Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11632 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11632 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 540/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 905/2023 depositata il 05/07/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 905/2023, pubblicata il 5/7/2023, la Corte d ‘A ppello di Salerno ha confermato l’ordinanza n. 732/2020 del Tribunale di Salerno di accoglimento del ricorso proposta dal sig. NOME COGNOME quale creditore del sig. NOME COGNOME dell’importo di euro 3.987,74 in virtù del decreto ingiuntivo n. 481/2017 emesso dal Giudice di Pace di Salerno; nonché di euro 22.254,82, per compensi professionali, giusta ordinanza n.1123/2017 del Tribunale Salerno; con declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti del l’atto con cui il COGNOME aveva donato alla nipote NOME COGNOME alcuni terreni ed immobili siti in Montecorvino Pugliano e Fisciano (SA).
Il COGNOME e la COGNOME propongono ora ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza della corte di merito, formulando un solo motivo.
Il Belmonte resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l’istanza di trattazione congiunta al ricorso RG n.14333/23 pendente presso questa Corte che gli odierni ricorrenti hanno formulato sia con il ricorso sia con l’atto pervenuto a questa Corte in data 18 ottobre 2024.
Va fatta applicazione del principio di diritto in base al quale <>.
Orbene, nella specie non sono state evidenziate né sussistono ragioni che possano giustificare il rinvio della trattazione del presente ricorso, essendosi i ricorrenti limitati ad apoditticamente ipotizzare una continenza tra le due cause.
L’eventuale accertamento dell’insussistenza del credito del COGNOME non determin a d’altro canto un contrasto tra giudicati, atteso che <> (v. Cass. n. 3369/2019).
I ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 1708 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché la violazione di Cass. n.1724 del 7/6/2017 e il difetto di motivazione ed istruttoria.
Attinta da censura è la sentenza impugnata per avere il giudice a quo affermato che:
<>;
b) non era stata contestata l’esistenza di un rapporto di collaborazione, ma solo la sua onerosità, in contrasto con le difese svolte, avendo censurato <> con la comparsa di risposta di I^ grado 10.5.2017, con l’appello del 17.7.2017, con la comparsa conclusionale in sede di appello del 8.4.2022, con le note di trattazione scritta.
Il motivo è inammissibile.
Poiché il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, ne consegue che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Ne consegue che il motivo che non
rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 cod.proc.civ. con il riferimento alla ‘mancanza dei motivi’ (Cass. 16/04/2021, n. 10128; Cass. 10/08/2017, n. 19989).
La corte d’appello non ha mai ritenuto irrilevante la pronuncia di questa Corte n. 14276/2017, essendosi limitata ad evocare e a fare corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte quando ha disatteso l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del tribunale, argomentata sostenendo che il credito vantato dall’attore procedente era contestato e che l’unico credito liquido ed esigibile era quello di cui al decreto ingiuntivo n. 481/2017; segnatamente, ha ribadito che la natura litigiosa del credito non è d’ostacolo all’accoglimento della domanda revocatoria e che neppure rileva la quantificazione del credito per il quale il procedente agisce. E quando ha disatteso il quarto motivo, con cui i ricorrenti si dolevano del fatto che il tribunale non avesse considerato l’inesistenza dei crediti vantati dal COGNOME per un’asserita collaborazione professionale che avrebbe richiesto la forma scritta (v. p. 6 della sentenza), ribadisce quanto aveva già anticipato, decidendo sul primo motivo di gravame, e cioè che nel giudizio di revocazione l’accertamento del credito per il quale il procedente agisce avviene incidenter tantum , al solo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per emettere una declaratoria di inefficacia relativa dell’atto dispositivo, che l’accertamento dell’ an e del quantum del credito non è antecedente logico-giuridico indispensabile, che l’azione revocatoria ha funzione cautelare, che solo l’accertamento negativo del credito con sentenza definitiva emessa all’esito di un separato giudizio preclude l’accoglimento della domanda.
Del tutto prive di rilievo ed eccentriche rispetto alle statuizioni della sentenza d’appello sono le argomentazioni difensive con cui i ricorrenti sostengono che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto non contestata l’esistenza del credito vantato dal Belmonte, ma solo la sua onerosità; il ragionamento della corte d’appello è stato il seguente: per l’accoglimento della domanda revocatoria non è necessaria la prova che l’atto dispositivo comprometta totalmente il patrimonio del debitore, ma solo che renda più difficile e incerta la soddisfazione del credito, che spetta al debitore dimostrare l’idoneità e la capienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie, che spetta al giudice pervenire, <>, ad una valutazione in ordine all’ eventus damni , che nel caso <> (p. 8).
La corte d’appello non ha mai sostenuto che fosse stato contestato solo il quantum del credito del COGNOME -quindi, si ribadisce che la censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendi -ma ha solo rilevato che non era stato accertato con sentenza passata in giudicato un maggior credito del disponente nei confronti del COGNOME né l’insussistenza del credito del COGNOME (p. 8 dell’impugnato provvedimento).
All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del controricorrente nella misura indicata nel dispositivo.
Va altresì disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento di somma, liquidata come in dispositivi, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 2.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 2.800,00 ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2025 dalla Terza