Il conferimento all’estero e l’azione revocatoria ordinaria
I debitori tentano talvolta di sottrarre i propri beni alle pretese dei creditori attraverso operazioni societarie transfrontaliere. Un caso frequente riguarda il conferimento di immobili situati in Italia a favore di una società con sede all’estero in sede di aumento del capitale sociale. Davanti a simili manovre, il creditore può difendersi esperendo l’azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’articolo 2901 del codice civile. Questa iniziativa processuale solleva spesso dispute rilevanti sui confini territoriali della giurisdizione, portando le parti a scontrarsi sul potere decisionale dei tribunali nazionali rispetto a quelli esteri.
La tutela del credito contro gli schermi societari esteri
La vicenda trae origine dall’iniziativa di una società creditrice intenzionata a recuperare crediti insoluti derivanti da fideiussioni bancarie. Due garanti hanno conferito consistenti proprietà immobiliari all’interno di una società di diritto inglese di cui risultavano soci, adempiendo a una deliberazione di aumento di capitale. La creditrice ha subito citato in giudizio sia i soci garanti sia la persona giuridica estera dinanzi al tribunale italiano, chiedendo la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto dispositivo.
I debitori e l’ente societario convenuto hanno eccepito immediatamente il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Secondo la linea difensiva dei conferenti, l’operazione patrimoniale costituiva parte integrante della delibera assembleare inglese, invocando così l’applicazione del regolamento europeo che assegna la giurisdizione esclusiva al giudice della sede societaria per la validità delle decisioni dell’ente.
La netta separazione tra atto traslativo e delibera sociale
I giudici di legittimità hanno affrontato il nodo dell’interferenza tra le regole di diritto societario e la salvaguardia patrimoniale delle ragioni creditorie. Il conferimento immobiliare costituisce un autonomo contratto traslativo a titolo oneroso tra il socio disponente e la società acquirente. L’azione del creditore si dirige contro questo specifico spostamento di ricchezza e non tocca affatto la validità interna dell’aumento di capitale.
Il potere revocatorio presenta una natura neutrale rispetto ai meccanismi organizzativi dell’impresa. Il creditore insoddisfatto agisce come terzo totalmente estraneo alle dinamiche sociali. Il rimedio legale non rimette in discussione lo statuto o le percentuali di partecipazione dei soci, bensì neutralizza l’effetto traslativo al solo fine di consentire l’eventuale aggressione forzata sul bene.
Le motivazioni delle Sezioni Unite sull’azione revocatoria ordinaria
Nelle motivazioni della decisione, le Sezioni Unite hanno chiarito la portata delle norme sovranazionali in tema di competenza giurisdizionale. L’articolo 24 del Regolamento europeo numero 1215 del 2012 riserva la competenza esclusiva al tribunale della sede societaria unicamente quando la causa investe direttamente la validità formale e sostanziale delle delibere assembleari. La controversia originata dall’azione revocatoria ordinaria mira esclusivamente a rendere inopponibile al creditore il passaggio dell’immobile.
L’inefficacia dell’alienazione lascia perfettamente integra l’operazione di bilancio nei rapporti interni tra socio e società. Trova quindi piena applicazione la disciplina ordinaria imperniata sul domicilio dei debitori italiani. La presenza dei soci domiciliati in Italia radica legittimamente la giurisdizione dell’autorità giudiziaria statale per prevenire decisioni tra loro incompatibili.
Le conclusioni sul primato della giurisdizione italiana
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito la piena giurisdizione del giudice italiano sulla domanda creditoria. Lo schermo di una società costituita in un Paese estero non basta a escludere il potere dei tribunali italiani quando l’atto pregiudica i creditori residenti sul territorio nazionale. La società creditrice ha superato il primo decisivo ostacolo processuale, confermando che il conferimento patrimoniale resta assoggettato al vaglio di garanzia del foro nazionale.
Il creditore può revocare un immobile conferito in una società all’estero?
Sì, il creditore può agire in giudizio per rendere inefficace nei suoi confronti il trasferimento del bene, lasciando intatta l’operazione tra le parti societarie.
Quale giudice decide sulla revocatoria se la società ha sede fuori dall’Italia?
Decide il giudice italiano se tra i convenuti vi sono i debitori con residenza o domicilio in Italia, trattandosi di un’azione a tutela dei crediti e non di una lite societaria.
L’accoglimento della revocatoria cancella la delibera di aumento di capitale?
No, la delibera societaria resta pienamente valida, ma il creditore vittorioso ottiene il diritto di pignorare l’immobile come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.