Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5128 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5128 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26558/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso lo studio legale indicato nella PEC dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1041/2022 depositata il 02/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
La società RAGIONE_SOCIALE esponeva di essere divenuta creditrice della somma di € 3.997.527,20, oltre interessi ed accessori, di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE per essere subentrata, per effetto di plurime operazioni societarie, nel credito di RAGIONE_SOCIALE risalente ai primi anni 90′, fatto valere nel 1993 ed accertato dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 10 marzo 2002/13 marzo 2006, con atto di citazione 5/10/2012 conveniva in giudizio la predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e chiedeva dichiararsi l’inefficacia nei suoi confronti, in quanto lesivo delle garanzie patrimoniali, dell’atto di compravendita immobiliare stipulato in data 31.3.2009 tra la predetta RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il complesso industriale sito in Pagani, non più in uso dal 1993, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE che, dal 1994, aveva trasferito la sua sede in Francia.
L’attrice deduceva che la compravendita era intervenuta senza che RAGIONE_SOCIALE avesse effettivamente versato il prezzo alla venditrice e comunque che era stata conclusa nella consapevolezza da parte della società acquirente di arrecare pregiudizio a non precisati creditori della cedente e, quindi, anche alla società attrice.
Entrambe le società convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per mancanza degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria ordinaria; e ciò in quanto erano insussistenti sia l’eventus damni perché, con il ricavato della ve ndita, la venditrice aveva pagato tutti i creditori con diritto di prelazione nonché altri soggetti con crediti tutti ampiamenti scaduti e risalenti al periodo della cessazione dell’attività della venditrice, essendo stato il complesso industriale non solo ipotecato due anni prima la cessazione della sua attività dalle Banche che le avevano erogato ingenti finanziamenti, ma anche aggredito dai creditori insoddisfatti con procedure esecutive o sequestri o ipoteche giudiziali; sia, comunque, la scientia damni della società acquirente la quale, del resto, essendo una società di locazione finanziaria che aveva solo dato esecuzione all’operazione immobiliare concordata dall’utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, non era nemmeno tenuta a verificare i patrimoni dei propri fornitori ma solamente quelli dei propri clienti.
Nelle more dell’udienza fissata per l’esame della CTU, si costituiva l’utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con comparsa di intervento la quale denunciava la sua pretermissione dal giudizio, pur essendo litisconsorte necessaria e chiedeva pertanto di essere rimessa nei termini ex art. 183, VI comma c.p.c. al fine di poter svolgere compiutamente le proprie difese per ottenere il rigetto delle domande attoree; ma il giudice, con ordinanza 14 aprile 2016, confermata con la successiva ordinanza del 17 luglio 2018, riteneva di non dover provvedere in tal senso.
Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 3 ottobre 2018 accoglieva la domanda revocatoria ordinaria proposta da RAGIONE_SOCIALE, superando i rilievi della intervenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In particolare, riteneva sussistente sia la scientia damni della venditrice RAGIONE_SOCIALE, sia l’eventus damni . Quanto alla scientia damni dell’altra convenuta, ossia l’acquirente Ubi RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale reputava il
prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato della compravendita.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello principale RAGIONE_SOCIALE ed appello incidentale RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, RAGIONE_SOCIALE si doleva del fatto che il Tribunale non avesse in alcun modo considerato la natura meramente finanziaria dell’intervento di RAGIONE_SOCIALE nell’operazione immobiliare voluta dall’utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultima c oncordata con la venditrice RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che doveva escludersi la conoscibilità del pregiudizio dei creditori da parte della società di leasing.
RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio, proponeva appello incidentale denunciando la nullità della sentenza e del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e comunque l’erroneità della pronuncia anche nel merito.
Si costituivano altresì RAGIONE_SOCIALE che aderiva all’appello di RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE che, al contrario, vi resisteva, proponendo appello incidentale avverso la sentenza con riferimento alle statuizioni sulle spese di lite.
Con sentenza del 2 agosto 2022 la Corte d’appello di Salerno rigettava gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale. Più precisamente la Corte escludeva la sussistenza del litisconsorzio necessario dell’utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forza de i principi statuiti da Cass. S.U. 5/10/2015, n. 19785; nell’ambito di un’operazione di locazione finanziaria riteneva irrilevante l’indagine sulla scientia damni dell’utilizzatrice anziché della società di leasing; reputava provata, in via presuntiva, la scientia damni di RAGIONE_SOCIALE, senza però confermare la circostanza ritenuta determinante dal Tribunale, ossia la mancata prova del pagamento del prezzo; infine confermava la sussistenza dell’eventus damni e la mancata prova dell’esimente di cui all’art. 19 01, co. 3 c.c.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che propone ricorso incidentale fondato su due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE. Le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale, ex art. 360, co. 1, n. 4 e/o 3 c.p.c. si deduce la nullità della sentenza e/o error in iudicando per violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., 2901, c. 4 c.c., art. 1, c. 136-140 della L. 4 agosto 2017, n. 124 nonché dei principi in tema di negozi collegati e da Cass. S.U. Sentenza n. 19785 del 05/10/2015, per avere la Corte d’appello escluso che l’utilizzatore fosse litisconsorte necessario nell’azione revocatoria ordinaria promossa contro il venditore e la concedente con riferimento all’atto di compravendita dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.
I principi statuiti da Cass. S.U. Sentenza n. 19785 del 05/10/2015 richiamati nella motivazione della sentenza impugnata non sarebbero più attuali, in quanto non considerano la ‘tipizzazione legale’ del contratto di locazione finanziaria effettuata dal leg islatore nel 2017 e muovono, dunque, da un presupposto, non più attuale, ossia che la compravendita del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria sia configurabile come negozio trilaterale (ossia in cui è parte anche l’utilizzatore) solo in base alle previsioni contrattuali da valutare caso per caso.
Secondo l’art. 1, c. 136 L. n. 124/2017, «per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario …. si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di
acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo». Dunque, il collegamento tra contratto di locazione finanziaria e contratto di compravendita non sarebbe un ‘mero collegamento negoziale’ che dipende dalle previsioni contrattuali, ma un collegamento ‘strutturale’ che caratterizza il contratto di locazione finanziaria.
Ciò trova conferma anche nelle previsioni del contratto di compravendita oggetto dell’azione revocatoria di RAGIONE_SOCIALE.
La decisione, inoltre, si pone in contrasto con i principi statuiti dalla Suprema Corte in tema di collegamento negoziale, il quale deve essere valutato in concreto in base alle previsioni contrattuali, mentre la Corte di merito si è limitata ad invocare le conclusioni raggiunte da Cass. S.U. n. 19785/2015.
Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1322, 1362 c.c. e agli artt. 101 e 102 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), c.p.c.).
La sentenza della Corte di Appello di Salerno avrebbe erroneamente interpretato del contratto di compravendita, con la erronea qualificazione della posizione contrattuale e processuale della RAGIONE_SOCIALE, cui andava riconosciuta la posizione di contraente e di litisconsorte necessario.
Il principio anche affermato dalla Suprema Corte attiene alla diversa ipotesi in cui vi siano due contratti autonomi: uno di compravendita ed uno ‘successivo’ di leasing, sicché i due rapporti, ancorché collegati ed accomunati dal medesimo ‘oggetto’ e da u na parziale connessione soggettiva, rimangono distinti e separati.
Nel nostro caso, invece, l’errore parte dalla mancata considerazione che si trattasse di un contratto trilaterale formalizzato tra la parte venditrice (RAGIONE_SOCIALE), l’acquirente finanziatore (RAGIONE_SOCIALE
S.p.A.) ed il terzo utilizzatore sub-acquirente (RAGIONE_SOCIALE), che con l’atto per AVV_NOTAIO del 31 marzo 2009 hanno assunto i reciproci diritti ed obblighi nascenti dal trasferimento e dal contratto di leasing.
Sarebbe evidente dall’intero regolamento contrattuale che si trattava di un contratto di leasing traslativo nel quale «la formale intestazione della proprietà al concedente ha mera funzione di garanzia fiduciaria in funzione di garanzia, che si contrappone al vero e proprio dominio utile» (così Cass., Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3362).
La Corte avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza non già di un collegamento negoziale ‘semplice’, ma di un collegamento in senso ‘tecnico’, che avrebbe imposto una considerazione unitaria dei rapporti.
Si è infatti in presenza di un collegamento in senso tecnico quando ricorre «sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica co nsistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale»
I due motivi vanno trattati congiuntamente perché fondati sulle medesime considerazioni e sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
Sono infondati nella parte in cui in entrambi si sostiene il superamento della giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata anche in considerazione della nuova disciplina introdotta nel 2017.
A prescindere dal fatto che non appare predicabile la violazione dell’art. 1, co. 136 -140 della L. 4 agosto 2017, n. 124, tenuto conto
che il contratto di leasing veniva stipulato nel 2009 e la suddetta disciplina non ha efficacia retroattiva (Cass. Civ. SS. UU. sentenza n. 2061/2021 e Cass., 28 novembre 2017, n. 28319), va ribadito che per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio ex art. 2901 c.c. avviato dal creditore avverso l’atto di disposizione immobiliare compiuto dal debitore, nel caso in cui l’immobile venisse, successivamente, concesso in leasing, l’utilizzatrice non assume la veste di litisconsorzio necessario, tenuto conto della irrilevanza e non opponibilità -anche perché non trascritto -del contratto di leasing rispetto alla richiesta inefficacia (Cass. Civ. n. 19785/2015 e n. 6288/2016).
In tale ultima decisione è stato evidenziato che ‘per quanto sotto la denominazione di leasing vengono ordinariamente comprese diverse figure contrattuali caratterizzate da proprie peculiarità (e tra queste appunto il leasing traslativo, quello di godimento, il lease back e via seguitando), vi è che per tutte le tipologie di leasing esiste sempre un’operazione di finanziamento tendente a consentire all’utilizzatore il godimento del bene, transitorio o finalizzato al definitivo acquisto, grazie all’apporto economico del soggetto concedente abilitato al credito. Sicché l’operazione destinata all’acquisto del bene è sempre soltanto affiancata a quella di leasing, mercé un’ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che viene dato in locazione al soggetto in tal modo finanziato. Ne consegue che i contratti restano pur sempre distinti’, non configurandosi un litisconsorzio necessario dell’utilizzatore.
Pertanto, nell’ambito del giudizio di inefficacia ex art. 2901 c.c. sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore alienante e il terzo acquirente (Cass. Civ. 5816/2023), mentre il conduttore/utilizzatore del contratto di leasing non assume la veste di litisconsorzio necessario.
Le censure sono invece inammissibili nella parte in cui la ricorrente principale e quella incidentale fondano la sussistenza di un litisconsorzio necessario sulla base di una diversa interpretazione dello specifico contratto e delle singole clausole negoziali.
Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).
Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).
Nel caso di specie il motivo dedotto dalla ricorrente principale difetta del tutto di ogni riferimento alle regole di ermeneutica negoziale, mentre la ricorrente incidentale ha solo indicato nella rubrica le disposizioni che si assumono viziate, senza però precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la ricorrente principale deduce la violazione o comunque falsa applicazione dell’art. 1, c. 136 -140 della L. 4 agosto 2017, n. 124,
nonché dell’art. 1391 c.c. (o dei principi desumibili da detto articolo) per avere la Corte di merito ritenuto che la società di leasing fosse tenuta alle ordinarie valutazioni in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria della società venditrice.
Con il terzo motivo di ricorso, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. si lamenta la violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901, co. 1, n. 2 c.c. perché gli elementi presi in considerazione dalla Corte d’appello non sono affatto idonei a dimostrare ‘la facile conoscibilità’ del danno arrecato alle ragioni creditorie.
Con il quarto motivo di ricorso, ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. avendo la Corte di merito ritenuto che nella CTU espletata nel giudizio di primo grado fosse stato determinato ‘il real e valore di mercato’ del complesso immobiliare in base ai dati di mercato.
Con il quinto motivo di ricorso, ex art. 360, co. 1, n. 4 e/o 3 c.p.c. si eccepisce la nullità della sentenza e/o error in iudicando per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che fosse il terzo a dover provare la scientia damni a fronte di un atto dispositivo del venditore e non invece l’attore in revocatoria a dover dimostrare l’eventus e la scientia damni.
Con il sesto motivo di ricorso, ex art. 360, co. 1, n. 4 e/o 3 c.p.c. si deduce la nullità della sentenza e/o error in iudicando sempre per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. per aver la Corte di merito ritenuto provato l’eventus damni ‘in assenza di elementi tali da far ritenere che le somme garantite da iscrizioni ipotecarie non potessero diminuire al trascorre del tempo e così consentire la soddisfazione anche del creditore chirografico che ha agito in revoca’.
Con il settimo motivo di ricorso, ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. si lamenta la violazione o comunque falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. nonché dell’art. 2901, co. 3 c.c. perché la Corte d’appello ha
ritenuto generiche e quindi inidonee a fondare la prova presuntiva dell’esimente di cui all’art. 2901, co. 3 c.c. le specifiche circostanze allegate da RAGIONE_SOCIALE e, al contrario, rilevante che solo una parte del prezzo è stata incassata direttamente dai creditori della venditrice.
I motivi dal secondo al settimo (ad eccezione del quinto) vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sono inammissibili.
I motivi di censura pur formalmente riferiti ad una reiterata violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.
Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.
La ricorrente si limita a sottoporre a questa Corte una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dalla Corte territoriale (e dal Tribunale) senza indicare quale ‘fatto’, primario o secondario, assumerebbe una valenza decisiva e tale da poter ritenere sussistente, appunto, il vizio nel ragionamento presuntivo. La deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.
Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione.
Quando, invece, parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostrare tale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordanti per applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate.
Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto delle due norme citate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare.
Le censure si limitano ad una ricostruzione in fatto alternativa rispetto alla affermazione della Corte di ‘irrilevanza dell’operazione di leasing rispetto alle verifiche sussistenti in capo alla società acquirente sull’esistenza di un possibile danno ai c reditori della venditrice’ (secondo motivo di ricorso) all’esistenza dell’eventus damni (terzo, quarto e sesto motivo di ricorso), ed all’esistenza della
scientia damni ovvero alla sussistenza dell’esenzione prevista dall’art. 2901 c.c. (cfr. settimo motivo di ricorso).
In conclusione, l’illustrazione dei motivi non prospetta la falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell’elenco iniziale sopra ricordato.
Ne segue che le censure non presentano le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c, peraltro inibito ricorrendo l’ipotesi di cd doppia conforme.
Il quinto motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la Corte d’appello, nel confermare la ricostruzione operata dal tribunale, ha evidenziato che RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova della consapevolezza, in capo all’istituto di credito, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori dall’atto dispositivo posto in essere, fornendo una serie di indizi che sono stati ragionevolmente ed analiticamente presi in considerazione dal Tribunale e ritenuti idonei dalla Corte territoriale. Pertanto, sotto tale profilo, la censura investe la Corte di legittimità di una nuova rivalutazione del materiale probatorio del tutto inibita in questa sede, per quanto si è già detto. Quanto al ricorso incidentale non si pone un problema di tardività dello stesso (questione eccepita dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE) atteso che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto
che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva. (Cass. Sez. U., 28/03/2024, n. 8486, Rv. 670662 – 01).
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e sul procedimento, in relazione all’art. 2901 c.c., e motivazione ‘apparente’ (art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c.).
In particolare, a fronte di uno specifico motivo di gravame afferente alla denunziata carenza dei presupposti per l’azione pauliana, la Corte abbia riferito di un «unico motivo di appello incidentale», così omettendo di dare ogni riscontro alle doglianze della parte. Ciò che rende la motivazione forse anche meno che ‘apparente’.
Il motivo è inammissibile perché dedotto in assoluta violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione
(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).
Tale onere non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409 – 01)
Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto alcuno. Il ricorso, infatti, prospetta una ricostruzione astratta dell’istituto dell’azione revocatoria, fa un (oltremodo) generico riferimento all’esistenza di un motivo di gravame che sarebbe stato trascurato e non individua gli atti o ne trascrive il contenuto.
Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività del motivo che si assume non essere stato esaminato dalla Corte d’appello.
Nella seconda parte del secondo motivo la ricorrente incidentale contesta anche le argomentazioni della Corte nella parte cui, dando risposta al gravame principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto «Sufficiente la consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo’, censurando la intera ricostruzione in fatto e valutazione degli elementi probatori.
La censura è, sotto tale profilo, inammissibile per due ragioni.
In primo luogo, le doglianze introdotte ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme.
Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).
È stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dal quinto comma dell’articolo 348 -ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indica re le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).
Nel caso in esame, però, le decisioni di primo e di secondo grado sono tra loro senz’altro conformi.
In secondo luogo, parte ricorrente, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione
probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità
Il ricorso principale e quello incidentale vanno pertanto rigettati. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza; mentre ne va disposta la compensazione tra le ricorrenti, in via principale ed incidentale, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00 ( di cui euro 12.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 23 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME