Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
Oggetto: Revocatoria ordinaria -Atto di donazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4203/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente-
C.C. 16.09.2025
r.g.n. 4203/2023
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME;
-intimato-
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1615/2022 pubblicata in data 17 novembre 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 697/2019 rigettava la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME volta a far dichiarare inefficace nei confronti della società attrice l’atto di disposizione patrimoniale compiuto dal primo in favore del secondo in data 28 aprile 2017, al fine di potersi soddisfare esecutivamente sulla quota di immobili di proprietà dell’ex socio , illimitatamente responsabile, NOME COGNOME; con l’ atto di disposizione, NOME COGNOME donava al figlio, NOME COGNOME, la propria quota di ½ della nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari: immobile sito nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), INDIRIZZO, Foglio 18, Particella 383 subalterni 17, 18, 22, e particella 793 subalterno 7, catasto Fabbricati, categoria A7, -abitazione in Villini, consistenza 124 mq; – Immobile sito nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), INDIRIZZO, Foglio 18, Particella 793 subalterno 8, catasto Fabbricati, categoria C6 -Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse, consistenza 40 mq.
Il Tribunale riteneva che la parte creditrice non avesse assolto il proprio onere probatorio in ragione della mancata produzione in giudizio della copia dell’atto di donazione, essendosi limitata alla sola presentazione della relativa nota di trascrizione, che era stata considerata da sola insufficiente ai fini decisori. Nello specifico, tale omissione documentale avrebbe precluso la possibilità di verificare in concreto il contenuto della donazione e, di conseguenza, la sussistenza o meno dei requisiti di cui all’ art. 2901 c.c., nonché di accertare se l’onere probatorio opposto alla stessa donazione costituisse una mera limitazione dell’atto di liberalità ovvero un corrispettivo
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della prestazione ricevuta. Sempre secondo il Tribunale, la mancata allegazione dell’atto non poteva essere sanata ex art. 115 c.p.c. dalla mancanza di contestazioni avversarie e dichiarava integramente compensate tra le parti le spese del grado.
Avverso il provvedimento di prime cure, proponeva appello RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C orte d’ Appello di L’Aquila ; si costituivano NOME COGNOME e NOME COGNOME per contestare la fondatezza dell’appello di cui chiedevano il rigetto.
Con sentenza del 17/11/2022 la Corte d’ Appello di L’Aquila , in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e in conseguente riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto la domanda pauliana originariamente proposta.
Avverso la suindicata sentenza della corte d ‘a ppello il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
L’altro intimato, non ha svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata dapprima in adunanza camerale del 17 aprile 2025 ai sensi dell’art. 380 bis .1. c.p.c. e poi rinviata d’ufficio all’adunanza camerale del 16 se ttembre 2025.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘ Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. atteso che ai fini dell’azione revocatoria costituisce prova indefettibile la produzione dell’atto revocando da parte dell’attore ‘ per essere la Corte d ‘a ppello di L’Aquila incorsa in un ‘palese fraitendimento’ avendo fatto applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘nell’azione revocatoria non costituisce presupposto processuale la produzione dell’atto impugnato, rilevando essa solo ai fini probatori. Infatti, l’oggetto della domanda è solo la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione patrimoniale, con la conseguenza che se detto atto di disposizione risulta provato in altro valido
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO modo, non vi è la necessità della produzione del documento che lo contiene’ (viene richiamato l’arresto di legittimità n. 5972/2005). Sostiene il ricorrente che la fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione nel precedente appena richiamato non è affatto sovrapponibile a quella sottoposta alla Corte di merito; difatti, seppur nella specie, l’atto oggetto di revocatoria risult i indicato nella nota di trascrizione prodotta dall’attore/appellante e l’esistenza di tale negozio non appare contestata dalle parti, non è stato in alcun modo provato il contenuto ‘quantitativo’ e ‘qualitativo’ dell’atto di disposizione.
A parere del ricorrente sarebbe ‘evidente’, infatti, che non può essere validamente dichiarata l’inefficacia di un atto pubblico , senza aver preso cognizione del relativo contenuto e senza, quindi, poter verificare la sussistenza o meno delle condizioni richieste dall’art. 2901 c.c. (cita in proposito l’arresto Cass. n. 5972/2005 ). Tanto più in considerazione -nel caso in argomento -della necessità di verificare compiutamente se l’onere apposto alla donazione costituisca una mera limitazione dell’atto di liberalità o piuttosto rappresenti un corrispettivo della prestazione ricevuta (richiama sul punto, Cass. n. 7170/1983). Pertanto, il creditore/attore non avrebbe assolto a ll’onere della prova, su di lui gravante, sulla rilevanza quantitativa o qualitativa dell’atto di disposizione ovvero la prova del contenuto del negozio di cui si invocava l’inefficacia nell’azione revocatoria esperita e tale lacuna probatoria potrebbe essere colmata né dalla produzione della nota di trascrizione dell’atto di donazione, né dalla circostanza che i convenuti non abbiano contestato l’esistenza di tale atto.
1.2. Il motivo è infondato.
Il ricorrente non censura invero la ratio decidendi della decisione impugnata, in particolare con la ravvisata sussistenza di elementi idonei a qualificabile l’atto di disposizione in argomento come donazione.
La corte di merito ha desunto ciò, dando conto dell’insegnamento di questa Corte secondo cui nell’azione revocatoria non costituisce presupposto processuale la produzione dell’atto impugnato, rilevando essa solo ai fini probatori (Cass. Sez. 3, 18/03/2005 n. 5972); difatti, l’oggetto della domanda
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è solo la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione patrimoniale, con la conseguenza che se detto atto di disposizione risulta provato in altro valido modo, non vi è la necessità della produzione del documento che lo contiene posto che, da un lato, « l’atto oggetto di revocatoria è indicato nella nota di trascrizione prodotta dall’odierna appellante come donazione della nuda proprietà dei beni immobili sopra descritti» e, dall’altro lato, che « l’esistenza e validità della disposta donazione non è contestata dalla parte convenuta» e che la medesima nota evidenzia «quanto al suo contenuto, solo la previsione di un onere a carico del donatario che specificamente individua nella estinzione della residua parte del mutuo per complessivi € 87.126,44, dando conto anche della valutazione in atti della nuda proprietà dei beni pervenutagli, al netto dell’onere allo stesso imposto, in euro 35.000,00 » (foglio 9, non numerato, della sentenza impugnata).
La c orte d’appello ha infine considerato che l’imposizione di un modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo e la conseguente sussunzione della donazione c.d. modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, bensì comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus , viene ad esserne limitata (cfr. Cass. Sez. 2, 07/04/2015 n. 6925).
Pertanto, non sussistono le violazioni prospettate sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto quello dell’omesso esame, tenuto conto che la Corte d’appello ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di qualificare l’atto de quo quale donazione desumendolo sia dalla nota di trascrizione allegata, documentazione, del resto, non contestata dalla parte convenuta, esaminando, debitamente quanto al contenuto, la prescritta previsione dell’onere previsto a carico del donatario.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la ‘ Violazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. attesa la carenza del presupposto oggettivo dell’eventus damni nella fattispecie de quo ovvero nell’ipotesi di azione revocatoria introdotta da creditore chirografario avverso un atto negoziale avente ad oggetto immobile gravato da ipoteca e già
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RAGIONE_SOCIALE assoggettato ad azione esecutiva. ‘ ; nello specifico, parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale dopo aver superato la criticità dettata dalla mancata allegazione dell’atto dispositivo e, pertanto, non a conoscenza del contenuto dello stesso, si è spinta finanche a ritenere esistente, nella fattispecie che ci occupa, l’ eventus damni . Critica, in particolare, l’argomentazione utilizzata dalla Corte abruzzese secondo cui « attraverso l’atto dispositivo sicuramente il debitore ha cagionato pregiudizio alle ragioni creditorie sottraendo, senza ricevere alcun corrispettivo, la disponibilità della nuda proprietà di beni costituenti la garanzia generica per i creditori e comunque rendendo più difficoltosa la possibilità di soddisfare il proprio credito». Ribadisce parte ricorrente che nonostante la Corte d ‘a ppello non avesse contezza del contenuto del negozio dispositivo ha ritenuto ‘incomprensibilmente’ che ciò avesse pregiudicato le ragioni del ceto creditorio.
A tal proposito, osserva che seppur è pacifico che la prova del pregiudizio possa essere data anche mediante presunzioni, il ricorso alla prova presuntiva esige indefettibilmente che a fondamento di essa il Giudicante ponga una pluralità di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza (Cass. Sez. 2, 31/10/2008 n. 26331).
Pertanto, la sola indicazione, nella sentenza di merito, che esista un atto notarile di donazione evincibile dalla nota di trascrizione non appare, a parere del ricorrente, elemento presuntivo tale dal quale farsi validamente discendere e ricavare la prova dell’ eventus damni e sottolinea come l’immobile, oggetto di donazione, sia gravato da ipoteca volontaria iscritta dalla Banca mutuante per Euro 170.000,00 ed oggetto di procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Chieti volta al recupero delle rate del mutuo non riscosse; sarebbe altresì ‘incomprensibile’ il ragionamento adottato dal Giudice d’appello che , dapprima, ha richiamato il principio sancito dalla Corte di cassazione per cui ove l’atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l’idoneità dello stesso ad integrare l’ eventus damni deve essere valutata in concreto, ossia verificando la reale possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, per poi asserire che non può
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RAGIONE_SOCIALE compiersi alcuna valutazione di tal genere nella specie e desumerne comunque la prova della sussistenza dell’ eventus damni ; conclude il ricorrente che nella fattispecie de qua , non può dirsi provata la ricorrenza di alcun pregiudizio concreto in capo al creditore chirografario appellante.
2.1. Il motivo è infondato.
Va ribadito che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitu dine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori ( cfr., tra tante, Cass. 21/03/2022 n. 9054; Cass. Sez. 3, 9/04/2025 n.9349).
Ebbene, lungi dall’essersi posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in merito alla sussistenza del requisito dell’ eventus damni e di aver reso una motivazione ‘incomprensibile’ , la corte di merito ha ritenuto sulla base di un apprezzamento unitario condotto sulla base della documentazione allegata in atti l’esistenza di un atto a titolo gratuito compiuto dal padre (NOME COGNOME) in favore di suo figlio (NOME COGNOME), nonché la presenza di elementi presuntivi che consentivano di ritenere sussistente anche l’elemento oggettivo dell’ eventus damni ; sul punto, ha affermato che « attraverso l’atto dispositivo sicuramente il debitore ha cagionato pregiudizio
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alle ragioni creditorie sottraendo, senza ricevere alcun corrispettivo, la disponibilità della nuda proprietà di beni costituenti la garanzia generica per i creditori e, comunque, rendendo più difficoltosa la possibilità di soddisfare il proprio credito.
Né di per sé rileva, a tal fine, che i beni fossero ipotecati alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr.Cass. Ord. n. 13172 del 25/05/2017 ) secondo cui, non vale ad escludere l’ eventus damni la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante ” e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito». (foglio 11, non numerato, della sentenza impugnata).
La corte territoriale ha soggiunto che anche a voler tenere conto della circostanza che, nel caso di specie, i beni oggetto di revocatoria sono già stati attinti da procedura esecutiva ad opera del creditore ipotecario, «nondimeno in difetto di stima del valore dei beni e, conseguentemente della nuda proprietà, alcuna concreta valutazione può compiersi sull’idoneità di esso a soddisfare il creditore chirografario, attuale appellante, ivi intervenuto»; ha, infine, considerato che «il disponente NOME COGNOME ha promosso proprio nei confronti della Banca creditrice ipotecaria un’azione penale per l’accertamento dell’eventuale reato di usura; il che rende ancora più incerta la valutazione sulla possibilità di soddisfacimento della RAGIONE_SOCIALE nella predetta procedura esecutiva in cui è intervenuta ben potendo, in ragione di ciò, subire variazioni la stessa entità del credito garantito da ipoteca» (foglio 12, non numerato, della sentenza impugnata).
Neppure, infine, può essere valorizzato quanto affermato nella memoria, non avendo parte ricorrente con essa offerto argomenti ulteriori rispetto a
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RAGIONE_SOCIALE quelli contenuti nel ricorso oppure particolari ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare nuovamente in fatto.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso .
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Non è viceversa luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’ altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME