Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25983 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1710/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente e ricorrente
incidentale-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2025
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente al ricorso incidentale- e nei confronti di NOME COGNOME
contumace avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3826/2022 depositata il 04/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La signora NOME COGNOME convenne in giudizio avanti al Tribunale di Roma l’Associazione RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e il signor NOME COGNOME per ivi nei loro confronti sentir dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l’ atto del 12/11/2008 a rogito notaio NOME COGNOME di Ariccia con cui lo COGNOME aveva trasferito in proprietà all’associazione un immobile sito in Roma, in INDIRIZZO. L’attrice e spose di essere creditrice dello COGNOME per la somma di € 600.000,00 attesa l’appropriazione indebita posta in essere da quest’ultimo come acclarato dal Tribunale Penale di Roma con sentenza del 16/6/2010, che lo aveva anche condannato al pagamento di una provvisionale dell’indicato importo; e che lo COGNOME, nelle more del procedimento penale, si era spogliato di tutti i beni di sua proprietà trasferendo, per l’a ppunto, l’immobile di INDIRIZZO all’associazione , così pregiudicando le ragioni del credito.
Nella resistenza dell’ associazione convenuta il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25610 del 2014, accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto dispositivo.
Ritenne, in particolare, provata la consapevolezza del l’associazione terza acquirente che l’atto cui partecipava potesse essere pregiudizievole per i creditori dell’alienante, stante l’esiguità del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato, lo stato di libertà dell’immobile al momento della vendita, la mancanza di prova de ll’effettivo pagamento del prezzo e la rinuncia del venditore all’ipoteca sul bene. Inoltre il giudice valorizzò anche la circostanza che lo COGNOME, per oltre due anni dopo la vendita, avesse mantenuto la propria residenza nell’immobile venduto . Neppure risultava che l’immobile fosse stato in alcun modo destinato al perseguimento degli scopi dell’associazione, risultando piuttosto che uno degli immobili di proprietà della medesima fosse destinato ad attività di bed & breakfast, dunque a scopo di lucro. Infine il Tribunale valutò anche che l’associazione convenuta non avesse provato di essere effettivamente operativa sul territorio di riferimento.
Quest’ultima propose appello rappresentando di aver perduto carattere di mutualità, non svolgendo più l’attività di cui allo statuto ma un’attività imprenditoriale nella forma di società a responsabilità limitata con la denominazione di RAGIONE_SOCIALE e chiese la riforma della sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3826 del 4/6/2022 ha, per quanto ancora rileva, ribadito la sussistenza dei requisiti di cui all’azione ex art. 2901 c.c. valorizzando in particolare il prezzo esiguo versato dall’acquirente rispetto al valore di mercato e la mancanza di prova de ll’avvenuto versamento, ed ha, per l’effetto , rigettato il gravame.
Avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso NOME COGNOME la quale spiega altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
In vista dell’adunanza camerale fissata per la trattazione ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c. con riguardo al capo di sentenza che, omettendo di accertare la scientia damni della terza acquirente al momento della stipula del contratto preliminare di vendita del 2007, non ha ritenuto che detto accertamento richiedesse la sussistenza di condotte gravemente colpose del terzo e che non fosse rilevante l’accertamento dell’esistenza di due anomalie , quali la differenza tra il prezzo della vendita e quello stimato dal CTU e la ritenuta mancanza di prova del pagamento del prezzo. In sostanza la ricorrente lamenta che la sentenza d’appello, come del resto quella di prime cure, non abbia accertato la sussistenza di un comportamento colpevole del terzo, in quanto i due elementi presuntivi che ha, invece, considerato, non consentivano, a dire della ricorrente, di desumere la prova della scientia damni.
Così la corte del merito avrebbe altresì violato gli artt. 2727 e 2729 c.c. peraltro omettendo di valutare se l’elemento della scientia damni sussistesse al momento della stipula del contratto preliminare.
Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato, in quanto da un lato è volto ad ottenere, da parte di questa Corte, una rivalutazione dei fatti e del merito delle questioni, e, da altro canto, è foriero di tesi in
contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui ‘ Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito ‘ (Cass., 3, n. 28423 del 15/10/2021; Cass., 1, n. 16825 del 5/7/2013). Con il secondo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 1147 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.il ricorrente censura la sentenza per non avere la corte di merito ritenuto che la buona fede del terzo acquirente si presume, ed essere onere del creditore che agisce in revocatoria dimostrarne per converso la mala fede.
Il motivo è infondato.
La consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l’atto può arrecare ai creditori dell’alienante può essere provata anche a mezzo di presunzioni, così come è stata correttamente ritenuta provata dal giudice del merito, essendo sufficiente la prova della scientia fraudis per il caso in cui l’atto dispositivo sia, come nella fattispecie, successivo al sorgere del credito, rilevando invece la prova della collusione tra debitore e terzo acquirente nei soli casi in cui l’atto dispositivo a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito come affermato dalla già richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 28423 del 15/10/2021).
Con il terzo motivo di ricorso -violazione dell’ art. 91 c.p.c. -la ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia errato nella
individuazione dello scaglione per il calcolo delle spese del grado di appello, non valutando il valore della provvisionale.
Il motivo è infondato.
Il valore considerato dai giudici del merito ai fini della liquidazione delle spese giudiziali è quello del credito per il quale si agisce in revocatoria in continuità con il principio di diritto che questa Corte intende ribadire secondo cui ‘Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall’attore, a tutela del quale viene proposta l’azione revocatoria stessa’ (Cass., 3, n. 3697 del 13/2/2020).
Per le ragioni esposte il ricorso principale va pertanto rigettato.
Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente-ricorrente incidentale.
A i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 4 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME