Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16311/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
contro
ricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonchè contro
NOME, SCALZONE AMELIA.
–
intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2380/2023 depositata il 25/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2380 del 25 maggio 2023, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato, rigettando gli appelli riuniti e proposti sia dal RAGIONE_SOCIALE sia dai coniugi COGNOME e COGNOME, la sentenza n. 2142/2021 del 15 luglio 2021, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato
inefficaci, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia l’ atto pubblico con cui COGNOME NOME, suo debitore, aveva trasferito alla moglie COGNOME NOME la piena proprietà di un immobile sito in Villa Literno, sia l’atto di costituzione in fondo patrimoniale della famiglia dell’immobile medesimo, mentre aveva rigettato l’azione revocatoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, dell’RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, sul presupposto -a dire del ricorrente erroneo- che, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria di atti dispositivi successivi al sorgere del RAGIONE_SOCIALE, fosse necessaria la dimostrazione della conoscenza dell’esposizione debitoria dell’alienante.
Resiste con controricorso Credit RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso COGNOME.
Resiste con controricorso, anche contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, COGNOME NOME.
Resiste con controricorso al ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ed il controricorrente COGNOME hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE, ricorrente principale, denunzia ‘Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901, comma I n. 2 cod. civ. sub art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte di Appello Napoli ritenuto necessaria, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria dell’atto dispositivo successivo al sorgere del RAGIONE_SOCIALE, la dimostrazione in capo al terzo della conoscenza dell’esposizione debitoria del debitore/disponente’.
Lamenta che la sentenza gravata reitera lo stesso errore
compiuto dal giudice di primo grado, allorché, pur riconoscendo che gli atti di disposizione impugnati siano stati compiuti successivamente al sorgere del RAGIONE_SOCIALE, afferma che ad integrare il requisito della scientia damni in capo al terzo acquirente sia necessaria la dimostrazione che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del debito dell’alienante.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denunzia ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli artt. 2901, I comma n. 2 e 2729 cod. civ., nonché artt. 115, 116, sub art. 360 n. 3 c.p.c., nonché 132, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; nullità della sentenza sub art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Napoli, in violazione dell’art. 2901, 1° comma cod. civ., fondato il proprio convincimento su un’argomentazione irragionevole, perché logicamente incoerente con il dato normativo richiamato e con le risultanze probatorie, nonché contraria a massime di esperienza e al buon senso, formulando conclusioni apodittiche’.
Lamenta che, errando nella applicazione dell’art. 2901 cod. civ. per le ragioni già censurate con il primo motivo, la corte napoletana è pervenuta, in riferimento a ciascun atto dispositivo impugnato, a considerare, con una motivazione apparente e disancorata dalla realtà, come inconferenti le risultanze probatorie, senza invece tenere conto che le prove acquisite erano certamente atte a provare la consapevolezza nell’acquirente che l’atto dispositivo stesse alterando in senso peggiorativo, qualitativamente e quantitativamente, la garanzia patrimoniale dei RAGIONE_SOCIALEri, rendendo più incerto o comunque maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del RAGIONE_SOCIALE.
Lamenta quindi che la corte d’appello, in relazione agli atti dispositivi rispettivamente compiuti dal debitore a favore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, avrebbe erroneamente valorizzato la sola circostanza dell’assenza di una pregressa
conoscenza tra le parti, mentre, in relazione alla costituzione di ipoteca volontaria in favore della banca RAGIONE_SOCIALE, avrebbe erroneamente attribuito esclusivo rilievo alla concessione del mutuo, appunto assistito da ipoteca, quale indice di meritevolezza del richiedente per il settore bancario e come positivamente influente sulla sua garanzia patrimoniale.
2.1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione sollevata dal controricorrente e ricorrente incidentale di inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.
Deduce il ricorrente incidentale che il RAGIONE_SOCIALE, ricorrente in via principale, ha ottenuto dalla sentenza qui gravata la conferma dell’inefficacia di due negozi giuridici posti in essere dal debitore, dunque ampiamente satisfattivi delle vantate ragioni RAGIONE_SOCIALErie.
L’eccezione è infondata.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che ‘L’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche» (in proposito, tra le altre, Cass. Sez. 2, 8/05/2024, n. 12532, Rv. 671493-01).
L’odierno ricorrente in via principale prospetta la sussistenza un pregiudizio attuale in relazione al soddisfacimento del proprio RAGIONE_SOCIALE derivante dalle statuizioni a lui sfavorevoli contenute nell’impugnata sentenza, mentre il ricorrente in via incidentale si
limita a sostenere la capienza del patrimonio del debitore, con affermazioni meramente generiche ed assertive, oltretutto a fronte della motivazione resa nell’impugnata sentenza con cui il ricorrente non si confronta, e dalla quale emerge l’espressa valutazione dell’incapienza del patrimonio del debitore (v. p. 23 e ss. dell’impugnata sentenza).
2.2. Tanto premesso, i motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati e vanno rigettati nei termini di seguito indicati.
2.3. L’infondatezza dell’azione revocatoria proposta è stata analiticamente affermata dalla corte di merito, che, confermando la motivazione del primo giudice, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti i presupposti, con particolare riferimento alla scientia damni , per potere accogliere l’azione pauliana, ed in particolare ha rilevato che i terzi aventi causa rispetto agli atti dispositivi compiuti dal debitore non potevano avere conoscenza della sua esposizione debitoria (v. p. 14 e ss. dell’impugnata sentenza).
Così argomentando, la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente, in ordine alla diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico RAGIONE_SOCIALE per cui è proposta l’azione, invece richiesta ove quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto RAGIONE_SOCIALE (v. Cass., 15/10/2021, n. 28423).
La corte territoriale ha, da un canto, negato rilevanza agli elementi offerti dal RAGIONE_SOCIALEre, odierno ricorrente, al fine di inferire la conoscibilità del pregiudizio; per altro verso, valorizzato
ulteriori, diversi elementi emergenti dalle risultanze probatorie acquisite in giudizio.
In particolare, per quanto concerne la costituzione di ipoteca volontaria a favore di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che la concessione del mutuo e la costituzione della connessa ipoteca fossero finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del disponente, e non già alla relativa diminuzione in danno dei RAGIONE_SOCIALEri; e che la stima del bene ipotecato, per come fatta eseguire dalla banca in sede di istruttoria del mutuo, aveva allontanato eventuali possibili dubbi sulla fragilità della condizione patrimoniale del disponente.
In relazione ai terzi aventi causa COGNOME e COGNOME, la corte territoriale, sempre confermando le statuizioni del primo giudice, ha rilevato non esservi prova alcuna sia del fatto che il venditore e gli acquirenti si conoscessero o avessero un qualsivoglia tipo di rapporto personale prima della stipula degli atti dispositivi, sia che i terzi acquirenti fossero consapevoli della generale situazione debitoria dell’alienante, ovvero di una sua esposizione verso il RAGIONE_SOCIALE odierno ricorrente, ovvero ancora della sua intenzione di depauperare il proprio patrimonio a danno dei suoi RAGIONE_SOCIALEri.
2.4. Con entrambi i motivi il ricorrente pretende di censurare tale apprezzamento del fatto e della prova, che, in quanto del tutto congruamente motivato, non può essere fatto oggetto di riesame in sede di legittimità.
Va infatti ribadita l’inammissibilità del ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, venga in realtà come nella specie finalizzato alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il
quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma si caratterizza per essere un mezzo d’impugnazione a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).
2.5. Le doglianze svolte dal ricorrente non possono essere nemmeno ricondotte, secondo gli insegnamenti svolti da Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931, al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., atteso che nella specie si è in presenza di c.d. doppia conforme, ipotesi in cui il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non può essere invocato, a fronte del chiaro disposto dell’art. 348 -bis , ora art. 360, comma quarto, cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denunzia ‘Art. 360 i° comma n. 3) c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. mancanza dei presupposti dell’azione revocatoria. In particolare, carenza dell’elemento soggettivo della scientia damni in capo al terzo’.
Si duole che la corte di merito abbia valutato ed applicato il requisito della scientia damni senza uniformità di giudizio, dato che ha revocato l’atto di trasferimento posto in essere dal debitore in favore della moglie, mentre ha rigettato l’azione revocatoria in relazione agli altri atti dispositivi, compiuti dal medesimo debitore, perché ha ritenuto non provata la scientia damni in capo al terzo acquirente.
Deduce che quanto affermato dalla corte napoletana in punto di scientia damni andava invece riferito a tutti gli atti dispositivi oggetto di causa, di nessuno dei quali, pertanto, doveva essere pronunciata l’inefficacia.
3.1. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denunzia ‘Art. 360 I° comma n. 3) c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 co. 2 c.p.c.. compromissione del principio dispositivo delle prove.
Mancata possibilità per COGNOME NOME di ottemperare al proprio onere probatorio ed esercitare la relativa facoltà”.
Si duole che i giudici di merito abbiano omesso di considerare che egli, in qualità di debitore, era onerato di provare l’idoneità del suo patrimonio residuo a garantire il soddisfacimento delle ragioni del RAGIONE_SOCIALEre, ed invece non gli hanno garantito il diritto alla prova.
Lamenta, in particolare, che la corte di merito ha omesso di considerare le visure immobiliari prodotte in atti e la perizia di stima di un immobile, rimastogli, seppur oggetto di pignoramento immobiliare.
3.2. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
I ricorrenti ripropongono doglianze già sottoposte al vaglio del giudice dell’appello, e dalla corte di merito valutate e decise con analitica e puntuale motivazione, scevra da vizi logico-giuridici.
Emerge dall’impugnata sentenza che la corte d’appello, nel confermare la decisione del giudice di prime cure, ha nella specie ritenuto il rapporto di coniugio tra alienante e acquirente; il perdurare della convivenza dei coniugi nella casa familiare oggetto del trasferimento; il mancato versamento del prezzo di acquisto, quali elementi idonei a dimostrare in via presuntiva la scientia damni.
La corte d’appello ha altresì ravvisato l’inammissibilità e irrilevanza della perizia di stima, a fronte del forte ribasso del prezzo di vendita dell’immobile pignorato al debitore all’asta, come pure delle restanti risultanze probatorie, con ineccepibile motivazione (v. in particolare p. 24: ‘La prova testimoniale dell’autore della stima che gli appellanti ritengono a torto dichiarata inammissibile non è mai stata introdotta nel processo di talché della sua mancata ammissione non può dolersene la parte che non l’ha richiesta, ancorché deduca un interesse
convergente -il che neppure è vero nel caso presente -con colui che l’ha indicata e che l’ha vista negata’).
Orbene, le doglianze al riguardo mosse dal ricorrente risultano invero apoditticamente e genericamente formulate, nonché volte a censurare solo alcuni passaggi in cui si articola la complessa motivazione dell’impugnata sentenza, che su quelli non impugnati pertanto si consolida (v., tra le tante, Cass., 06/07/2020, n. 13880; Cass., 14/08/2020, n. 17182; Cass., 24/10/2019, n. 27339).
Va altresì posto in rilievo che i motivi, sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge, sono in realtà volti ad inammissibilmente sollecitare un apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello formulato dai giudici di merito.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti (società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME, con distrazione per quest’ultimo in favore del difensore dichiaratosi antistatario), seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale le spese del giudizio di legittimità. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 7.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; in complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 7.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME