Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19366/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente principale-
e
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1335/2023 depositata il 21/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti deteriorati di cui era titolare Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., conveniva in giudizio i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedendo: (i) in via principale, l’accertamento della simulazione assoluta o relativa dell’atto con cui la COGNOME aveva acquistato dal marito la nuda proprietà di un immobile con i terreni circostanti, che i coniugi avevano contestualmente costituito un fondo patrimoniale, nel quale il COGNOME aveva conferito la quota di ½ di sua piena proprietà di altro immobile sito in Piombino Dese (Pd), e la moglie il diritto di nuda proprietà degli immobili suddetti; (ii) in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dei suindicati atti, in quanto arrecanti pregiudizio al proprio credito, nascente dalla fideiussione omnibus rilasciata da COGNOME NOME nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE di cui era socio, a garanzia del saldo passivo di un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria e di un contratto di conto corrente ordinario stipulati con Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ed in riferimento ai quali il Tribunale di Padova aveva emesso decreto ingiuntivo nei confronti della società garantita, del RAGIONE_SOCIALE e degli altri fideiussori.
Si costituivano i convenuti, contestando che RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE fosse titolare del credito a tutela del quale aveva agito in giudizio e chiedendo il rigetto in toto delle domande attoree.
Avverso la sentenza con cui il Tribunale di Padova, previo rigetto della domanda di simulazione avanzata in via principale da RAGIONE_SOCIALE, accoglieva la proposta azione pauliana, dichiarando inefficaci l’atto di compravendita e l’atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulati dai convenuti, che altresì condannava alla rifusione delle spese di lite, la COGNOME interponeva gravame.
Si costituiva COGNOME NOME, resistendo ed anche svolgendo appello incidentale, associandosi alle doglianze sollevate dalla moglie e contestando la decisione anche nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il presupposto della scientia damni .
Si costituiva, resistendo ad entrambi gli appelli, RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1335 del 21 giugno 2023 la Corte d’Appello di Venezia rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale dei coniugi COGNOME.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ricorso, affidato a cinque motivi.
COGNOME NOME anch’ella propone ricorso, affidato ad otto motivi.
Resiste ad entrambi i ricorsi RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria, RAGIONE_SOCIALE, con due distinti controricorsi.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente principale, la ricorrente incidentale e la controricorrente hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che entrambi i ricorsi
risultano notificati in data 22 settembre 2023; il ricorso della COGNOME risulta tuttavia essere stato depositato in data (9 ottobre 2023) successiva a quella (6 ottobre 2023) del deposito del ricorso COGNOME, che pertanto si converte in ricorso incidentale (v. Cass., 23/11/2021, n. 36057).
Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia ‘Art. 2721 c.c. e art. 244 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
Lamenta che la sentenza impugnata ha disatteso il contenuto precettivo degli artt. 2721 cod. civ. e 244 cod. proc. civ., applicando una erronea disciplina relativa alla ammissibilità ed efficacia della prova della (pretesa) cessione del credito, ritenendo erroneamente sussistente la legittimazione e l’interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il ricorrente in via principale denunzia ‘Artt. 2709 e 2710 c.c. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
Lamenta che la sentenza impugnata ha disatteso il contenuto precettivo degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., erroneamente attribuendo efficacia probatoria a scritture contabili, che invece non sono i ‘ libri bollati e vidimati nelle forme di legge ‘ previsti dalle suindicate disposizioni, e, per l’effetto, ha erroneamente affermato la legittimazione ad agire di RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo il ricorrente in via principale denunzia ‘Art. 132, II comma, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.’.
Lamenta che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria e illogica, perché, ai fini della prova del negozio di cessione del credito, da un lato ha affermato che l’interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, dall’altro ha contraddittoriamente valorizzato una dichiarazione proveniente dalla asserita banca cedente, che
invece non ha efficacia probatoria e non previene affatto il rischio di dover pagare due volte, erroneamente quindi ritenendo sussistente la legittimazione l’interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale denunzia ‘Art. 2721 c.c. e art. 244 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
Lamenta che la sentenza impugnata ha disatteso il contenuto precettivo degli artt. 2721 cod. civ. e 244 cod. proc. civ., applicando una erronea disciplina relativa alla ammissibilità ed efficacia della prova della (pretesa) cessione del credito, ritenendo erroneamente sussistente la legittimazione e l’interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia ‘Artt. 2709 e 2710 c.c.; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
Lamenta che la sentenza impugnata ha disatteso il contenuto precettivo degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., erroneamente attribuendo efficacia probatoria a scritture contabili, che non sono i ‘ libri bollati e vidimati nelle forme di legge ‘ previsti dalle suindicate disposizioni, e, per l’effetto, ha erroneamente affermato la legittimazione ad agire di RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denunzia ‘Art. 132, II c., n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.
Lamenta che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria e illogica, perché, ai fini della prova del negozio di cessione del credito, da un lato ha affermato che l’interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, dall’altro ha contraddittoriamente valorizzato una dichiarazione proveniente dalla asserita banca cedente, che invece non ha efficacia probatoria e non previene affatto il rischio
di dover pagare due volte, erroneamente quindi ritenendo sussistente la legittimazione l’interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE.
3.1. I motivi dei ricorsi, principale e incidentale, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
3.2. Essi risultano invero volti a contestare la legittimazione attiva della cessionaria (dei crediti in blocco) all’esperimento del l’azione revocatoria, recando una mera generica e apodittica ‘dichiarazione’ della banca cedente di avvenuta cessione del credito oggetto di causa, nonché delle ‘scritture contabili’, senza riportarne il contenuto né precisare se, dove e quando siano stati prodotti nel precedente contesto processuale, in violazione dell’art. 366, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ‘Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di ‘indicarli in modo specifico’ nel ricorso, a pena d’inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). ‘Indicarli in modo specifico’ vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: 1) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; 2) indi-care in quale fase processuale siano stati prodotti; c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione …’ (Cass., 6/7/2020, n. 13861).
Orbene, i requisiti di cui all’art. 366, primo comma, cod. proc. civ., consistono in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, ivi ricompresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 28 novembre RAGIONE_SOCIALE, n. 30754).
A tale stregua, la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime un formalismo fine a sé stesso, anche alla
luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e ribaditi da Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l’apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. U., n. 30754 del RAGIONE_SOCIALE, cit.); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presente sede di legittimità (v. Cass., n. 8117/2022).
3.3. Sul preliminare rilievo per cui la cessione di crediti non richiede formule sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cass., 28/02/2020, n. 5617; Cass., 17/07/2025, n. 16368), va ulteriormente osservato che la corte di merito ha riconosciuto la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE in ragione: a) della comunicazione pubblicata in G.U., contenente i criteri che consentono di individuare i crediti ricompresi nel perimetro della cessione; b) della dichiarazione resa dalla stessa banca cedente; c) del contenuto dell’estratto autentico notarile, relativo alla posizione a sofferenza intestata a RAGIONE_SOCIALE, società di cui il RAGIONE_SOCIALE era garante, rinvenibile dalla contabilità di RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE.
Il richiamo operato dal ricorrente alla dichiarazione della banca cedente in ordine al credito oggetto di causa attiene invero soltanto a uno degli elementi esaminati e valutati dal giudice d’appello.
Nel contrapporre la propria riduttiva e fuorviante ricostruzione del fatto e della prova alle motivate valutazioni svolte dal giudice di merito, il ricorrente a tale stregua in realtà
sollecita questa Corte a un riesame del merito inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
Con il quarto motivo il ricorrente in via principale denunzia ‘Art. 2901, III comma, c.c., art. 112 c.p.c. e art. 25 Cost. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
Lamenta che la sentenza impugnata ha disatteso il contenuto precettivo dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 25 Cost. e che ‘ha sbagliato ritenendo preclusa l’eccezione di irrevocabilità dell’atto ex art. 2901, III comma, c.c., sulla base di un erroneo utilizzo del suo poteredovere di interpretazione della domanda proposta’.
Con il quinto motivo il ricorrente in via principale denunzia ‘Artt. 1183, I comma, 1219, II comma., e 2901, III comma, c.c. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. la sentenza impugnata ha disatteso il contenuto precettivo degli artt. 1183, I comma, 1219, II comma, e 2901, III comma, c.c.’.
Lamenta che la corte di merito ha erroneamente ritenuto necessaria, per l’applicazione dell’esenzione di cui al terzo comma dell’art. 2901 cod. civ., l’avvenuta costituzione in mora del debitore, nonostante si trattasse di un debito scaduto da adempiersi al domicilio del creditore.
Con il quarto motivo la ricorrente in via incidentale denunzia ‘Artt. 111, VI c., Cost., 2697 e 2901 c.c. e 115 e 116 c.p.c.; omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.’.
Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di considerare il fatto storico costituito dall’avvenuta corresponsione da parte di NOME COGNOME al coniuge NOME COGNOME di una somma a titolo di acconto per l’acquisto della proprietà della casa familiare; se la corte di merito avesse considerato tale
circostanza, sarebbe pervenuta a ritenere insussistente la scientia damni del terzo acquirente e quindi a rigettare la proposta azione revocatoria.
Con il quinto motivo la ricorrente in via incidentale denunzia ‘Artt. 111, VI c., Cost., 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.; omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.’.
Lamenta che la sentenza impugnata ha errato nel non ammettere la prova testimoniale dedotta sulla circostanza dell’avvenuto versamento di una parte del prezzo della casa coniugale, circostanza di per sé idonea a dimostrare l’assenza della scientia damni ed a invalidare quindi l’efficacia delle altre risultanze istruttorie indiziarie che hanno determinato l’erroneo convincimento del giudice di merito.
5.1. I motivi dei ricorsi, principale e incidentale, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Va anzitutto osservato che i ricorrenti invero non considerano che, nel ritenere l’eccezione inammissibile perché tardiva, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ‘L’esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l’adempimento di un debito scaduto, integra un’eccezione in senso stretto, presupponendo l’allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l’esame di documenti prodotti ai sensi dell’art. 345, c.p.c., a sostegno dell’eccezione di cui all’art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa’ (v. Cass. n. 16793 del 13/8/2015, n. 16793; Cass., 12/7/2023, n. 19963).
I ricorrenti si dolgono che la corte di merito abbia asseritamente omesso di considerare un trasferimento di denaro, avvenuto nell’anno 2006, dalla moglie al marito , omettendo
invero di confrontarsi con l ‘ articolata motivazione da cui emerge che la corte di merito ha tenuto conto di tutti gli elementi probatori acquisiti e delle circostanze, gravi, precise e concordanti complessivamente intese (tra le quali non solo il vincolo di coniugio, ma anche la natura dell’atto dispositivo, tale da esaurire il patrimonio immobiliare del coniuge debitore COGNOME), ed ha anche affermato essere i capitoli di prova orale, volti a dimostrare una diversa ricostruzione dei fatti di causa, del tutto generici e privi di reale valenza probatoria.
A tale stregua la corte di merito ha fatto invero corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito può ricavare la prova desumendola da presunzioni gravi, precise e concordanti, derivanti dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass., 28/11/2022, n. 34950; Cass., 21/3/2022, n. 9054).
Per altro verso, sotto la formale invocazione della violazione di legge, la ricorrente sollecita a questa Corte un inammissibile riesame delle risultanze probatorie, dovendosi invece ribadire il principio secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n.
4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. Cass., n. 23153/RAGIONE_SOCIALE; Cass., n. 11892/2016), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360, co. 1, n. 5) cod. proc. civ., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., n. 11863/RAGIONE_SOCIALE; Cass., n. 29404/2017; Cass., n. 16056/2016).
Con il sesto motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione degli ‘Artt. 111, VI c., Cost., 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.; omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.’.
Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di considerare il fatto storico costituito dall’avvenuta deduzione, già in primo grado, dell’eccezione ex art. 2901, terzo comma, cod. civ., e per questo l’ha ritenuta, erroneamente, inammissibile in quanto tardiva.
11.1. Il motivo è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366, 1°co. n. 6, cod. proc. civ., non recando l’indicazione dell’ atto processuale ove è stata asseritamente so llevata l’eccezione il cui mancato accoglimento viene ora censurato.
Con il settimo motivo la ricorrente incidentale denunzia ‘Art. 2901, III comma, c.c., art. 112 c.p.c. e art. 25 Cost.; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
Lamenta che la sentenza impugnata ha disatteso il contenuto precettivo dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ., ed ha altresì violato gli artt. 112 cod. proc. civ. e 25 Cost.
Con l’ottavo motivo la ricorrente incidentale denunzia ‘Artt. 1183, I c., 1219, II comma, e 2901, III comma, c.c.; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’.
12.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.
Da ll’impugnata sentenza emerge come la corte di merito abbia ritenuto l’eccezione inammissibile perché tardiva (in quanto sollevata per la prima volta in grado di appello), facendo corretta applicazione del principio per cui ‘L’esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l’adempimento di un debito scaduto dall’art. 2901 comma terzo c.c., integra un’eccezione in senso stretto, presupponendo l’allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio e si pronunciata conformemente agli insegnamenti di questa Suprema Corte (v. Cass. n. 16793 del 13/08/2015).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi nei suindicati termini, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto dei ricorsi, principale e incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della società controricorrente e a solidale carico dei ricorrenti -in via principale e incidentale-, seguono la soccombenza.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti, in via principale e incidentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di
legittimità. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della società controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME