Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 226/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 479/2023 depositata il 19/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate conveniva in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME domandando la revoca dell’atto con cui il primo, quale suo debitore, aveva venduto immobili alla seconda;
il Tribunale respingeva la domanda per intervenuta prescrizione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-l’interruzione della prescrizione era stata comunque determinata dall’avvio del procedimento di notifica della citazione in primo grado, con tempestiva consegna all’Ufficiale giudiziario;
-in ogni caso l’originaria notifica della citazione, seppure poi oggetto di rinnovo disposto dal giudice di prima istanza, era stata validamente effettuata in tempo utile;
-infatti, sebbene la notificazione a COGNOME fosse stata effettuata, ai sensi dell’art. 140, cod. proc. civ., in Caorle, luogo diverso dalla residenza meramente anagrafica in quanto trasferita a San Stinto di Livenza, vi erano elementi sufficienti per ritenere si fosse trattato di una residenza effettiva, sia per il riscontro dell’Ufficiale giudiziario all’indirizzo in parola, sia perché la seconda notifica fu effettuata a meni proprie ancora in Caorle;
-sul punto la prova orale articolata in senso contrario dalla difesa dei convenuti era inconcludente, poiché i capitoli scontavano il fatto che in San Stinto vi era l’officina presso cui lavorava COGNOME come tale reperibile in loco , ovvero si appuntavano su fatti occasionali o risalenti a un tempo irrilevante;
-dunque, una tempestiva notifica a uno dei litisconsorti necessari era stata effettuata precludendo lo spirare prescrizionale;
-quanto all’evento di danno, era evincibile dall’alienazione di tutti i beni immobili in Caorle, senza allegazione di altri cespiti utilmente idonei a soddisfare l’ingente credito erariale, in uno, anzi, alla rinuncia all’eredità del padre effettuata da COGNOME in favore della madre;
-quanto alla consapevolezza del pregiudizio arrecato così ai creditori, era evincibile dalla comprovata relazione sentimentale tra COGNOME e COGNOME quest’ultima dipendente della carrozzeria della madre del primo, fermo restando che non era risultato quest’ultimo avesse destinato il ricavato della vendita -solo parzialmente incassato e comunque inferiore al valore di mercato e infatti al prezzo di acquisto di alcuni anni prima -al pagamento di altro debito verso la compagnia assicuratrice Allianz;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando sei motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta in particolare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2903, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prima notifica era stata inesistente perché effettuata ai prevî luoghi di residenza dei deducenti, senza più alcun collegamento con gli stessi, e la seconda si era perfezionata tempestivamente, rispetto all’ordine di rinnovazione, solo per COGNOME, ma senza possibilità di retroazione degli effetti sostanziali interruttivi in parola alla prima notificazione;
con il secondo motivo si prospetta in particolare la violazione e falsa applicazione degli artt. 138, cod. proc. civ., 2903, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che la prima notifica ai sensi dell’art. 140, cod. proc. civ., avrebbe dovuto sottendere, per essere valida, una corretta individuazione dell’indirizzo di residenza, mentre era priva di qualsiasi spiegazione l’affermazione per cui l’Ufficiale giudiziario avrebbe dovuto desumere che quello fosse anche solo un indirizzo riferibile a Vaccaro, mentre la seconda notifica recava la dicitura Caorle solo nel contesto della data, ma la consegna era stata effettuata in San Stinto di Livenza, sicché l’atto in parola non venne mai conosciuto dai deducenti e quello poi notiziato lo fu tardivamente rispetto al tempo di prescrizione in questione;
con il terzo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel giudicare inammissibile la prova testimoniale articolata per dimostrare l’indirizzo effettivo di residenza, al tempo della prima notificazione, dei due deducenti, che, con opportuni chiarimenti in sede di escussione, avrebbe potuto validare la presunzione di corrispondenza della residenza anagrafica a quella effettiva;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 291, cod. proc. civ., 2903, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’interruzione della prescrizione poteva conseguire, per entrambi e al di là del litisconsorzio nel giudizio, solo ad atti recettizi e ricevuti ovvero entrati nella sfera di conoscibilità dei destinatari;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2903, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare, comunque, l’intervenuta prescrizione;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2903, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
-il ricavato della vendita, da destinare al pagamento della società di assicurazione, non fu ottenuto interamente per un pignoramento di altro creditore di COGNOME;
-l’affermazione che quel prezzo era inferiore a quello di mercato per fatto notorio afferente alla crescita del valore degli immobili, non si confrontava con le risultanze documentali complessive concernenti il valore del cespite e con la considerazione delle fluttuazioni di mercato di località a vocazione turistica come quella in discussione;
-la relazione sentimentale tra COGNOME e COGNOME era tra persone che neppure convivevano;
-la rinuncia all’eredità del padre non poteva impedire ai creditori di COGNOME di accettare essi stessi in via surrogatoria ai sensi dell’art. 524 cod. civ.
Considerato che
il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati, con assorbimento logico del terzo;
la notifica di un atto introduttivo della lite, anche quando nullo per ragioni inerenti alla vocatio in ius , è idoneo, dal punto di vista sostanziale a interrompere la prescrizione seppure non segua la rinnovazione ai fini processuali (Cass., 09/09/2022, n. 26543);
quando, invece, è proprio la notificazione ad essere, in tesi, inficiata da nullità, è necessario, in linea generale, tener conto del fatto che l’invalidità formale non elide l’esistenza materiale dell’atto notificatorio stesso (Cass., 25/05/2018, n. 13070, richiamando Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916), dovendosi quindi vagliare se, nella sua materialità, l’atto abbia raggiunto non lo scopo processuale, al cui presidio in caso negativo è preposta la
rinnovazione con i suoi propri effetti, ma quello sostanziale interruttivo;
al contempo, in tale ultimo caso, nell’ipotesi di azione revocatoria viene in rilievo il contiguo e specifico principio secondo cui la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza anche costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (v. da ultimo Cass., 18/02/2025, n. 4193, richiamando Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24822);
la tutela somministrata dall’azione revocatoria necessita strutturalmente di esperimento giudiziale, sicché opera l’appena vista nomofilachia, infatti emersa proprio sul punto;
in chiave logica e sistematica può dirsi che il suddetto ancoraggio temporale dell’effetto interruttivo in tanto resterà fermo in quanto alla consegna all’Ufficiale giudiziario faccia seguito idonea notifica;
nel caso in questa sede in scrutinio, la Corte territoriale ha ritenuto, come visto, la validità della prima notificazione in quanto effettuata in un luogo di residenza effettiva, fermo restando che l’interruzione della prescrizione determinata dall’atto introduttivo nei confronti di uno dei litisconsorti processuali mantiene effetti, sino al passaggio in giudicato della sentenza sull’azione revocatoria, anche nei confronti dell’altro (cfr. Cass., 06/03/2023, n. 6598, pagg. 8-9, menzionata in controricorso);
il Collegio di appello è giunto alla detta conclusione sulla base dell’apprezzamento di vari elementi:
-il riconoscimento della riferibilità dell’indirizzo da parte dell’Ufficiale giudiziario, desumibile dalla relata della notifica ex art. 140, cod. proc. civ., che, a ben intendere il rilievo, non implica, di per sé, che quella fosse la residenza del destinatario, ma che era apparsa tale in base agli elementi constatati dall’Ufficiale notificante;
-l’effettuazione della seconda notifica a mani proprie nel medesimo Comune della prima notificazione;
ora, al di là delle censure concernenti la ricostruzione, in fatto, delle risultanze documentali di tale seconda notifica effettuata ottemperando all’ordine di rinnovo della prima, va ribadito il principio in base al quale il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., 11/10/2024, n. 26544);
nella fattispecie, peraltro, come desumibile da quanto sopra riassunto, il luogo della prima notifica era ben riferibile al destinatario della stessa;
ne consegue che, esclusa ogni inesistenza originaria della notificazione, quale invece sostenuta ancora in memoria dalla difesa ricorrente, la notificazione in parola è risultata sanata con i visti e compiuti effetti a far tempo dalla prima, con cui si è in tal senso saldata;
tenuto conto, quindi, della decorrenza del (pacifico) tempo prescrizionale in questione dalla trascrizione dell’atto revocando
(v., ancora ad esempio, Cass., 9/2/2023, n. 4049), le richiamate censure devono pertanto, come anticipato, disattendersi;
il sesto motivo è inammissibile;
la Corte di appello ha fatto leva sulle corrette considerazioni secondo cui a legittimare l’azione pauliana è sufficiente rendere più difficile il recupero del credito, nel caso di oltre 3 milioni di euro, e ciò non poteva che dirsi avvenuto con la cessione immobiliare in questione (principio consolidato dagli anni ’60: Cass., n. 07/12/1966, n. 2883; v. ad esempio, quasi 60 dopo, Cass., 20/12/2024, n. 33704), e ciò è già sufficiente ai fini in parola;
altrettanto pacifico è il principio secondo cui l’alienazione non è revocabile quando sia stata l’unico mezzo per reperire la liquidità necessaria a pagare un debito scaduto (v. in particolare Cass., 15/5/2020, n. 8992): nel caso, nulla di tutto ciò emerge che sia stato allegato e dimostrato, e il fatto che il ricavato fosse stato parzialmente oggetto di altro pignoramento non permette di affermare questa strumentalità, che avrebbe dovuto palesarsi, secondo quanto appena evidenziato, come il solo mezzo al fine in questione;
quanto, inoltre, al vaglio della congruità del prezzo, la difesa ricorrente prospetta inammissibilmente l’esame di documentazione non meglio specificata né localizzata nel fascicolo processuale (cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
tutto ciò, infine, unitamente al decisivo rilievo indiziario concernente il legame sentimentale e lavorativo richiamato in premessa, al fine della constatazione dell’elemento soggettivo in capo sia al venditore che alla compratrice, è stato comunque oggetto di un accertamento ancora una volta fattuale, come tale non riesaminabile in questa sede di sola legittimità;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 12.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17/4/2025