SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 237 2026 – N. R.G. 00000835 2024 DEPOSITO MINUTA 02 03 2026 PUBBLICAZIONE 02 03 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente RAGIONE_SOCIALE
Dott. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 835/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all’udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., del giorno 3.02.2026, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Pescara al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in forza di procura resa ai sensi e nelle forme di legge.
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato in LINDIRIZZOAquilaINDIRIZZO, presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
E
e
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 398/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 07.03.2024 -Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti
Per l’appellante
‘ Voglia l’Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa, statuire e dichiarare come di seguito:
riformare la sentenza n. 398/2024 pubblicata il 07.03.2024 emessa dal AVV_NOTAIO nel procedimento R.G. 3796/2020 con rigetto della domanda attrice tutta così come formulata, previa dichiarazione di illegittimità dell’estromissione dis posta nei confronti della sig.ra , stante l’insussistenza dei presupposti per
l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio .’
Per l’appellato
‘ I) Rigettare le conclusioni così come rassegnate nell’atto di citazione in appello;
II) in ogni caso: confermare integralmente la sentenza n. 398/2024, oggetto di impugnazione, relativa al proc. 3796/2020 Trib. Pe;
III) in via subordinata -da esaminarsi nella sola ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub I) e II) che precedono -:
accertare e dichiarare la simulazione del primo atto pubblico di compravendita a favore di terzo -rogato in data 20 12 2017 dal AVV_NOTAIO , rep. n. 121928 e racc.
32581, trascritto all’Agenzia del Territorio di Pescara al numero 173 di r.p. ed al n. 235 di
r.g., in data 08.01.2018, stipulato tra
nato a Pescara il DATA_NASCITA
1962 C.F.:
, res.te a Pescara alla INDIRIZZO
C.F.
27; e
, nata il San Remo (IM) l’DATA_NASCITA C.F.:
C.F.
, res.te a Pescara alla INDIRIZZO, ognuno di propria spettanza ed entrambi per l’intero, e nata ad Atri il DATA_NASCITA C.F.: , C.F.
per l’effetto accertare e dichiarare la nullità dello stesso atto;
IV) Con vittoria delle spese legali. ‘
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l’impugnata sentenza, resa all’esito del giudizio di primo grado n. 3796/2020 promosso da e , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su (poi costituitosi in giudizio al raggiungimento della maggiore età), contro , , e (onde sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’ atto pubblico del 3.08.2018 con cui e , ciascuno per quanto di propria spettanza ed entrambi per l’intero, avevano venduto ad la piena proprietà di una serie di immobili al prezzo di € 125.000,00 e dell’atto pubblico del 20.12.2017 con cui , con riserva del diritto di abitazione per sé e dopo di sé a favore del coniuge , aveva venduto a la proprietà superficiaria di una serie di unità immobiliari facenti parte di un fabbricato in Pescara, alla INDIRIZZO, per un corrispettivo di € 42.300,00, il cui pagamento era stato regolato mediante assunzione dell’obbligo della signora di provvedere al mantenimento ed all’assistenza del signor , per tutta la durata della vita di quest’ultimo ed alla sua morte, al mantenimento della signora , chiedendo in via subordinata l’accertamento della natura simulata di tali atti ) giudizio nell’ambito del quale si erano costitui ti e , chiedendo il rigetto delle domande attoree, mentre erano rimaste contumaci e il Tribunale di Pescara così statuiva: ‘ in accoglimento della domanda attorea DICHIARA l’inefficacia nei confronti del , per le causali di cui in motivazione ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., dell’atto pubblico di compravendita ripassato tra , in data
, 20.12.2017, Rep. n. 121928, Racc. n. 32581, per Notar , trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Pescara in data 8.01.2018 -Registro generale n. 235 -Registro particolare n. 7634, avente ad oggetto i beni: 1. Appartamento ad uso civile abitazione identificabile al NCEU del comune di Pescara al fg. 12, particella 2223, subalterno 41, INDIRIZZO3, INDIRIZZO, piano 1, categoria a/2, classe 3, vani 7; 2. Locale ad uso garage al piano terra identificabile al NCEU del comune di Pescara al fg. 12, particella 2223, sub. 17, z.c.3, INDIRIZZO, piano T, categoria c/6, classe 4, metri quadri 16; 3. Locale sgombero identificabile al NCEU del Comune di Pescara al fg. 12, part. 2223, sub. 49, z.c. 3, INDIRIZZO 5, cat. c/2, classe 1 metri quadri ORDINA all’Ufficio Provinciale -Territorio di Pescara della Agenzia delle Entrate, la trascrizione della presente sentenza e l’annotazione della medesima in margine alla trascrizione
dell’atto di compravendita redatto in data 20.12.2017, Rep. n. 121928, Racc. n. 32581, alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che liquida per onorari in euro 8.500,00, oltre euro 786,00 per esborsi nonché spese generali nella misura del 15%, I.V.A., per RAGIONE_SOCIALE, come per legge ‘. Con
Tale dispositivo è stato poi corretto dal primo giudice in data 12.07.2024 con ordinanza del seguente tenore: ‘ Dispone la correzione del dispositivo della sentenza summenzionata sostituendo la parte: ‘inefficacia nei confronti del , per le causali di cui in motivazione ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c. dell’atto pubblico di compravendita ripassato tra , E , in data 20.12.2017, Rep. n. 121928, Racc. n. 32581, per Notar , trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Pescara in data 8.01.2018 Registro generale n. 235 Registro particolare n. 7634’ con ‘inefficacia nei confronti del , per le causali di cui in motivazione ed ai se nsi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c. dell’atto pubblico di compravendita a favore di terzo, rogato in data 20.12.2017 dal AVV_NOTAIO , Rep. n. 121928, Racc. n. 32581, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Pescara al n. 172 di registro particolare ed al n. 234 di registro generale in data 08.01.2018, stipulato tra , e ‘ Inoltre, nella parte finale del dispositivo, laddove è scritto ‘ alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che liquida per onorari in euro 8.500,00, oltre euro 786,00 per esborsi nonché spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.A.P., come per legge’ Si intende aggiunto (prima del punto):
‘con distrazione, in fav ore del procuratore antistatario ”..
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno della domanda, gli attori avevano dedotto: – di essere creditori verso in forza della sentenza penale n. 1595/2020 del Tribunale di Pescara con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater nn. I e 609 quinquies c.p. e condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e ad una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 40.000,00; – che con atto pubblico del 3.08.2018, e
ad , al prezzo complessivo di € 125.000,00, la piena proprietà di una serie di immobili; – che con atto pubblico del 20.12.2017, , con riserva del diritto di abitazione per sé e dopo di sé a favore del coniuge , aveva venduto a la proprietà superficiaria di una serie di unità immobiliari facenti parte di un fabbricato in Pescara, alla INDIRIZZO, per un corrispettivo di € 42.300,00, il cui pagamento era stato regolato mediante l’obbligo della signora di provvedere al mantenimento ed all’assistenza del signor , per tutta la durata della vita di quest’ultimo ed alla sua morte, al mantenimento della signora ; – che tali atti erano lesivi della propria garanzia patrimoniale, in quanto dismissivi di tutti gli immobili di ; 1.2. Dava ancora atto che si erano costituiti in giudizio e
deducendo l’infondatezza delle domande attoree per mancanza degli elementi necessari al fine di esperire l’azione revocatoria.
1.3.
Dava infine atto dell’intervenuta rinuncia alla domanda attorea nei confronti di
, con atto depositato in data 25.10.2022.
1.4. Ciò premesso rilevava che la Corte di Cassazione aveva ritenuto ammissibile la rinuncia, in conclusionale, ad una domanda formulata con l’atto introduttivo del giudizio, in quanto essa non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita l’adesione della controparte e può intervenire con riferimento a singoli capi della domanda.
Confermava l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., formulata dal e giustificata dalla impugnazione della sentenza penale in sede di gravame, spiegando che il giudizio promosso con l’azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull’accertamento del credito, essendo sufficiente, per l’esperimento dell’azione ex art. 2901 c.c., l’esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente.
1.5. Riteneva sussistente il primo requisito necessario per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e seg. c.c., rappresentato dalla esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo all’attore verso il disponente.
Rilevava che, sebbene il convenuto , condannato in sede penale al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite e al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari a € 10.000,00 in favore di ciascuna parte
civile, avesse fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma di € 25.000,00 sul maggior importo liquidato a titolo di provvisionale in sede di scrittura del 19 novembre 2020 in cui veniva anche concordato un piano di rateizzazione del residuo, parte attrice rimaneva creditrice della ulteriore somma da liquidarsi in sede civile in via definitiva.
1.6. Riteneva provata l’anteriorità del credito rispetto alla stipula dell’atto dispositivo, rilevando come detto requisito dovesse essere accertato con riferimento al sorgere del credito e non a quello del suo accertamento giudiziale, dovendosi in particolare fare riferimento alla data del contratto, in caso di credito di fonte contrattuale, o alla data dell’illecito, in caso di credito risarcitorio da fatto illecito.
Osservava che nel caso di specie il credito era derivante da condotte poste in essere da prima dell’atto in questione, stipulato in data 20.12.2017, come emergeva dalla sentenza penale di condanna n. 1595/2020.
1.7. Riteneva sussistente l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 2901 c.c., rappresentata dalla esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore, tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa, più incerta ovvero più dispendiosa la realizzazione coattiva del credito.
Rilevava che il debitore, con l’atto dispositivo compiuto in favore della figlia, si era privato della proprietà superficiaria di diverse unità immobiliari costituenti la quasi totalità del suo patrimonio immobiliare, residuando a seguito della vendita in capo a unicamente la quota di ½ della proprietà in regime di comunione di altri beni immobili.
Osservava che il convenuto non aveva provato di possedere altre fonti di reddito per soddisfare ‘ampiamente’ le ragioni creditorie.
1.8. Qualificava come oneroso l’atto traslativo, in quanto non sussistevano né la gratuità degli effetti, essendo il corrispettivo rappresentato dall’obbligazione di mantenimento gravante sull’acquirente, né la gratuità della causa, essendo evidente l’interesse patrimoniale del all’atto traslativo.
Rilevava che l’art. 2901 c.c., allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso di specie, richiede come ulteriore condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni dei creditori e, per gli atti a titolo oneroso, come nel caso di specie, analoga consapevolezza in capo al terzo.
Osservava che a tal fine era sufficiente che la consapevolezza investisse la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati.
Riteneva tale consapevolezza sussistente in tutte le parti negoziali in quanto, al momento del trasferimento del diritto di proprietà superficiaria, il procedimento penale a carico del convenuto era già in corso e lo stesso, pochi mesi dopo il rinvio a giudizio, si era spogliato di tutti i suoi beni, di fatto in un primo momento riducendo e di poi nullificando la propria garanzia patrimoniale a tutela delle pretese creditorie.
Osservava che le indagini penali erano state originate da denuncia del 19.07.2016, riguardante la sorella di , integrata per i fatti relativi a quest’ultimo in data 27.07.2016, e che in data 19.07.2016 erano stati emessi decreto di perquisizione e informazione di garanzia.
Spiegava che rilevante si rivelava, inoltre, il rapporto stretto di parentela tra le parti interessate dall’atto dispositivo.
Evidenziava che il debitore non aveva dato prova delle ragioni effettive per cui si era resa necessaria l’effettuazione dell’atto e non aveva fornito adeguata motivazione del fatto che
avesse effettuato un atto di compravendita con obbligo di assistenza, avendo peraltro all’epoca dei fatti solo 55 anni e non risultando affetto in particolare da problemi di salute.
Osservava che in ogni caso la “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l’atto dispositivo oneroso sia (a differenza che nella specie) anteriore al sorgere del credito, può essere ricavata dalla considerazione della sussistenza di un vincolo parentale ovvero affettivo tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
1.9. Il Tribunale rigettava la domanda generica di condanna svolta nei confronti dei convenuti al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o ex art. 1218 c.c. in quanto non era in atti la prova degli elementi costitutivi di tali fattispecie.
Rilevava che gli attori non avevano dato prova degli elementi necessari per il sorgere dell’obbligazione risarcitoria del terzo acquirente.
1.10. Condannava infine alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di due motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Violazione art. 306 c.p.c.. Illegittimità rinuncia agli atti e correlata estromissione sig.ra ; 2) Violazione Erronea applicazione artt. 2901 e 2697 c.c.
Nel presente giudizio in appello si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata ed in via subordinata di accertare e dichiarare la simulazione dell’atto pubblico di compravendita a favore di terzo del 20.12.2017 stipulato da e con
.
e non si sono costituite nella presente procedura nonostante la integrazione del contraddittorio disposta nei loro confronti, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nel corso dell’udienza del 21.01.2025 la causa è stata rinviata al 3.06.2025 per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle signore e
.
Nel corso dell’udienza del 3.06.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., all’udienza del 3.02.2026 (anch’essa sostituita con il deposito di note scri tte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l’udienza del 3.02.2026 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all’esito della camera di consiglio da remoto del 5.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato.
5.1. Con tale motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 306 c.p.c. e l’illegittimità della rinuncia agli atti e della correlata estromissione della convenuta .
Argomenta che nel caso di specie gli attori avevano rinunciato agli atti, non alla domanda, come risultante dallo scritto difensivo datato 12.10.2022 denominato ‘ dichiarazione di rinuncia agli atti ‘ depositato da parte attrice con la sottoscrizione propria e dei propri assistiti, dalla ordinanza di estromissione del 26.10.2022 e dall’ accettazione della rinuncia a cura della difesa di mediante esibizione della procura speciale in sede di udienza del 26.10.2022.
Rileva che la rinuncia all’azione revocatoria o all’azione di simulazione coinvolgeva, inevitabilmente, la posizione di così come previsto dall’art. 306 c.p.c. e quindi non poteva essere concessa l’estromissione della sig.ra senza il coinvolgimento dello stesso quale parte costituita partecipante all’atto dispositivo impugnato.
Deduce che all’udienza del 7.12.2022 l’odierno appellato aveva dichiarato di non voler estendere anche nei confronti dei convenuti la rinuncia agli atti del giudizio.
Argomenta che tale dichiarazione era inammissibile ed inconferente sul piano logico prima che giuridico in quanto era impossibile scindere le posizioni dei convenuti davanti la domanda di revocazione, oltre che per quanto dispone sul punto l’art. 306 c.p.c . al primo comma.
Deduce che la rinuncia doveva essere accettata anche da perché potessero prodursi gli effetti di legge.
5.2. Rileva in primo luogo il Collegio che la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che ‘ La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione .’ (Cass. 33761/2019).
Rileva ancora che la Suprema Cortea Sezioni Unite ha precisato che ‘La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall’altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la res trizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione; Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione; Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni .’ (Cassazione civile Sezioni Unite n. 3453/2024).
5.3. Nella specie, con atto del 12.10.2022, depositato il 24.10.2022, gli attori in primo grado hanno dichiarato ‘ Con la presente comparsa gli odierni comparenti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano agli atti ed all’azione proposta nei confronti della convenuta Sig.ra
I due capi della domanda erano evidentemente scindibili in quanto riguardanti due diversi atti notarili stipulati con due diverse persone fisiche.
5.4. Pertanto, ribadito che non occorreva alcuna accettazione da parte dei convenuti (nella specie la rinuncia era stata accettata dalla sola convenuta ), correttamente il primo giudice ha ritenuto abdicata da parte degli attori la domanda riguardan te l’atto dispositivo intervenuto in data 3.08.2018 tra ,
e , il tutto avvenuto a vantaggio di tutti i convenuti, con conseguente profilo di inammissibilità del motivo in disamina.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
6.1. Con tale motivo l’appellante rileva che, al fine dell’accoglimento dell’azione ex art. 2901 c.c., sono necessari i seguenti requisiti: l’esistenza di un diritto di credito, l’eventus damni e l’elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore,
oppure, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del disponente rispetto al credito futuro e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione.
Argomenta che il credito nei confronti di , derivante dal processo penale conclusosi con la sentenza n.1595/2020 del Tribunale di Pescara, può al più essere considerato eventuale, ma sicuramente non anteriore all’atto di disposizione stipu lato tre anni prima.
Deduce che tale circostanza non può ricavarsi dalle motivazioni della sentenza penale, afferenti alla valutazione di un quadro probatorio contestato dall’odierno appellante in sede di gravame e ancora sub iudice in Corte di Cassazione.
Argomenta che l’atto dispositivo era anteriore al sorgere del credito (generico ed eventuale) in quanto all’epoca della stipula dello stesso, il 20.12.2017, il sig. non era stato nemmeno rinviato a giudizio, essendo la richiesta di rinvio a giudizio stata firmata dal Pubblico Ministero in data18.04.2018.
Rileva che far coincidere la data dell’illecito con la data della denuncia penale – 19.07.2016 -o del decreto di perquisizione – 19.07.2016 -al fine di affermare l’anteriorità del credito risulta inconferente, non essendovi elementi fattuali da cui potesse ricavare la consapevolezza di un diritto di credito, anche eventuale, in capo all’odierno appellato.
Argomenta che nella specie non è ravvisabile l’eventus damni in quanto l’atto dispositivo è stato compiuto in una fase del relativo procedimento penale in cui non era possibile affermare l’esistenza di un credito.
Sostiene che l’azione revocatoria può essere esercitata solamente nell’ipotesi in cui l’atto abbia comportato un effettivo pregiudizio per il creditore.
Deduce che nel caso di specie nessuno spoglio di beni immobili sussisteva laddove gli atti dispositivi compiuti dal si collocavano in un arco temporale che andava dal 1998 al 2018 e l’atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria era di vendit a di proprietà superficiaria di un unico immobile comprensivo di relative pertinenze (ovvero garage e locale di sgombero).
Argomenta che non poteva configurarsi pericolo attuale e concreto di insolvenza in quanto era dipendente presso la Regione Abruzzo e continuava a svolgere la
propria vita con la normalità possibile, senza sottrarsi alle proprie obbligazioni, ed aveva interamente pagato la provvisionale di € 40.000,00 in favore delle parti civili costituite come disposto dalla sentenza penale n.1595/2020.
Deduce che nel caso di specie l’atto dispositivo doveva essere qualificato come a titolo oneroso anteriore alla nascita di un credito, sicché era necessaria la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) e la partecipazione del terzo (participatio fraudis).
Argomenta che il compimento di tale atto in una fase del procedimento penale in cui non era neanche stato disposto il rinvio a giudizio del rendeva difficile ipotizzare la sussistenza di una dolosa preordinazione, tanto più ove si consideri che il medesimo aveva affrontato il dibattimento senza ricorrere a riti alternativi di definizione del procedimento penale ed aveva spontaneamente adempiuto all’obbligazione derivante dalla sentenza penale di primo grado in ordine alla liquidazione della provvisionale.
Sostiene che il requisito della conoscenza e consapevolezza dell’intenzione fraudolenta del debitore da parte del terzo non poteva ritenersi sussistente in quanto il stesso difettava della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei presunti creditori.
Argomenta che la presentazione della denuncia non coincideva con la piena conoscenza da parte del e dei suoi congiunti, considerato che, all’esito di tale presentazione, si era aperta la fase delle indagini preliminari durante la quale era difficile ipotizzare tale consapevolezza da parte del , tanto che nessuna prova era stata fornita al riguardo.
Deduce che la circostanza che l’atto dispositivo de quo fosse stato compiuto dopo l’esito dell’incidente probatorio non aveva alcuna incidenza ai fini della prova dell’elemento soggettivo laddove si consideri che il richiamato incidente probatorio aveva la finalità di cristallizzare le dichiarazioni dei minori salva la valutazione sulla capacità a testimoniare degli stessi, rimessa ad apposita valutazione del C.T.U. designato.
Argomenta che con la previsione nell’atto dispositivo impugnato della corresponsione del corrispettivo mediante l’assunzione in capo al terzo acquirente, figlia del , di un’obbligazione di mezzi era diretto ad assicurare ad esso esponente una assist enza morale e materiale nella vecchiaia data l’incertezza della vita odierna, non rilevando l’età del e le sue attuali condizioni di salute.
Lamenta l’inversione dell’onere della prova posta a carico della difesa del sulla possibilità per lo stesso di far fronte al soddisfacimento del presunto credito vantato da parte
attrice in quanto l’ attore era tenuto a provare la sussistenza degli elementi di cui all’art. 2901 c.c. non limitandosi a depositare il fascicolo del procedimento penale, di per sé inidoneo a fornire la piena prova che concorressero gli elementi soggettivi e oggettivi che avrebbero consentito l’accoglimento della dispiegata azione revocatoria.
Argomenta che le affermazioni della sentenza si fondano su presunzioni che non sono gravi precise e concordanti.
6.2. Rileva in primo luogo il Collegio che correttamente nella specie il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di ragioni creditorie degli attori anteriori al compimento dell’atto dispositivo impugnato (quest’ultimo risalente al dicembre 2017).
Va invero ribadito che, secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, ‘ In particolare, nel caso di credito litigioso -comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria- per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell’illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello .’ (Cass. 11121/2020).
Nella specie nella sentenza penale di condanna n. 1595/2020 si legge ‘ sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, emerge pacificamente, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del in ordine ai reati a lui ascritti nel capo di imputazione. Ed invero, dalle testimonianze rese in udienza, ivi comprese le dichiarazioni dei minori escussi in sede di incidente probatorio, nonché dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. su telefoni e computer dell’imputato e sui cell ulari delle vittime, risulta che, a partire dall’anno 2006 – quando e non avevano ancora compiuto gli anni dieci- fino al maggio 2016, il , zio delle persone offese aveva ripetutamente compiuto atti sessuali con i due nipoti, talvolta costringendoli, nonché fatto loro visionare video ed immagini dall’evidente contenuto pornografico ‘ (tale sentenza di primo grado è stata confermata in appello e il ricorso in Cassazione proposto da
è stato dichiarato inammissibile).
E’ pertanto evidente che, risalendo i fatti illeciti a periodo antecedente all’anno 2016, ai fini dell’anteriorità del fatto occorre avere riguardo alla data degli illeciti, che è antecedente alla data dell’atto dispositivo impugnato (dicembre 2017).
6.3. Quanto all’eventus damni, giova rilevare la Suprema Corte ha recentemente ribadito che ‘ In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità .’ (Cass. 10298/2025).
Nella specie che l’atto dispositivo con il quale l’appellante si è privato della nuda proprietà del compendio immobiliare (appartamento, garage e cantina) riservando a sé (ed alla moglie dopo la sua morte) il diritto di abitazione, ha chiaramente comportato la modifica della situazione patrimoniale, rendendo oltremodo gravosa l’aggressione in via esecutiva del
bene.
6.4. Ricorrono inoltre le condizioni soggettive che, in considerazione dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, sono state correttamente accertate dal primo giudice nei confronti del debitore e del terzo sotto il profilo della scientia damni secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui ‘ In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato ‘. (Cass. 27546/2014).
Rilevato che privo di pregio si rivela l’assunto di parte appellante secondo cui nella specie sarebbe stata necessaria la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) e la partecipazione del terzo ( participatio fraudis), si osserva che la consapevolezza, sia in capo
a che a sua figlia (beneficiaria dell’atto dispositivo), si desume in modo inequivocabile dal fatto che l’atto dispositivo è stato compiuto il 20.12.2017, quando il procedimento penale (originato dalle denunce del luglio 2016) era ancora in corso, ma era stata compiuta la perquisizione personale e domiciliare a carico
dell’odierno appallante ed era stato svolto (in data 31.10.2027) l’incidente probatorio nel quale erano state acquisite le dichiarazioni dei minori.
E’ evidente che, alla data del compimento dell’atto dispositivo del 20.12.2017, tutte le parti contrattuali (anche in considerazione dello stretto vincolo di parentela e convivenza che li legava) avevano piena cognizione della pendenza del procedimento penale e delle risultanze dell’incidente probatorio, quindi delle ragioni di credito delle persone offese, sicché alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla consapevolezza, in capo alle parti dell’atto dispositivo, degli effetti lesivi della garanzia prevista d all’art. 2740 c.c. riconducibili a quell’atto.
Si ricorda che sul punto la Corte di cassazione ha avuto occasione di chiarire che ‘ La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l’intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto -che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca -si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento ‘(Cass. n. 13447/2013).
Valenza altamente indiziante assumono poi la sospetta vicinanza temporale tra lo svolgimento dell’incidente probatorio e la stipula dell’atto, nonché la natura ed il contenuto dell’atto stesso, che ha privato il debitore della nuda proprietà del compendio immobiliare oggetto dell’atto dispositivo, così rendendo più difficile l’aggressione del bene da parte dei creditori, peraltro attraverso un meccanismo (compravendita con obbligo di assistenza) parimenti altamente sospetto in ragione dell’età del disponent e (55 anni).
Dal rigetto dell’appello consegue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell’appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l’obbligo d a parte di chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata
integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l’appello;
RAGIONE_SOCIALE l’appellante al pagamento in favore dell’appellato delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
DA’ ATTO ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.
DISPONE per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 18.02.2026
La Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
(AVV_NOTAIO)