SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00074092 2019 DEL 02 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019 e vertente
TRA
con sede in INDIRIZZO, codice fiscale in persona dell’amministratore delegato, Rag. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il quale è elettivamente domiciliata, in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, per procura allegata all’atto di citazione ATTRICE Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
E
(nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, codice fiscale ) e in sono rappresentati e difesi, anche congiuntamente all’AVV_NOTAIO, per procura allegata alla CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, c.f. ) elettivamente domiciliati INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale comparsa di costituzione e risposta […] C.F._2
CONVENUTI
Conclusioni precisate in vista dell’udienza del 5.4.2024 svolta in forma scritta a norma dell’art. 127 ter c.p.c.
Per la parte attrice:
‘Visto il provvedimento di trattazione scritta del procedimento per l’udienza in epigrafe, la difesa della attrice: Pt_1
Fa presente che, come già accennato nei prece-denti scritti di udienza, la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2213/22, depositata ex adverso , è stata appellata ed il giudizio, nel quale il Sig. […]
è regolarmente costituito, pende avanti alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE col R.G.N. 119/23,
rinviato per conclusioni al 19/10/2026 (cfr. Allegati); NUMERO_DOCUMENTO_2
– precisa le proprie conclusioni nel presente giudizio come da citazione introduttiva della lite qui da intendersi trascritte;
– deposita atto di appello e rinvio per conclusioni sopra menzionati.’
Per la parte convenuta:
‘Il sottoscritto procuratore per conto della sig.ra e del sig. precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui riportate e trascritte, RAGIONE_SOCIALE quali chiede l’accoglimento. Fa altresì presente che con note di trattazione scritta del 5.01.23 si è provveduto al deposito della sentenza del Tribunale di Velletri (che si allega) con cui è stato revocato il decreto in-giuntivo emesso a carico di .’ NUMERO_DOCUMENTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in date 8.11.2019 e 11.11.2019, la
Controparte_3
[…]
(da ora, conveniva in giudizio, rispettivamente,
e
Pt_1
CP_1
dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed esponeva: CP_2
che la era creditrice della (codice fiscale ), in base ai titoli contrattuali così indicati: Pt_1 Organizzazione_1 P.IVA_2
‘ – Saldo passivo del conto corrente n. 2028 del 21/11/2014, assisto da fido sotto forma di apertura di credito, revocato con racc. 11/07/2017, e residuato alla data del 5/9/2017 ad € 108.091,65 (Cfr. All. 1-2-3-4-5-6); Org_
– Saldo passivo del conto corrente n. 1305 del 12/04/2011, assisto da fido sotto forma di apertura di credito, revocato con racc. A.R. 11/07/2017, e residuato alla data del 5/9/2017 ad € 51.785,01 (Cfr. All. 7-8-3-4-9-10);
– Finanziamento promiscuo operazioni su estero in valuta e divisa a valere sul conto corrente n. 1305, revocato con racc. A.R. 11/07/2017, e residuato alla data del 6/9/2017 ad € 54.855,54 (Cfr. All. 11-12-3-4-13) ‘;
che le obbligazioni assunte da erano state garantire con fideiussione costituita da fino alla concorrenza dell’importo di € 65.000,00, poi esteso a € 292.500,00 (documento n. 14); Org_1 […] CP_2
che l’esponente aveva conseguito dal Tribunale di Velletri il decreto ingiuntivo n. 2156/2018, con cui era stato intimato ad e ad il pagamento di € 214.732,20 oltre accessori ‘ (In verità per un errore materiale il decreto venne emesso per il limitato importo di € 65.000,00 verso il fideiussore, nella errata convinzione che questo fosse il limite della garanzia, ma la domanda della Banca è stata in tal senso emendata avanti al Giudice dell’opposizione sollevata dal debitore) (Cfr. All. 15-18-19) ‘; Org_1 CP_2
che gli intimati avevano proposto opposizioni avverso tale decreto ingiuntivo, instaurando le cause civili iscritte ai numeri 7580/2018 R.G. e 7396/2018 R.G. presso tale Tribunale (documenti n. 16, 17 e 20);
che la aveva appreso che, con verbale e successivo accordo di mediazione emesso il 4.4.2018 dalla RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE, depositato presso il AVV_NOTAIO il 20.4.2018 (repertorio n. 3867, raccolta n. 2964 – documento n. 21), aveva trasferito a , socia di di cui egli era amministratore (documento n. 26), a tacitazione dei crediti vantati dalla medesima per imprecisati ‘ prestiti verificatisi tra marzo 2009 ed aprile 2010 ‘ del valore di € 50.000, la piena proprietà dei beni immobili siti in INDIRIZZO, INDIRIZZO e 741, così descritti in citazione: Pt_1 Persona_1 CP_2 CP_1 Org_3
‘ – Appartamento sito al piano primo, distinto col numero interno 3, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di RAGIONE_SOCIALE al foglio 32, particella 13, subalterno 508;
– Appartamento sito al piano secondo, distinto col numero interno 5, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di RAGIONE_SOCIALE al foglio 32, particella 13, subalterno 510. ‘
La esponeva che i risalenti affidamenti bancari dai quali era originato il credito erano stati revocati con lettera raccomandata del 11.7.2017; che l’atto dispositivo, posto in essere quando era sorto il credito, pregiudicava la garanzia patrimoniale sui beni del debitore e fideiussore, il quale, con atti conclusi in date 13.3.2018 e 4.4.2018, aveva posto in essere simili trasferimenti di proprietà immobiliari, rispettivamente, a favore del proprio legale e del cognato (documenti n. 22, 23 e 24), diminuendo gravemente la garanzia dell’obbligazione. Pt_1
La Banca affermava la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2901 c.c., poiché il proprio diritto di credito era sorto prima RAGIONE_SOCIALE atti dispositivi del patrimonio dell’obbligato, che comportavano il depauperamento del patrimonio del debitore, evenienza di cui lo stesso e l’acquirente erano stati consapevoli, poiché ‘ infatti [era] socia in affari del Sig. NOME
da molti anni e ben conosce[va] evidentemente i suoi affari patrimoniali e finanziari ‘ e, inoltre, l’acquisto era stato effettuato con ‘ anomala modalità di pagamento ‘ e ai beni immobili era stato attribuito un valore incongruo rispetto a quello effettivo. CP_2
Ciò premesso, la pate attrice chiedeva l’accoglimento della domanda:
‘ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1) Revocare ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 2901 e segg. c.c. e per l’effetto dichiarare inefficace nei confronti della richiedente , il verbale e contestuale accordo di mediazione emesso dalla RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE in data 4/4/2018, depositato presso il AVV_NOTAIO in data 20/4/2018, Rep. 3867, Racc. 2964, trascritto con formalità n. 47135 reg. gen., n. 33425 reg. Parte_1 Persona_1
part. del 26/4/2018, coi quali il Sig. ha trasferito alla Sig.ra la piena proprietà RAGIONE_SOCIALE immobili nel Comune di RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO e precisamente: CP_2 CP_1
– Appartamento sito al piano primo, distinto col numero interno 3, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di RAGIONE_SOCIALE al foglio 32, particella 13, subalterno 508;
– Appartamento sito al piano secondo, distinto col numero interno 5, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di RAGIONE_SOCIALE al foglio 32, particella 13, subalterno 510.
2) Condannare i convenuti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
3) In via istruttoria saranno offerti in comunicazione copie dei seguenti documenti:1) contratto conto corrente 2028; 2) documento sintesi c/c 2028; 3) contratto ricognitivo affidamenti; 4) n. 2 racc.te revoca fidi; 5) estratto conto corrente 2028 autenticato ex art. 50 TUB; 6) estratti periodici conto corrente 2028 completi; 7) contratto conto corrente 1305; 8) documento sintesi c/c 1305; 9) estratto conto corrente 1305; 10) estratti periodici conto corrente 1305 completi; 11) contratto fido promiscuo; 12) documento di sintesi fido promiscuo; 13) estratto conto autenticato ex art. 50 TUB fido promiscuo; 14) fideiussioni; 15) Decreto Ingiuntivo 2156/18; 16) Opposizione 17) Opposizione Ciucani; 18) Comparsa di risposta 19) Comparsa di risposta 20) ordinanza Trib. Velletri 20/6/2019; 21) verbale e contestuale accordo di mediazione 4/4/2018, depositato presso il AVV_NOTAIO in data 20/4/2018, Rep. 3867, Racc. 2964; 22) verbale e contestuale accordo di mediazione 9/2/2018, depositato presso il AVV_NOTAIO Org_1 CP_4 CP_5 Persona_1
di AVV_NOTAIO in data 21/2/2018, Rep. 3645, Racc. 2773; 23) verbale e contestuale accordo di mediazione 4/4/2018, depositato presso il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 21/3/2018, Rep. 3729, Racc. 2851; 26) visura camerale ‘ Persona_1 Persona_1 Org Org_3
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 26.3.2020 e poi rinviata al 7.10.2020, con decreto reso il 18.3.2020, a norma dell’art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18, che disponeva il rinvio RAGIONE_SOCIALE udienze civili previste nel periodo compreso dal 9.3.2020 al 15.4.2020. In data 5.10.2020, e si costituivano in giudizio ed eccepivano l’improcedibilità della domanda avversaria per omesso svolgimento della procedura prevista dall’art. 5 D.L.vo 28/2010. CP_1 CP_6
I convenuti contestavano la fondatezza della domanda per ‘ insussistenza della scientia e del consilium fraudis ‘, evidenziando che il decreto ingiuntivo n. 2156/2018 era stato emesso dal Tribunale di Velletri il 27.8.2018 ed era stato notificato ad il 17.9.2018, mentre l’atto dispositivo oggetto della domanda giudiziale era stato stipulato in ambito di mediazione il 4.4.2018 e depositato presso il AVV_NOTAIO il successivo giorno 20, alcuni mesi prima della formazione del titolo Persona_2
giudiziale; assumevano che, stipulando l’accordo in mediazione, non era stata consapevole di arrecare pregiudizio alla Banca, né partecipe della dolosa preordinazione. CP_1
Eccepita la carenza dei presupposti previsti dall’art. 2901 c.c., i convenuti assumevano che, mediante il trasferimento della proprietà immobiliare, erano stati pagati ‘ debiti maturati tra gli anni 2009 e 2010 e che quindi risalivano a tempi ben più remoti ‘ rispetto al credito fatto valere dalla controparte; affermavano che, perfezionato l’atto dispositivo, il patrimonio del debitore era composto da imprecisati ‘ beni ampiamente sufficienti al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme presuntivamente vantate dalla . Cont
La parte convenuta eccepiva la nullità dell’atto costitutivo della fideiussione sottoscritto da […]
il 24.5.2013 ‘ in quanto predisposto sulla base dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE ( ) ‘, citava giurisprudenza di legittimità e concludeva: Per_2 Organizzazione_4
‘ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare, previo accoglimento dell’eccezione di improcedibilità della domanda, ordinare alla l’espletamento della obbligatoria procedura di mediazione nei termini di Legge; in difetto, dichiarare l’improcedibilità dell’azione revocatoria proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_8 Controparte_8
2) nel merito, rigettare per tutte le ragioni esposte, la domanda di revocazione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t., relativa all’atto di trasferimento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari site in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO e precisamente; Controparte_8
-Appartamento sito al piano terra, distinto col numero interno 3, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di RAGIONE_SOCIALE al foglio 32, particella 13, subalterno 508;
-Appartamento sito al piano secondo, distinto col numero interno 5, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di RAGIONE_SOCIALE al foglio 32, particella 13, subalterno 510, perché infondata in fatto ed in diritto oltre che totalmente sfornita di prova;
3) in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore dei convenuti RAGIONE_SOCIALE spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge. ‘ Controparte_8
Concessi i termini previsti dall’art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, la causa era assegnata a questo Giudice con decreto reso il 13.2.2024.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all’udienza del 5.4.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Si richiama l’ordinanza resa in udienza il 7.10.2020, con cui l’eccezione preliminare formulata dalla parte convenuta è stata respinta: ‘[…] quanto all’eccepito mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, che l’azione revocatoria, come la stessa collocazione della sua disciplina nel capo V del libro VI insieme con l’azione surrogatoria e il sequestro conservativo indica, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore mirando a far dichiarare giudizialmente l’inefficacia, nei confronti del creditore stesso, RAGIONE_SOCIALE atti di disposizione del patrimonio, sicché non si verte in tema di diritti reali, rigetta l’eccezione […]’.
Si reputa opportuno richiamare alcuni principi generali affermati dalla Corte di Cassazione in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.:
– ‘Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza RAGIONE_SOCIALE garanzie spettanti ai creditori. […]’ (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 13172 del 25.5.207, ivi, Rv. 644304-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27718 del 16.12.2005);
– ‘L’art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria).’ (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012, ivi, Rv. 621220-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016; Cass., Sez. Un. Civ., ordinanza n. 9440 del 18.5.2004);
– il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non rispetto al momento della sua scadenza (Cass., Sez. 3 civ., 18.8.2011 n. 17356; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 10824 del 18.4.2019);
– la funzione dell’ actio pauliana è la ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la
relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo è viziato sin dall’origine: Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 19131 del 23.9.2004), e inoltre: ‘Poichè l’azione revocatoria ordinaria tutela non solo l’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all’assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell’esistenza dell’ ‘eventus damni’ non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.’ (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5105 del 9.3.2006, ivi, Rv. 588696-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021);
– a integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ( eventus damni ), è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 5972 del 18.3.2005 e n. 20813 del 27.10.2004; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021) e anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 7262 del 1.6.2000 e n. 14489 del 29.7.2004);
secondo i principi generali, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe al convenuto nell’azione di revocazione che eccepisca l’insussistenza, sotto tale profilo, dell’ eventus damni (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7767 del 29.3.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1902 del 3.2.2005; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1896 del 9.2.2012; Cass., Sez. 6-3 civ., ordinanza n. 16221 del 18.6.2019);
– quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ( scientia damni ), e cioè la semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ( consilium fraudis ), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000);
– la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 23205 del 15.11.2016; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 13265 del 14.5.2024).
In considerazione di questi principi, RAGIONE_SOCIALE acquisite risultanze e dei fatti non contestati, deve ritenersi provata la sussistenza del credito da ritenere sussistente per la cognizione della domanda proposta a norma dell’art. 2901 c.c., stante l’avvenuta prestazione della fideiussione indicata nell’espositiva che precede, da parte di CP_2
Per la sussistenza della ragione di credito posta a fondamento della domanda ex art. 2901 c.c., non è decisiva la causa civile promossa nei suoi confronti, quale garante, e verso l’obbligata principale con la notificazione del decreto ingiuntivo n. 2156/2018 emesso dal Tribunale di Velletri, avverso il quale è stata proposta opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c., il cui processo è in corso, né è ammissibile l’acquisizione della documentazione prodotta il 29.3.2024 e il 2.4.2024 con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in difetto di alcuna istanza di rimessione in termini per la produzione di documenti formati a seguito del decorso dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. Organizzazione_1
La ha prodotto la documentazione elencata in calce alle precitate conclusioni, da cui risulta un’esposizione debitoria di per l’importo capitale di € 214.732,20 oltre accessori, che si è formato prima dell’atto dispositivo de quo , come risulta dagli incontroversi riferimenti contenuti nel ricorso monitorio anzidetto, costituiti dal saldo passivo dei conti correnti n. 2028 e n. 1305, con affidamenti revocati il 11.7.2017, rispettivamente pari a € 108.091,65 e a € 51.795,01 alla data del 5.9.2017, oltre il ‘ finanziamento promiscuo operazioni su estero in valuta e divisa al tasso convenzionale originario del 6,30% annuo […] ‘, revocato il 11.7.2017 e pari a € 54.855,54 alla data del 6.9.2017 (documento n. 15). Pt_1 Organizzazione_1
ha concesso a favore della Banca la fideiussione riferita all’esposizione debitoria di e costituita il 24.5.2013 fino alla concorrenza di € 65.000, aumentata in date 21.11.2014 e 8.9.2015, rispettivamente, fino agli importi di € 130.000 e di €292.500,00 (documento n. 14 di parte attrice). CP_2 Org_1
I crediti appena indicati sono sorti prima del 4.4.2018, in cui è stato disposto il trasferimento immobiliare de quo con il verbale di conciliazione poi depositato presso il AVV_NOTAIO.
La controversia giudiziale in corso circa la sussistenza del credito non elide la sua considerazione per la cognizione della domanda proposta a norma dell’art. 2901 c.c., che, secondo il principio richiamato: ‘In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di ‘credito’, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALE relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l’incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine
all”eventus damni” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 3981 del 18.3.2003, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 561198-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5359 del 5.3.2009; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 20002 del 18.7.2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11755 del 15.5.2018).
Sussistono gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2901 c.c., come risulta dalla documentazione prodotta dalla costituita anche dal verbale e successivo accordo di mediazione emesso il 4.4.2018 dalla RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE, Mediatore AVV_NOTAIO (reg. n. 1087/18), indicato versale di deposito del documento stesso rogato il 20.4.2018 dal AVV_NOTAIO (NUMERO_DOCUMENTO n. 3867, raccolta n. 2964 – documento n. 21 di parte attrice), da cui risulta che la piena proprietà dei beni immobili indicati nell’espositiva che precede è stata trasferita da a Pt_1 Persona_1 CP_2 CP_1
‘[…] a saldo del debito che la signora vanta nei suoi confronti come indicato nel verbale di mediazione ‘ […] ‘ che accetta a tacitazione di ogni sua pretesa nei confronti dello stesso signor . ‘ […] CP_1 CP_2
Non è stata fornita la prova del controverso titolo contrattuale da cui è sorta l’obbligazione estinta con tale datio in solutum e si ravvisa la consapevolezza dei contraenti l’accordo di cessione dei beni immobili circa il pregiudizio arrecato creditore, che deriva dall’incontroverso rapporto di affari intercorso tra i convenuti per molti anni, che ha costituito un vincolo tra il debitore e il terzo che rende verosimile che l’acquirente sia stata a conoscenza della situazione debitoria di il quale non ha allegato e provato la residua composizione del proprio patrimonio. NUMERO_DOCUMENTO_2
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi dell’azione revocatoria esercitata dalla Banca, essendo emerse le suindicate significative circostanze, lette in un’ottica unitaria e non parcellizzata, da valutare nel loro insieme, che impongono di ritenere che l’atto dispositivo in parola sia stato posto in essere in pregiudizio alle ragioni di credito dell’istituto di credito; pertanto, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2901 c.c., va accolta la domanda in parola e va dichiarata la inefficacia, nei confronti della Banca dell’atto indicato in dispositivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 47/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, secondo il valore del credito vantato dalla parte attrice e tenuto conto del fatto che la causa è stata istruita soltanto mediante produzione documentale.
L’annotazione della sentenza è a cura della parte (art. 2655 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione;
– accoglie la domanda proposta dalla con l’atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. e, a norma dell’art. Controparte_3
2901 c.c., dichiara inopponibile nei suoi confronti il trasferimento del diritto di piena proprietà dei beni immobili siti in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO e 741 disposto da a favore di con verbale e successivo accordo di mediazione emesso il 4.4.2018 dalla RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE, depositato presso il AVV_NOTAIO il 20.4.2018 (repertorio n. 3867, raccolta n. 2964), così ivi descritti: NUMERO_DOCUMENTO_2 CP_1 Persona_1
‘ – appartamento al primo piano, distinto con il numero interno 3, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, a confine con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del comune di RAGIONE_SOCIALE al foglio 32, p.lla 13 sub 508, INDIRIZZO, piano 1, interno 3, zona censuaria 6, categoria A/4, classe 4, vani 2,5, R.C. Euro 200,13,
– appartamento al secondo piano, distinto con il numero interno 5, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, a confine con il vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del comune di RAGIONE_SOCIALE al foglio 32, p.lla 13 sub 510, INDIRIZZO, piano 2, interno 5, zona censuaria 6, categoria A/4, classe 4, vani 2,5, R.C. Euro 200,13 ‘;
condanna e , in via solidale, a rifondere alla parte attrice le spese processuali, che liquida in € 11.040,00 (860 anticipazioni, 2.550 fase di studio, 1.630 fase introduttiva, 3.000 fase di trattazione e istruttoria, 3.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge. CP_2 CP_1
RAGIONE_SOCIALE, 2.10.2024
Il Giudice NOME