Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31950 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31950 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3570/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME
NOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1145/2020 depositata il 23/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME ha proposto azione revocatoria di un atto di donazione e di un atto di compravendita, che NOME COGNOME aveva stipulato con i signori NOME COGNOME, classe 1961, e NOME COGNOME, classe 1965.
L’azione revocatoria è stata proposta sul presupposto che NOME COGNOME era creditore di NOME COGNOME dell’importo di circa 126.000,00 € per la fornitura di pre -assemblati in legno e relativo servizio di montaggio.
2.-NOME COGNOMECOGNOME oltre ad esperire l’azione revocatoria, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bari proprio per il pagamento di quel suo credito, ma questo decreto ingiuntivo è stato revocato dal medesimo Tribunale di Bari che ha ritenuto il credito insussistente. La decisione del Tribunale di Bari è stata confermata dalla Corte d ‘A ppello di Bari, la quale ha ribadito l’accertamento della inesistenza del credito vantato. La decisione di secondo grado è diventata irrevocabile dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata.
3.-Per quanto invece attiene all’azione revocatoria, di cui qui si discute, è stata rigettata dal Tribunale di Bari, poi riformata dalla Corte di appello, sul presupposto che il credito vantato da NOME COGNOME era un credito litigioso, atteso che era oggetto di un giudizio di accertamento, e dunque sul presupposto che l’azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di un credito che sia contestato ed in corso di accertamento.
4.-Avverso tale decisione ricorrono NOME COGNOME classe 65 e NOME COGNOME classe 61, quest’ultimo altresì quale erede di NOME COGNOME con due motivi e con una memoria, con cui ci si limita a riportarsi ai motivi di ricorso.
L’intimato non si è costituito.
Considerato che
5.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2901, 2697 c.c.
Deducono che, dopo che è stata pronunciata la sentenza impugnata, la decisione con la quale è stato negato il credito a cautela del quale è stata proposta l’azione revocatoria è passata in giudicato, con la conseguenza che quel credito non può più ritenersi litigioso bensì inesistente, e con l’ulteriore conseguenza della non esperibilità dell’ azione revocatoria a cautela di un credito che con decisione irrevocabile è accertato come insussistente.
6.- Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 115 c.p.c., 2901 c.c.
In sostanza lamentano che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la revocatoria esperibile anche a tutela di un credito <> -espressione usata dai giudici di merito- ossia di un credito che potrebbe non essere azionabile in via principale.
In altri termini, nel giudizio sull’accertamento del credito i presunti debitori contestavano a NOME COGNOME di aver emesso fatture di comodo solo per ragioni fiscali all’interno di una società di fatto che vedeva come soci gli ingiunti qui convenuti per la revocatoria, e dunque veniva altresì contestato che un credito simile potesse essere oggetto di azione di conservazione della garanzia patrimoniale.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Dirimente è la circostanza che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la decisione della Corte di Appello di Bari, che ha accertato l’inesistenza del credito, ossia la sentenza numero 367 del 2020, è passata in giudicato il 22 luglio 2020.
Ne deriva che è definitivamente accertato che non c’è un credito a garanzia del quale possa essere esperita l’azione revocatoria in esame.
E principio di diritto che va anche nella specie ribadito che <> (Cass. 12975/ 2020).
Alla fondatezze nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con il rigetto della domanda di declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. e condanna del NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 13.365,00, oltre a euro 558,00 per esborsi e a spese generali ed accessori di legge; al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 9.515,00, oltre a euro 1.165,00 per esborsi e a spese generali ed accessori come per legge.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. proposta da NOME COGNOME. Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 13.365,00, oltre a euro 558,00 per esborsi e a spese generali ed accessori come per legge; nonché al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 9 .515,00 oltre a euro 1.165,00 per esborsi e a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22/09/2023.