Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17071 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25769/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, ra ppresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma INDIRIZZO;
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 287/2021 depositata il 09/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il presente ricorso trae origine da un contenzioso giudiziario tra NOME COGNOME e NOME COGNOME -da una parte -e la RAGIONE_SOCIALE dall’altra, conseguente all’esercizio da parte dei signori COGNOME ed COGNOME di un presunto diritto di prelazione agraria su alcuni terreni acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE.
A seguito di numerosi giudizi erano state emesse dai Giudici di merito alcune decisioni, a favore o a danno di entrambe le parti, comportanti la condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei giudizi stessi, decisioni non definitive, ma provvisoriamente esecutive.
Pertanto, i signori COGNOME e COGNOME, deducendo di essere creditori nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di somme liquidate in loro favore a titolo di spese ed onorari, convenivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME al fine di sentire revocare e dichiarare inefficace nei loro confronti l’atto di compravendita stipulato il 14 aprile 2015 e trascritto il 24 aprile 2015 con il quale la Società aveva venduto alla signora COGNOME un immobile in Rapallo.
Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 299/2018, accoglieva la domanda e disponeva la revoca della cessione immobiliare del 14 aprile 2015 con conseguente declaratoria di inefficacia del controricorrenti-
trasferimento immobiliare nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 287/2021 del 9 marzo 2021, confermava la sentenza del Tribunale.
Propone ricorso per cassazione, RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo.
3.1. NOME, NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, resistono con controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 183 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c..
Lamenta che l’azione pauliana è un rimedio diretto a presidio della specifica ragione di credito individuata dal creditore. Nel caso di specie si dolgono che i signori COGNOME hanno con la memoria istruttoria inserito ulteriori crediti modificando la causa petendi.
Denuncia, quindi, che la corte d’appello di Genova non avrebbe rispettato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto non vi sarebbe stata una mutatio libelli, ma una modifica della causa petendi in ordine alle pretese creditorie esposte nell’atto di citazione.
Contesta quindi che il giudice del merito ha considerato il credito dei signori COGNOME in senso lato in quanto si sarebbero introdotti in giudizio crediti non indicati nell’atto di citazione.
4.2. Con il secondo e terzo motivo, parte ricorrente denuncia la errata applicazione dell’art. 2901 c.c. In relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Violazione dell’art. 132 c.p.c., conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Sostiene che la domanda revocatoria può essere accolta solo per lo specifico credito per il quale è stata proposta, non essendo possibile che l’accoglimento della domanda possa produrre effetti in
relazione a crediti diversi da quelli sulla base dei quali l’azione è esercitata.
Ha errato il giudice del merito perché i crediti dedotti dagli attori avevano titolo in alcune decisioni di condanna al rimborso di spese giudiziarie, decisioni non definitive, ma solo provvisoriamente esecutive.
La omessa determinazione del credito degli istanti, indispensabile presupposto per l’accoglimento della loro domanda costituisce errore di diritto che ha comportato una errata applicazione dell’art. 2901 c.c.
Inoltre, lamenta che la decisione della Corte di Appello nel punto in cui ha ritenuto di non dover tener conto della circostanza che il credito degli attori a seguito della cassazione delle sentenze che lo avevano determinato in via provvisoria, era venuto meno è sostenuta da una motivazione praticamente incomprensibile tanto da potersi qualificare come meramente apparente e quindi inesistente.
4.3. Con il quarto motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione all’art. 5 c.p.c..
Censura che la Corte di Appello ha errato perché non avrebbe determinato l’entità del credito degli attori sia in relazione alla circostanza che le ragioni creditorie dedotte erano state modificate in corso di causa con l’introduzione di nuove ragioni di credito, sia che gran parte dei crediti erano venuti meno a seguito della decisione della Corte di Cassazione.
4.4. Con il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Lamenta che la Corte di Appello, dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della valutazione dell’elemento psicologico, non la applica perchè fa riferimento per la valutazione dell’elemento psicologico alla data della stipula del
definitivo anzich é alla data di stipula del preliminare e non tiene conto che al momento della stipula del preliminare gli attori, per gli stessi crediti per i quali hanno agito in revocatoria e che la Cassazione ha reso inesistenti, avevano agito esecutivamente su un bene immobile de RAGIONE_SOCIALE valutato in sede esecutiva 212.550,00 €.
4.5. Con il sesto e settimo motivo denuncia la errata applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Motivazione illogica, contraddittoria e meramente apparente. Violazione dell’art. 132 c.p.c.. Omessa valutazione del patrimonio de RAGIONE_SOCIALE residuato dopo la vendita impugnata in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte territoriale non ha considerato che, a fronte di un credito degli attori di meno di 3.000,00 €, il patrimonio residuo della debitrice era ed è almeno dieci volte superiore al credito degli attori.
La Corte avrebbe omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio ovvero il valore dei beni ancora di propriet à della societ à debitrice dopo la vendita effettuata alla sig.ra COGNOME.
La circostanza che sia intervenuta una variazione quantitativa del patrimonio a seguito della vendita è del tutto irrilevante posto che sussistevano beni di un valore superiore al credito attoreo.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Innanzitutto, sono stati formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta
amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
La censura, inoltre, è inammissibile perché il ricorrente, che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate, ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. ex multis,Cass. SS.UU. 28/10/2020, n. 23745; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/08/2023, n. 24819; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21798; Cass. civ., Sez. II, 13/07/2023, n. 20059; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/06/2023, n. 17430; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/05/2023, n. 12954; Cass. civ., Sez. V, 24/03/2023, n. 8472; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003).
Nel caso di specie il ricorso non rispetta nessuno dei requisiti sopra indicati.
Infatti, in relazione al primo motivo il ricorrente dopo aver denunciato il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., non solo non ha indicato le norme di legge asseritamente violate ma anche non ha esaminato il contenuto precettivo e confrontato con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. Nessuna argomentazione è stata svolta in tal senso.
Anche il secondo motivo è inammissibile perché si limita a riportare le difese dell’atto di appello.
Il terzo motivo è inammissibile, sempre in riferimento a quanto sopra detto, perché non indica i passaggi della sentenza da cui si evince la violazione denunciata della motivazione ma si limita ad una critica generica.
Il quarto motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. perché censura la sentenza ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di
fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).
Il quinto, sesto e settimo motivo sono inammissibili. Le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. E’ noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. Questa Corte ha invero già avuto modo, anche di recente, di osservare che il vizio di motivazione può essere dedotto in sede di legittimità e sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte.
7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.200 di cui 2.000 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza