Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1062 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1062 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
sul ricorso 17491/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’Amministratore Unico / rapp-esentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME,
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-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
il RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione del 17/3/2006, convenne in giudizio alcune società, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., atti di disposizione patrimoniale posti in essere.2dalla società all’epoca in bonis RAGIONE_SOCIALE (f ) in favore della convenuta /assumendo che detti atti fossero stati compiuti in pregiudizio dei creditori;
la convenuta si costituì in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti dell’azione;
nel corso del giudizio la parte attrice chiese ed ottenne di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art.184 bis c.p.c., per produrre att relativi ad un procedimento penale in cui risultava parte offesa;
il Tribunale di Lecce, con sentenza del 31/1/2011, accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento e dei creditori insinuati al passivo, degli a dispositivi;
la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 27/4/2018, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, condannando le appellanti a pagare le spese vin favore del RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
nessuno ha resistito al ricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall’art. 380 bis c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 184 bis c.p.c., sia con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., sia con riguard al vizio di motivazione, per avere la corte di merito ammesso, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., la produzione in giudizio di una relazione appartenente al fascicolo del Pubblico Ministero del processo penale a carico del fallimento, entrata nella disponibilità del curatore solo successivamente alla discoverp -“,-eanla) richiesta di rinvio a giudizio del 4/12/2008;
ad avviso della ricorrente il giudice di merito, facendo ricorso all’art. 184 bis c.p.c. all’epoca vigente, avrebbe illegittimamente consentito la produzione in giudizio di una relazione meramente riepilogativa di documenti già dichiarati inammissibili, così violando l’istituto della rimessione in termini e cadendo in palese contraddizione con la propria precedente declaratoria di inammissibilità;
il motivo è inammissibile perché la ricorrente non censura in modo idoneo la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo la quale “l’acquisizione della relazione n. 1751/26/Gico è sorretta da una corretta applicazione dell’istituto della rimessione in termini ex art 184-bis c.p.c. (allora vigente), in quanto tale documento è pervenuto nella disponibilità della curatela in data successiva a quella di scadenza del termine assegnato alle parti per la produzione documentale (circostanza non contestata). La motivazione del primo giudice appare del tutto condivisibile e ad essa viene fatto espresso riferimento. E tanto è sufficiente ai fini dell’accoglimento dell’istanza di rimessione i termini, senza che rilevino i profili contenutistici della produzion
documentale de qua, i quali rimangono estranei alle valutazioni afferenti la concessione della opportunità processuale di cui all’art. 184 bis. c.p.c.”;
la ricorrente anziché censurare, in iure, le statuizioni della corte di merito ripropone, con argomenti puramente fattuali, e neppure idonei ai sensi dell’art. 366 c1 – 6 – Ep.c., le censure già svolte nei gradi di merito; la censura, infatti, pur prospettata nei termini dell violazione di legge e di un non più prospettabile vizio di contraddittorietà della motivazione, consiste, invero, nella mera richiesta di rivalutazione in fatto delle ragioni per le quali la relazio riepilogativa del Pubblico Ministero, in quanto pervenuta al fallimento successivamente allo spirare del termine per le preclusioni istruttorie, è stata ritenuta ammissibile;
con il secondo motivo la ricorrente assume che la corte del merito, omettendo di rilevare che il RAGIONE_SOCIALE aveva modificato l’originaria domanda (inefficacia di “tutti gli atti di cessione di attività da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE“) introducendo con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. un nuovo petitum (inefficacia di “tutti gli atti di cessione di attività da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“) così operando una illegittima mutatio libelli, è incorsa nella violazione/falsa applicazione degli artt. 164 c.p.c., 163 n. 3, 4 e 5 c.p.c. e 183 c.p.c. (in relazione dell’art 360 n. 3 c.p.c.), nonchè ne vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sulla eccepita nullità della citazione;
il motivo è inammissibile;
A—empugnata pronuncia ha ritenuto, con ampia e diffusa motivazione, che non vice 7 ra -) stata una mutatio libelli ma un mero intervento correttivo della domanda per rettificare quanto esposto nell’atto introduttivo del giudizio; 6
si legge infatti a p. 23:”Dall’esame delle allegazioni in fatto che sostanziano tale atto …emerge infatti con chiarezza, senza che siano giustificati dubbi al riguardo, che gli atti di cessione di attività d’azien che la ricostruzione della vicenda autorizza a considerare come quelli attinti dall’azione revocatoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE non possono che essere quelli intercorsi fra RAGIONE_SOCIALE bonís e RAGIONE_SOCIALE“;
si tratta dell’interpretazione della domanda giudiziale, rimessa alla valutazione del giudice del merito il quale ha esercitato il poteredovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa così individuando l’oggetto del giudizio (Cass., 3, n. 20322 del 20/10/2005; Cass., 3, n. 21087 del 19/10/2015),, , GLYPH v-. – 12 GLYPH ), / 5 questa interpretazione, sindacabile solo entro assai ristretti limiti , in sede di legittimità (Cass., 3, n. 11103 del 10/6/2020; Cass., 6-1 n. 31546 del 3/12/2019), non è-stata censurata in modo idoneo dalla ricorrente la quale si è limitat )l a1/2 ‘ riproporre le doglianze svolte nei gradi di merito evocando, in sostanza, un riesame della domanda giudiziale, sottratto al sindacato di questa Corte ed ha prospettato, peraltro, vizi ><·-r di insufficienza e contraddittorietà della motivazione non più eiRséttli con il terzo motivo di ricorso la ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria prospettando sia la violazione dell'art. 2051 c.c. sia l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul eccezione di mancata prova del credito e di posteriorità del medesimo rispetto agli atti revocati; lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, mancava sia la prova del credito sia l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'azione, cioè della dolosa preordinazione, in capo al debitore e ai terzi aventi causa, di atti volt a pregiudicare le ragioni del credito;
il motivo è inammissibile;
la corte di merito ha ritenuto (p. 24) che la legittimazione del curatore fallimentare all'esercizio dell'azione revocatoria presuppone la sola esistenza di un credito, anche eventuale e litigioso, e che, in ogni caso, l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria vantata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE risultava dalla vicenda processuale relativa ad un lodo arbitrale avente ad oggetto il credito, nonché dalla domanda del creditore di ammissione al passivo;
quanto alla pretesa posteriorità del credito, la corte di merito ha valorizzato (p. 25) le y dichiarazioni della stessa ricorrente secondo le quali la pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE era nota alla RAGIONE_SOCIALE ben prima dell'avvio del procedimento arbitrale, e cioè prima della notifica della domanda di arbitrato e di nomina dell'arbitro da parte del creditore (4/10/2000), precedente il primo atto di cui la curatela aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia (rogito del 30/3/2001), così evidenziando che vi era consapevolezza di ledere la garanzia del credito in capo al debitore e al terzo in data ben anter:orequella di stipula degli atti dispositi oggetto di revocatoria;
a fronte di tiuest —–dt us. motivazione la ricorrente propone censure meramente fattuali, volte ad una inammissibile rivalutazione dei fatti di causa, sia quanto alla prova del credito sia quanto alla pretesa ma indimostrata posteriorità degli atti dispositivi rispetto all stesso credito L soccorre a tal pr posi o il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in reaità, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, co da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità ti in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (Cass. n. 8758/011, Cass. n. 18721/2018);
anche la censura motivazionale, riferita a motivazione insufficiente e contraddittoria, non è prospettabile ed è comunquq,2 nella specie t ,2, volta non ad evidenziare l'obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, o carenze insuperabili del procedimento logico seguito ma a segnalare difformità, rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente, sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi deliba risolvendosi il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione;
con il quarto motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce, sempre con riferimento all'art. 2901 c.c., la sussistenza di un vizio di ultra-petizione e dunque la violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. (oltre che un vizio motivazionale) per avere, a suo dire, la corte di merito pronunciato con riguardo ad atti di cessione di azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE che non avevano costituito oggetto della domanda giudiziale;
il motivo è infondato;
la sentenza ha osservato (p. 35) che, nell'atto di citazione, "vi era un espresso riferimento agli atti di trasferimento dell'azienda intestata a RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (al cui nominativo risultano volturate la licenza UTF già intestata a RAGIONE_SOCIALE nonché le autorizzazioni comunali n. 3410 del 4/1/2002 e 3411 del 3/10/2002 (p. 3 atto di citazione di primo grado sub 11) e di cui si chiedeva la revocatoria quali atti che avevano concorso, unitamente agli altri indicati, a depauperare se non azzerare il patrimonio del debitore";
ne consegue che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice, lungi dal pronunciare extra petita, ha preso
in considerazione tutti gli elementi della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, compresa la richiesta revocatoria degli atti di cessione di azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE;
conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese;L-(1 , – 1-.2 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
N "
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 15 settembre 2022