Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23093-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 4745/2016 del TRIBUNALE DI REGGIO RAGIONE_SOCIALE, depositato in data 3/8/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 23/4/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto domanda di ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per il credito di €. 2.439.144,65, in
collocazione ipotecaria, in forza dei contratti di mutuo fondiario del 9/9/2011.
1.2. Il giudice delegato, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘ eccezione di revocatoria ordinaria proposta dal curatore, ha ammesso la banca istante per la somma di €. 2.439.144,65 in collocazione chirografaria, escludendo il riconoscimento del richiesto privilegio ipotecario.
1.3. La banca ha proposto opposizione allo stato passivo contestando la decisione del giudice delegato nella parte in cui quest ‘ ultimo non aveva considerato l ‘ insussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE ‘ eventus damni e RAGIONE_SOCIALEa NOME damni.
1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.5. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa revoca eccepita dal curatore sul rilievo che: – alla data del 5/9/2011, sussisteva un ‘ esposizione debitoria non garantita RAGIONE_SOCIALEa società poi fallita nei confronti RAGIONE_SOCIALEa banca di €. 1.324.461,42; – la banca, a fronte di ciò, anziché richiedere una garanzia, ha concesso un finanziamento il cui risultato finale, ‘ realizzato mediante lo strumento RAGIONE_SOCIALE ‘ acquisto del pacchetto azionario di RAGIONE_SOCIALE (intestato al medesimo socio NOME) ‘, è stato quello di trasformare ‘ i precedenti debiti chirografari in altri assistiti da garanzie ipotecarie ‘; – tale operazione ha pregiudicato i creditori RAGIONE_SOCIALEa società la quale, infatti, ‘ per finanziare l ‘acquisto … ha concesso ipoteca sul proprio immobile e pegno sulle stesse azioni ‘; – sussistevano, pertanto, tanto l ‘ eventus damni (‘ i creditori, che pure c ‘ erano ‘ hanno visto ridursi ‘ la possibilità di soddisfarsi sui beni immobili, nonché sulle azioni ‘) , quanto la NOME COGNOME (‘ emerge già dai bilanci precedenti a quello del 2010 e dai verbali di assemblea sia il non integrale versamento del capitale sociale, che la
destinazione RAGIONE_SOCIALE ‘ utile civilistico a ripianare significativi debiti risalenti al 2008 ‘).
1.6. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 30/9/2016, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto reso dal tribunale.
1.7. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.8. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ erronea applicazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. e l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha accolto l ‘ eccezione di revocatoria ordinaria proposta dal curatore del fallimento sul rilievo che il risultato finale del finanziamento era stato quello di trasformare i precedenti debiti chirografari verso la banca in debiti assistiti da garanzie ipotecarie e che tale operazione aveva pregiudicato i creditori RAGIONE_SOCIALEa società, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, gli elementi a tal fine indicati non dimostravano la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ eventus damni , non emergendo, a fronte RAGIONE_SOCIALEe contestazioni sollevate sul punto dalla banca nel corso del giudizio, l ‘ esistenza di crediti anteriori all ‘ operazione contestata ed ammessi come tali al passivo del fallimento e che, per effetto RAGIONE_SOCIALE ‘ atto impugnato, avessero visto vanificare o ridurre le possibilità di soddisfare le proprie pretese.
2.2. D ‘ altra parte, ha aggiunto la banca, il finanziamento erogato dalla banca non aveva affatto ripianato pregressi debiti RAGIONE_SOCIALEa società poi fallita nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa e tanto meno trasformato un debito chirografario in debito ipotecario, emergendo dai documenti prodotti in giudizio che, in realtà, le somme erogate erano state utilizzate dalla società fallita, in parte, e cioè per €. 2.066.000, per effettuare bonifici in favore
di NOME COGNOME, quale prezzo di acquisto RAGIONE_SOCIALEe azioni da questo detenute RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, e, per altra parte, pari ad €. 254.854,69, per estinguere l a propria esposizione debitoria nei confronti di altro istituto di credito garantito a sua volta da un ‘ iscrizione ipotecaria già gravante sui beni ipotecati dalla banca.
2.3. Il debito nei confronti RAGIONE_SOCIALEa banca al mese di settembre del 2011 era rimasto tale ed era venuto, di conseguenza, a sommarsi al nuovo debito ipotecario, come dimostrato dal fatto che la banca, al momento del fallimento, vantava anche un credito chirografario derivante da rapporti di c/c regolarmente ammesso per oltre 3 milioni di euro.
2.4. L ‘ iscrizione ipotecaria, del resto, ha concluso la ricorrente, non aveva determinato alcun mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, posto che il bene, come riconosciuto dal Fallimento, risultava già gravato da una precedente ipoteca, iscritta in data 5/7/2006, in favore del Banco RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a garanzia di un mutuo fondiario.
2.5. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri, che attengono in sostanza alla NOME damni .
2.6. L ‘ art. 95, comma 1°, l.fall., com ‘ è noto, consente al curatore di eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, del diritto fatto valere nonché l ‘ inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione.
2.7. In forza di tale norma, il curatore, per impedire l ‘ accoglimento in tutto o in parte RAGIONE_SOCIALEa domanda, può, tra l ‘ altro, dedurre, a norma degli artt. 66 e ss. l.fall., la revocabilità del titolo negoziale sul quale il creditore abbia fondato la domanda di ammissione al passivo del credito vantato o, come nel caso in esame, RAGIONE_SOCIALEa garanzia ipotecaria concessa dalla società debitrice poi fallita (Cass. n. 4694 del 2021, in motiv.).
2.8. L ‘ art. 66 l.fall., in particolare, rubricato ‘ azione revocatoria ordinaria ‘, dispone che il curatore può domandare o, come detto, eccepire, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 95, comma 1°, l.fall., l ‘ inefficacia degli ‘ atti compiuti dal debitore ‘, poi dichiarato fallito, ‘ in pregiudizio dei creditori ‘ secondo le norme del codice civile.
2.9. La disposizione, lì dove compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata RAGIONE_SOCIALE ‘ azione proposta dal curatore ai sensi RAGIONE_SOCIALEa richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell ‘ ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dall ‘ art. 2901 c.c., con la conseguenza che l ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ azione pauliana ad opera del curatore del fallimento comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l ‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘ azione e la sua natura di mezzo di conservazione RAGIONE_SOCIALEa garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033 del 2021).
2.10. Ora, secondo l ‘ art. 2901, comma 1°, c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia arrecato, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa modifica così provocata al suo patrimonio (Cass. n. 1414 del 2020, in motiv.), ‘ pregiudizio alle sue ragioni ‘ (cd. eventus damni ), ivi comprese, come si evince dall ‘art. 2901, comma 3°, c.c., ‘ le prestazioni di garanzia ‘, le quali sono considerate come atti a titolo oneroso solo se contestuali al credito garantito, essendo, altrimenti, atti a titolo gratuito.
2.11. Si pensi, in particolare, al caso in cui la stipulazione di un contratto di mutuo (anche se fondiario: Cass. n. 22563 del 2023) con la contestuale concessione d ‘ ipoteca sui beni del mutuatario non risulti destinata a procurare a quest ‘ ultimo un ‘ effettiva disponibilità, essendo piuttosto destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che grava sullo stesso nei confronti del mutuante.
2.12. Tale operazione, invero, non integra necessariamente n é la fattispecie RAGIONE_SOCIALEa simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente), n é quella RAGIONE_SOCIALEa novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi, piuttosto, configurare (ed anzi per lo più si configura: Cass. n. 3955 del 2016, in motiv.) come un procedimento negoziale indiretto (Cass. n. 4694 del 2021, in motiv.) nell ‘ ambito del quale, per un verso, il mutuatario, già gravato da un debitore chirografario nei confronti del mutuante, non acquisisce l ‘ effettiva disponibilità RAGIONE_SOCIALEa somma mutuata, mentre, per altro verso, l ‘ iscrizione RAGIONE_SOCIALE ‘ ipoteca è volta a garantire non la restituzione di tale somma, che non ha mai effettivamente ricevuto, ma il pagamento del preesistente debito non garantito verso il mutuante, ed è, come tale, suscettibile di essere revocata, quale atto gratuito, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901, comma 3°, c.c..
2.13. Il mutuante, in tale ipotesi, ha sì ‘ il diritto … di insinuarsi al passivo quanto alle somme erogate in vista RAGIONE_SOCIALE ‘ estinzione del debito preesistente; ma in chirografo attesa la revocabilit à RAGIONE_SOCIALE ‘ ipoteca ‘ la quale, in effetti, ‘ rimane insensibile alla fattispecie di consolidamento prevista dall ‘ art. 39 del d.lgs. n. 385 del 1993 … stante che la revocatoria finisce con
l ‘ attingere non (atomisticamente) l ‘ ipoteca in s é , ma l ‘ intero procedimento negoziale indiretto (leggibile in termini di collegamento) nel contesto del quale è coinvolto il mutuo su cui l ‘ ipoteca si fonda ‘ (Cass. n. 3955 del 2016, in motiv.; Cass. n. 4202 del 2018).
2.14. Il presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALE ‘ azione revocatoria ordinaria, tuttavia, è costituito, anche in caso di atto gratuito, come la concessione di un ‘ ipoteca per debito preesistente (qual è stata, in sostanza, configurata dal tribunale l ‘ operazione impugnata per aver trasformato, in pregiudizio dei creditori, ‘ i precedenti debiti chirografari in altri assistiti da garanzie ipotecarie ‘ ), dal pregiudizio che l ‘ atto arrechi alle ‘ ragioni ‘, e cioè alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti del debitore che ha compiuto l ‘ atto dispositivo, che si verifica quando, a seguito del compimento RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte del debitore (e salvo il caso, nella specie neppure prospettato, RAGIONE_SOCIALEa dolosa preordinazione RAGIONE_SOCIALE ‘ atto a danneggiare i crediti non ancora sorti nei confronti del suo autore), il patrimonio di quest ‘ ultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile ovvero più incerta o difficile l ‘ integrale soddisfazione dei diritti di credito vantati nei suoi confronti, sempre che, prima RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di disposizione compiuto dal debitore, tale soddisfazione fosse, almeno in parte, concretamente possibile: con la conseguenza, ad esempio, che, ove l ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALE ‘ azione revocatoria sia un atto di concessione di un ‘ ulteriore ipoteca su un bene già ipotecato a favore di altri, il pregiudizio dev ‘ essere specificamente valutato, nella sua certezza ed effettività, con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore garantito dalla (nuova) ipoteca e i creditori chirografari e, quindi, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione di questi ultimi rispetto all ‘ entità RAGIONE_SOCIALEa garanzia reale concessa
dal debitore prima del suo compimento (cfr. Cass. n. 16464 del 2009, che ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, per mancanza del presupposto del danno, sul rilievo che l ‘ immobile oggetto di revocatoria era gravato da due ipoteche, sicché il creditore chirografario, che aveva chiesto la revoca RAGIONE_SOCIALEa vendita RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile, ben difficilmente, ove anche la vendita non avesse avuto luogo, avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito), fermo restando, tuttavia, che anche in tal caso la valutazione tanto RAGIONE_SOCIALEa idoneità RAGIONE_SOCIALE ‘ atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto RAGIONE_SOCIALEa possibile incidenza, sul valore del bene, RAGIONE_SOCIALEa causa di prelazione connessa all ‘ ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento RAGIONE_SOCIALE ‘ atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l ‘ eventualità del venir meno o di un ridimensionamento RAGIONE_SOCIALE ‘ ipoteca già iscritta sul bene oggetto RAGIONE_SOCIALE‘atto dispositivo impugnato (Cass. n. 5815 d el 2023).
2.15. Il curatore del fallimento che intenda promuovere (o, come nel caso in esame, eccepire) la revoca ordinaria di un atto dispositivo compiuto dal debitore poi fallito, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., per dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ eventus damni ha, dunque, l ‘ onere di provare tanto la preesistenza di ragioni creditorie rispetto al compimento RAGIONE_SOCIALE ‘ atto pregiudizievole (rimaste insoddisfatte e come tali ammesse al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l ‘ autore), quanto il mutamento qualitativo o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto: e solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi dovesse emergere che, per effetto RAGIONE_SOCIALE ‘ atto pregiudizievole, sia divenuta, in ragione del valore o RAGIONE_SOCIALEa qualità del patrimonio residuo, oggettivamente più incerta o difficoltosa l ‘ esazione dei
crediti anteriori al suo compimento, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ eventus damni (cfr. Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 7201 del 2024).
2.16. In siffatta evenienza, invero, non può trovare applicazione la regola generale prevista per l ‘ azione pauliana secondo cui, al contrario, a fronte RAGIONE_SOCIALE ‘ allegazione, da parte del creditore, RAGIONE_SOCIALEe circostanze che integrano l ‘ eventus damni , incombe su chi ne eccepisca la mancanza l ‘ onere di dimostrare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni RAGIONE_SOCIALE ‘ attore (cfr. Cass. n. 21492 del 2011; Cass. n. 19963 del 2005). E ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall ‘ altro lato, tale onere, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALEa vicinanza RAGIONE_SOCIALEa prova, non pu ò̀ essere posto a carico del convenuto, beneficiario RAGIONE_SOCIALE ‘ atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l ‘ effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. n. 8931 del 2013; Cass. n. 1902 del 2015; Cass. n. 16221 del 2019).
2.17. È, dunque, il curatore ad avere l ‘ onere di provare che il patrimonio residuo del debitore poi fallito, a seguito del compimento RAGIONE_SOCIALE ‘ atto e RAGIONE_SOCIALEe modifiche quantitative o qualitative ad esso apportate, era di natura o dimensione tali da rendere impossibile ovvero più difficile il soddisfacimento dei creditori preesistenti (cfr. Cass. n. 9565 del 2018; Cass. n. 2336 del 2018; Cass. n. 8931 del 2013; più di recente, Cass. n. 36033 del 2021; Cass. n. 1489 del 2022, in motiv.; in precedenza, Cass. n. 9092 del 1998; conf., Cass. n. 26331 del 2008; più di recente, Cass. n. 524 del 2023; Cass. n. 7201 del 2024).
2.18. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che il finanziamento impugnato era revocabile sul mero rilievo che lo stesso, avendo trasformato ‘ i precedenti debiti chirografari in
altri assistiti da garanzie ipotecarie ‘, aveva pregiudicato i creditori RAGIONE_SOCIALEa società finanziata ‘ che pure c ‘ erano ‘, i quali avevano visto per l ‘ effetto ridursi ‘ la possibilità di soddisfarsi sui beni immobili’ , senza per contro chiarire, come avrebbe dovuto, se ed in quale misura esistevano effettivamente altri crediti verso la debitrice al momento RAGIONE_SOCIALE ‘ atto impugnato e se ed in quale misura tali crediti, in quanto insoddisfatti, erano stati poi ammessi allo stato passivo del relativo fallimento, non si è, evidentemente, attenuto ai principi illustrati e si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dalla banca ricorrente.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l ‘ effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, per l ‘ effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima