenti servizi: manutenzione impianto elettrico, idrico sanitario, riscaldamento, raffrescamento, controllo, accessi reti, presidio servizio manutentivo, impianti di rilevazioni fumi ecc. Tali servizi venivano regolarmente eseguiti dall’odierna convenuta per gli importi ivi previsti nel corso degli anni di vigenza contrattuale; […]
i suddetti contratti di subappalto prevedevano (art.4) che i pagamenti RAGIONE_SOCIALEe fatture dovevano essere effettuati ‘ a mezzo di bonifico bancario a 60 giorni dalla fattura fine mese’;
ometteva di effettuare i pagamenti richiesti in ragione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese per un totale di € 212.255,21 così distinto: quanto ad € 127.698,18 per i lavori di manutenzione effettuati a Trapani ed € 84.556,23 per i lavori effettuati a Caltanissetta ; Parte_2
per tale motivo, la società i determinava ad adire le vie giudiziarie per ottenere il pagamento di quanto alla stessa dovuto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni sopra descritte;
pertanto, a fronte RAGIONE_SOCIALEa descritta situazione di fatto e di diritto, il Tribunale di Ivrea emetteva il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 390/2018 – R.G. n. 687/2018 – in data 9/03/2018 (All. 6), con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di € 212.255,21, oltre interessi di mora e spese Parte_2
In data 02/05/2018, l’odierna convenuta provvedeva, quindi, a notificare a il suddetto provvedimento, unitamente all’atto di precetto per l’importo di € 147.661,30 (All. 7), scorporata dal totale dovuto in ragione del decreto ingiuntivo, la somma di € 68.495,77 corrisposta dall’attrice il 20/03/2018; Parte_2
Successivamente alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di precetto, le Parti, con scrittura privata, convenivano il pagamento rateale RAGIONE_SOCIALEa somma di € 156.226,39, ancora dovuta da in ragione del d.i. n. 390/2018, in n. 12 Parte_2
rate da € 13.018,86 ciascuna a partire da maggio 2018, con scadenza al 25 di ciascun mese;
decadeva definitivamente dal beneficio del termine concessole non avendo provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ultime due rate pattuite; Parte_2
pertanto, otificava un ulteriore atto di precetto in data 19/04/2019 intimando il pagamento di € 26.414,46, cui faceva seguito un nuovo piano di rientro di n. 4 rate mensili da € 6.603,61 ciascuna con decorrenza dal 7/06/2019; CP_4
, tuttavia, non riusciva a rispettare l’impegno assunto neanche con riferimento alla prima rata concordata. Parte_2
otificava quindi, in data 16/07/2019, l’atto di pignoramento presso terzi (All. 8) affinché le fossero assegnate le somme dovute in ragione RAGIONE_SOCIALE‘atto di precetto del 19/04/2019, fino alla concorrenza di € 39.621,69; CP_4
in ragione del suddetto atto, come sopra evidenziato, , in qualità di terza pignorata, disponeva – giusta ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale adito – in data 25/10/2019, il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa società ell’importo di € 29.845,91 (All. 9); RAGIONE_SOCIALE_3 […] RAGIONE_SOCIALE_4
sempre con riferimento all’ordinativo principale di fornitura trasmesso dal RAGIONE_SOCIALE Caltanissetta e a partire dal 2013, la parte attrice subappaltava a I ulteriori servizi di manutenzione (contratto n. NUMERO_DOCUMENTO del 29/03/2017 – contratto n. 310011051 del Contr
27/09/2017 – contratto n. 310012417 del 28/03/2018 – contratto n. 310013563 del 19/09/2018);
Anche per il pagamento di questi servizi, nonostante i solleciti inviati, si vedeva costretta ad adire le vie giudiziarie per il recupero RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di € 150.076,60;
con decreto ingiuntivo n. 369/2019 – R.G. n. 446/2019 – emesso dal Tribunale Civile di Ivrea in data 13/03/2019 e pubblicato il successivo 14/03/2019 (All. 10), veniva ingiunto a di pagare, in favore di la somma di € 150.076,60, oltre interessi e spese legali; Parte_2 CP_4
in data 13.09.2019 veniva notificato a atto di precetto per € 153.727,80; Parte_2
a fronte del perdurante inadempimento, l’odierna convenuta provvedeva a notificare a un atto di pignoramento presso terzi in data 3 ottobre 2019 (All. 12); Parte_2
In ragione del suddetto atto, come sopra evidenziato, , in data 11.10.2019, effettuava in favore di n bonifico bancario, per mezzo del c/c in essere presso Banco BPM S.p.a., per la somma di € 153.727,80 (All. 13). Parte_2 CP_4
Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi richiesti dall’art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019) per fondare la presente azione revocatoria fallimentare.
E’ infatti innegabile che abbia effettuato, direttamente o per il tramite del proprio istituto bancario, un pagamento di un debito liquido ed esigibile nei sei mesi anteriori alla dichiarazione del proprio stato di insolvenza. I pagamenti de quo, inoltre, hanno indubbiamente natura onerosa e sono stati eseguiti in presenza di un debito/credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziaria per mezzo dei decreti ingiuntivi emessi nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘odierna convenuta. Appare quindi evidente che, nel caso di interesse, si sia concretizzato il presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria, con lesione RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum. Parte_2
· Si deve inoltre presumere, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma invocata, la conoscenza RAGIONE_SOCIALE stato di insolvenza da parte di Difatti il ritardo (rectius i ritardi) nei pagamenti non può che essere considerato sintomatico RAGIONE_SOCIALE stato di decozione in cui versava al momento di effettuazione dei pagamenti revocandi, posto che a dovuto azionare una procedura giudiziaria per poter ottenere quanto alla stessa dovuto. Infatti l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierna attrice (cfr. allegato 6 atto di citazione), la sua esecutività, l’accordo transattivo stipulato successivamente alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di precetto (non onorato dalla debitrice), nonché il successivo procedimento esecutivo (cfr. allegati 7-8 atto di citazione), rappresentano certamente elementi indiziari RAGIONE_SOCIALE stato di decozione, evidentemente conosciuti dall’odierna convenuta. RAGIONE_SOCIALEe fatture commerciali dovesse e potesse effettivamente indurre la società CP_4 Parte_2 CP_4
Pertanto, non è revocabile in dubbio che il cambio di rotta nei pagamenti .GI a ritenere sussistente lo stato di insolvenza in capo alla propria controparte contrattuale. Co
D’altronde è proprio parte convenuta, nella Comparsa di Costituzione (punto
3 pag. 4) che afferma (e riconosce) ‘ che dal 2017 in poi l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa ebbe a diventare più pesante e la dovette avviare le azioni ingiuntive per recuperare le proprie esposizioni ed i propri crediti derivanti dai servizi effettivamente resi ‘ (affermazione ribadita anche nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., punto 2 pag. 3) , a fronte dei precedenti ritardi come affermato sempre in Comparsa a pag.3 ‘ nel corso RAGIONE_SOCIALE‘intero rapporto procedeva al versamento di acconti sulle fatture, restando sempre indietro rispetto alla effettiva prestazione dei servizi nonché alle scadenze pattuite per i pagamenti medesimi’. Evidentemente, prima RAGIONE_SOCIALEa data indicata, i pagamenti di avvenivano sì, eventualmente, in ritardo, ma comunque venivano effettuati. Parte_2 CP_4 Parte_2 Parte_2
Detto stato d’altronde era facilmente evincibile anche dalle notizie correnti in ordine allo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALE‘attrice (doc.14 RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione e doc. 15 RAGIONE_SOCIALEa seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di ) che già da luglio 2019 davano atto RAGIONE_SOCIALEa grave situazione economica e finanziaria di . Parte_2 Parte_2
Da ultimo si rileva l’assoluta genericità RAGIONE_SOCIALEe difese di parte convenuta Infatti non sono rinvenibili chiare e specifiche contestazioni sui fatti addotti da a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sussistenza sia del presupposto oggettivo sia di quello soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria introdotta. SARAGIONE_SOCIALE è limitata a sostenere che il ritardo nei pagamenti e gli adempimenti maturati da non fossero idonei a dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa scientia decotionis in capo alla convenuta, senza individuare elementi in fatto o in diritto appropriati a sostenere la suddetta tesi difensiva. Parte_2 Cont Parte_2
la domanda revocatoria viene dunque accolta; oltre al capitale competono interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, applicabili (Cass. 3.1.2023 n. 61) a ogni specie di obbligazione pecuniaria e non soltanto a quelle di fonte contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio RAGIONE_SOCIALEe parti:
-dichiara l’inefficacia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 L.F.(oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019) del pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 153.727,80 (in data 11.10.2019, tramite bonifico bancario per mezzo del c/c in essere presso Banco BPM S.p.a,) e RAGIONE_SOCIALEa somma di € 29.845,91 (in data 25/10/2019, da ), per la complessiva somma quindi di € 183.573,71 nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE […]
RAGIONE_SOCIALE_4
[…]
CP_7
RAGIONE_SOCIALE_4
[…]
a restituire a
Parte_2
la somma di € 183.573,71 oltre interessi moratori ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda al saldo; […]
-condanna
RAGIONE_SOCIALE_4
[…]
a
rimborsare
a
Parte_2
le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 8.433 (di cui € 2.552 per fase di studio, € 1.628 per fase introduttiva € 4.253 per fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie 15%, Iva e Cpa. […]
;
Così deciso dal G.I. in funzione di AVV_NOTAIO unico in data 5/11/2024 Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Minuta redatta con l’assistenza del GOT dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME