Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8893 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8893 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27518/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il decreto del Tribunale Napoli n. cron.2457/2017 depositato il 16/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Napoli con decreto del 16/10/2017 rigettava l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE al decreto di esecutorietà dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE che aveva escluso il credito, dell’importo di € 169.616,70, insinuato dalla RAGIONE_SOCIALE, in prededuzione, ex art 80 e 111 l.fall, derivante da canoni impagati inerenti l’immobile concesso in locazione alla conduttrice da RAGIONE_SOCIALE con contratto del 21/3/2013.
1.1 Rilevava il Tribunale : i) che l’atto di cessione d’azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, oggetto di azione revocatoria vittoriosamente promossa dalla curatela nei confronti del cessionario, era stato stipulato (27/12/2012) in epoca anteriore al contratto di locazione concluso dalla RAGIONE_SOCIALE direttamente con la cessionaria (1/3/2013); ii) che non trovava applicazione la disciplina di cui all’art. 80 l.fall. in quanto, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, RAGIONE_SOCIALE non era titolare del rapporto di locazione pendente, e conseguentemente non era obbligata alla corresponsione del canone; iii) che l’accoglimento dell’azione revocatoria promossa dalla curatela non produceva effetti restitutori diretti ma determinava la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore, anche per equivalente nell’ipotesi di successiva alienazione dei beni ai terzi in buona fede, in funzione della liquidazione concorsuale; iv) che, quindi, doveva escludersi che l’accoglimento della domanda ex art. 67 l.fall. proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avesse comportato la retrocessione dell’azienda al Fallimento con conseguente inconfigurabilità della vicenda successoria ex art. 2558 c.c. della curatela nei rapporti contrattuali stipulati da RAGIONE_SOCIALE; v) che tale ricostruzione dei rapporti non subiva alcuna modifica neanche in presenza del provvedimento cautelare di sequestro giudiziario, chiesto ed ottenuto dalla curatela del fallimento sul compendio aziendale, posto che il custode giudiziario rivestiva la qualifica di ausiliario del
giudice preposto alla gestione temporanea dei beni ma i diritti e gli obblighi conseguenti agli atti compiuti in esecuzione del sequestro ricadevano, pur sempre, sul soggetto che aveva la giuridica disponibilità dei beni e dei rapporti connessi all’azienda.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 nr 5, c.p.c.) costituiti dalla circostanza che il sequestro giudiziario aveva avuto ad oggetto anche il ramo di azienda sito in Napoli Pozzuoli e non solo il diverso ramo d’azienda ubicato in Nola e dal pagamento da parte del custode di alcuni canoni di locazione.
2 Il motivo è inammissibile in quanto la censura si infrange contro l’accertamento compiuto dal Tribunale sulla circostanza che, come si desumeva dall’atto transattivo stipulato in data 27/7/2015, all’esito della instaurata controversia di revocatoria fallimentare, la cessione di azienda da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE riguardava esclusivamente l’immobile sito in Nola sede dell’attività sociale e non anche l’immobile di Pozzuoli oggetto del contratto di locazione tra la ricorrente e la cessionaria RAGIONE_SOCIALE
2.1 Priva di decisività, per le ragioni esposte dal decreto sulla natura e delle funzioni di tale organo, appare la circostanza del pagamento da parte del Commissario dei canoni di locazione.
3 Il secondo motivo deduce « violazione e falsa applicazione del principio di diritto per cui la revocatoria comporta lo spossessamento del bene -motivazione contraddittoria con l’avvenuta concessione del sequestro giudiziario che presuppone la controversia sulla proprietà e/o sul possesso, poi negata al momento in cui si è chiesta l’ammissione al passivo per i costi
sostenuti in capo al bene per cui vi è stato lo spossessamento omessa valutazione dell’attività del curatore della RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto di locazione sottoscritto tra la Fiandan e l’RAGIONE_SOCIALE.
3.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. in quanto il Tribunale ha correttamente applicato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale il carattere restitutorio o recuperatorio dell’azione revocatoria fallimentare deve essere inteso non già in senso che l’azione produce il trasferimento della proprietà dei beni oggetto dell’atto revocato nel patrimonio del fallito bensì nel senso che essa determina a carico del soggetto soccombente in revocatoria, l’obbligo di restituire i beni alla garanzia del creditori al fine dell’esercizio dell’azione esecutiva (cfr. tra le tante Cass. 9584/2015, 10423/2005 e 14861/2002 ).
3.2 Non potendosi predicare alcun effetto traslativo dell’azienda in capo al Fallimento, non trova applicazione, come giustamente rimarcato dal Tribunale, la vicenda successoria in capo alla curatela nei rapporti contrattuali stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE
3.3 Irrilevanti, ai fini della configurabilità di un subingresso del Fallimento nel contratto di locazione stipulato inter alia , valutabile ex art 80 l.fall, sono le condotte descritte nel corpo del motivo (incontri tra il custode giudiziario e la figlia del curatore, scambi di comunicazioni tra la curatele e il custode, intimazione alla riconsegna dei beni).
3.4 Del tutto generiche, infine, sono le censure che investono la motivazione, ritenuta contraddittoria, laddove la sentenza ha spiegato le ragioni per le quali la nomina del custode giudiziario non comporta l’imputazione al proprietario della res sequestrata degli atti di gestione compiuti dall’ausiliario del giudice.
In conclusione il ricorso è inammissibile.
Nulla è da statuire sulle spese, non avendo il Fallimento svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 25 febbraio