Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8522 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8334/2021 R.G. proposto da: NOME COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
(EMAIL) che ex lege lo rappresenta
e difende.
–
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma n. 6748/2020 depositata il 29/12/2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE’08/01/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME;
udito il PM in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME COGNOME ;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 -bis cod. proc. civ. il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i coniugi NOME e NOME, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 cod. civ., l’atto del 31 maggio 2010 col quale i convenuti avevano conferito in fondo patrimoniale, per fare fronte ai bisogni RAGIONE_SOCIALEa loro famiglia, le quote di alcuni beni immobili di proprietà di NOME.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda il RAGIONE_SOCIALE espose che quei beni erano già stati oggetto di un sequestro conservativo a garanzia di una sentenza di condanna del NOME emessa dalla Corte dei Conti, che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale era idoneo a pregiudicare le sue ragioni di credito e che NOME era consapevole di tale pregiudizio.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda e rilevando che il pignoramento derivante dal citato provvedimento di sequestro conservativo si era perento per mancato deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di vendita.
Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
La pronuncia venne impugnata dai coniugi soccombenti e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2020, rigettò il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori spese del grado.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma ricorrono ora per cassazione NOME e NOME con unico atto, affidato a tre motivi.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., ed il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria illustrativa.
Con ordinanza interlocutoria del 19 ottobre 2022, il Collegio RAGIONE_SOCIALEa Sesta Sezione Civile -3 rilevava: a) che, innanzitutto, nella memoria di cui all’art. 380 -bis cod. proc. civ. il difensore dei ricorrenti ha dato atto che il ricorrente NOME era venuto a mancare nelle more del procedimento ed ha rilevato che tale circostanza assumerebbe specifico interesse ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, posto che il credito sul quale il RAGIONE_SOCIALE ha fondato il presente giudizio deriva da una condanna RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti a carico del NOME e che il relativo debito sarebbe intrasmissibile agli eredi; b) che la complessità dei motivi di ricorso, unita a quest’ultima circostanza sopravvenuta, determinava l’opportunità che la decisione venga rimessa alla pubblica udienza.
La causa veniva poi discussa alla pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2024.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 555 e 586 cod. proc. civ., sostenendo che sarebbe venuto meno l’interesse del RAGIONE_SOCIALE ad agire in revocatoria, stante l’intervenuta vendita dei beni oggetto del fondo patrimoniale.
Deducono che l’esecuzione forzata, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna emessa dal giudice contabile, non è mai stata sospesa ed è esitata con l’aggiudicazione ed il decreto di trasferimento dei cespiti immobiliari costituiti in fondo patrimoniale, per cui, risultando configurabile una pregiudizialità tra l’esecuzione forzata e l’azione revocatoria, nel caso di specie sarebbe venuto meno l’interesse ad agire in capo al RAGIONE_SOCIALE, creditore procedente.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ.
Lamentano che la corte d’appello, anziché dichiarare la carenza di interesse ad agire del RAGIONE_SOCIALE, ha disposto la prosecuzione del giudizio ed è pervenuta a condannare essi odierni ricorrenti, in allora appellanti, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, erroneamente applicando il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 cod. civ., in riferimento all’elemento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del credito.
Deducono che il credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE, in uno con la relativa esigenza di conservazione RAGIONE_SOCIALEa garanzia patrimoniale del debitore, non solo non esisterebbe più, posto che i beni destinati al fondo patrimoniale sono stati oggetto di procedura esecutiva e nel frattempo venduti, ma sarebbe anche stato ab origine
inesigibile, in quanto la Corte dei Conti aveva condannato NOME al risarcimento del danno erariale non in via principale, ma in via sussidiaria rispetto ad altri soggetti.
In via preliminare il Collegio ritiene opportuno sinteticamente riepilogare i fatti di causa rilevanti per la decisione:
-con atto del 31 maggio 2010, trascritto il 5 giugno 2010, i coniugi NOME costituivano fondo patrimoniale in cui conferivano due immobili (un appartamento ed una cantina di esclusiva proprietà di NOME);
-i suddetti immobili erano già oggetto di sequestro conservativo a favore RAGIONE_SOCIALE‘Erario a seguito di condanna esecutiva di NOME in data 3 dicembre 2007;
-il pignoramento immobiliare del 2008, risultante dalla conversione del sequestro conservativo è andato perento nel maggio 2011, per inattività del creditore procedente;
-il RAGIONE_SOCIALE ha allora trascritto un secondo pignoramento, ma solo nel maggio 2011, dunque in data successiva alla costituzione del fondo patrimoniale, e pertanto dichiarato nullo dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, a seguito di opposizione all’esecuzione proposta dai debitori, con decisione divenuta definitiva;
-parallelamente, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto azione revocatoria per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti la costituzione del fondo patrimoniale, domanda accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 27 gennaio 2016, confermata dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma del 29 dicembre 2020, sentenza ora impugnata nel presente giudizio di legittimità;
-peraltro, la procedura esecutiva è proseguita con la vendita degli immobili già di proprietà di NOME; per il lotto 3 il ricavato è già stato oggetto di distribuzione, mentre per il lotto 4 deve ancora disporsi la distribuzione, avendo il RAGIONE_SOCIALE proposto opposizione agli atti esecutivi.
Tanto premesso, essendo nel caso di specie pacifica ed incontestata dalle parti la giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 19/07/2018, n. 19280), i tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’azione revocatoria, inserita nella sistematica del codice tra i mezzi di conservazione RAGIONE_SOCIALEa garanzia patrimoniale, non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del debitore; scopo RAGIONE_SOCIALE‘azione, infatti, è quello di pervenire alla dichiarazione di inefficacia relativa RAGIONE_SOCIALE‘atto revocato, con conseguente assoggettamento del bene al diritto del revocante (e solo di questi) di procedere ad esecuzione forzata sul medesimo (cfr. Cass., 16/11/2020, n. 25862; Cass., 13/08/2015, n. 16793).
L’azione revocatoria è dunque uno strumento che la legge pone a disposizione del creditore affinché’ venga mantenuta integra la garanzia patrimoniale del debitore il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2740, comma 1, cod. civ., risponde RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
5.1. Proprio in relazione alla finalità RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria, di affermare l’inopponibilità al creditore RAGIONE_SOCIALE‘atto dispositivo lesivo RAGIONE_SOCIALEa garanzia patrimoniale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l’insorgere RAGIONE_SOCIALEa qualità di creditore che abilita l’esperimento sia RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria sia RAGIONE_SOCIALE‘azione di simulazione (Cass., Sez. Un., 9440/2006); si è inoltre precisato che non è necessario essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile per proporre l’azione revocatoria ordinaria, essendo sufficiente una mera ragione creditoria, financo una aspettativa (di recente, v. Cass., 18/01/2023, n. 1414; Cass., 06/06/2011, n. 12235).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fondato su una ratio già emergente dalla letterale formulazione del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 cod. civ., è pertanto possibile esercitare l’azione pauliana anche quando il credito è ancora una mera potenzialità, e quindi a monte persino del credito litigioso, come pure di quello sottoposto a termine e condizione.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di questo strumento di tutela, ontologicamente e radicalmente preventiva, infatti, l’art. 2901 cod. civ. fornisce “una nozione lata di credito comprensiva RAGIONE_SOCIALEa ragione o aspettativa” (come nota, di recente, Cass., 19/02/2020, n. 4212) ed appresta una tutela, come si può logicamente concludere, che è preventiva tanto quanto eventuale è il credito che ne è l’oggetto.
5.2. Naturale derivazione di questi principi generali è l’insegnamento dettato da questa Corte nell’ipotesi in cui il bene oggetto RAGIONE_SOCIALE‘atto dispositivo lesivo RAGIONE_SOCIALEe ragioni creditorie sia anche stato oggetto di pignoramento.
Argomentando dal presupposto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una procedura esecutiva, fatta oggetto di opposizione, si è infatti precisato che sussiste l’interesse del creditore all’azione revocatoria contro la vendita del bene immobile del debitore dopo il trasferimento di proprietà e prima RAGIONE_SOCIALEa relativa trascrizione, dovendo essere riconosciuto il suo interesse ad ottenere un’utilità che non può essere conseguita se non con la proposizione di una domanda giudiziaria. Si osserva, infatti, che, in caso di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, il creditore vedrebbe caducarsi gli effetti del pignoramento promosso nei confronti del debitore, senza certezza di poter procedere utilmente a nuovo pignoramento, sul medesimo bene ma nei confronti del nuovo proprietario, in difetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 cod. civ. o, quanto meno, RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di revocazione
(Cass., 18/02/2016, n. 3179; Cass., 16/11/2020, n. 25862).
5.3. Anche in altre specifiche ipotesi, in cui si è valorizzato, unitamente all’esperimento RAGIONE_SOCIALE‘azione ex art. 2091 cod. civ., il valore di prenotazione insito nella trascrizione RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda giudiziale, questa Corte ha espressamente affermato, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe alterne vicissitudini dei beni costituenti la garanzia patrimoniale del debitore, la persistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire in revocatoria da parte del creditore (cfr. Cass., 02/12/2011, n. 25850, ribadita e confermata dalla sentenza 31 maggio 2019, n. 14892, secondo cui il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 51 RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare non osta alla procedibilità RAGIONE_SOCIALEa revocatoria ordinaria già promossa dal creditore RAGIONE_SOCIALE‘alienante, ove la domanda ex art. 2901 cod. civ. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALE‘acquirente, dato che in tal caso il creditore RAGIONE_SOCIALE‘alienante, ove l’azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all’immobile ormai acquisito all’attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento; con la conseguenza che l’attore vittorioso, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendita fallimentare RAGIONE_SOCIALE‘immobile, la separazione RAGIONE_SOCIALEa somma corrispondente al suo credito verso l’alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali).
Del pari, è stato affermato l’interesse del creditore ad agire in revocatoria avverso un atto di trasferimento immobiliare compiuto dal debitore in favore RAGIONE_SOCIALEa propria moglie, cui aveva fatto seguito, nelle more del giudizio e durante il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la retrocessione del bene nel patrimonio del debitore. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che tale evento successivo non fa venir meno l’interesse del creditore all’espletamento
RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria, interesse che invece permane proprio per evitare il ‘rischio di essere pregiudicato dalle successive vicende del bene immobile in questione. Vicende le quali, è bene dirlo, potrebbero essere animate da finalità truffaldine o comunque non trasparenti. Se il debitore, infatti, potesse liberamente far venire meno l’interesse all’azione revocatoria attraverso la retrocessione del bene nel suo patrimonio, ciò aprirebbe la porta ad evidenti abusi; il debitore potrebbe, con eventuali alienazioni e retrocessioni successive, aggirare le finalità RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria, esponendo il creditore alla possibilità di essere postergato rispetto ad altri creditori o, comunque, rendendo più difficile la soddisfazione del credito’ (Cass., 16/11/2020, n. 25862).
Orbene, l’impugnata sentenza ha fatto buon governo dei suindicati principi, sulla base dei quali deve essere ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, anche in relazione alla censura che prospetta una sorta di pregiudizialità tra procedura esecutiva ed azione revocatoria, tale da escludere in capo al creditore l’interesse ad agire, che permane invece concreto ed attuale in relazione alle finalità di tutela RAGIONE_SOCIALEe sue ragioni apprestate dall’art. 2091 cod. civ.
Altrettanto infondato è il terzo motivo di ricorso, per le medesime ragioni indicate in sede di scrutinio del primo motivo, in disparte il non marginale rilievo per cui nel ricorso neppure viene trascritta la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, da cui desumere la condanna in via meramente sussidiaria di NOME, evenienza che peraltro risulta esclusa dalla espressa motivazione svolta sul punto dall’impugnata sentenza (v. p. 5).
Infondato è poi, nello specifico, il secondo motivo di ricorso, che censura l’errata applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza nel regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali tra le parti.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in
riferimento al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio il controllo di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa (Cass., 31/08/2020, n. 18128).
Per il resto, costante orientamento di questa Corte afferma che la compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. Pertanto, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale RAGIONE_SOCIALEe parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione. La pronuncia in merito alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese soggiace al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione RAGIONE_SOCIALEa disposta compensazione, ‘enunci motivi palesemente e macroscopicamente illogici od erronei, tali da inficiare, per la loro inconsistenza ed erroneità, lo stesso procedimento formativo RAGIONE_SOCIALEa volontà decisionale’ (Cass., 24/03/2021, n. 8274).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha deciso motivatamente in relazione ai suindicati principi, condannando alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese la parte soccombente (v. p. 10 RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza).
Nella memoria illustrativa depositata prima RAGIONE_SOCIALEa adunanza camerale originaria fissata, il difensore di parte ricorrente ha prospettato che, essendo nelle more del giudizio deceduto NOME, il credito erariale, per la cui tutela è stata intrapresa dal RAGIONE_SOCIALE l’azione revocatoria, sarebbe inopponibile agli eredi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 20/1994, per cui, in relazione a questo profilo sopravvenuto, nuovamente e d’ufficio dovrebbe essere rilevato il difetto di interesse ad agire del RAGIONE_SOCIALE e l’impugnata sentenza dovrebbe essere cassata in relazione a tale rilievo.
9.1. La censura, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale, oltre che per la complessità dei motivi di ricorso, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, è infondata.
Occorre anzitutto ricordare che la norma sopra citata, come novellata dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996, espressamente prevede al primo comma: ‘La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito RAGIONE_SOCIALEe scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi’.
In relazione alla citata norma, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la condanna al risarcimento del pubblico dipendente si trasmette agli eredi solo quando c’è indebito arricchimento del de cuius e degli eredi stessi. Infatti, solo se vi è stato tale indebito arricchimento sia del de cuius che degli eredi, si trasmette il debito in capo a questi e può essere iniziata l’esecuzione nei loro confronti (Cass., 20/11/2018, n. 30856).
Tanto premesso, proprio la previsione RAGIONE_SOCIALEa suindicata norma, che esclude che il debito contabile si estingua tout court con la morte del soggetto condannato per responsabilità erariale, e che pertanto non esclude, ma soltanto limita, la trasmissibilità agli eredi del debito per risarcimento del danno all’Erario, rafforza ancor più la conclusione, come detto fondata su consolidato orientamento di questa Corte, del persistente interesse ad agire del creditore, nel caso di specie il RAGIONE_SOCIALE odierno resistente, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 cod. civ., fintanto che non si pervenga ad un accertamento negativo del credito, accertamento che non costituisce oggetto del presente giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità e la peculiarità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate impone la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza