Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16364 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30501/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME, ex lege domiciliato come da Pec.
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ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ope legis domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che ex lege la rappresenta e difende.
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contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
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intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3461/2022 depositata il 21/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 3461 del 21 maggio 2022 con cui la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza n. 10165/2017, con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato ex art. 2901 cod. civ. l’inefficacia nei confronti dell’attrice Equitalia dell’atto dispositivo con cui COGNOME Giulio aveva venduto ad RAGIONE_SOCIALE alcuni immobili di sua proprietà.
Resiste con controricorso Ader-Agenzia delle Entrate Riscossione.
Resta intimata Arca 99.
Il consigliere delegato (ed odierno relatore: v. Cass., Sez. Un., 10/04/2024, n. 9611) formulava proponeva proposta di definizione accelerata del ricorso; il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, insisteva per la decisione; pertanto, il ricorso veniva avviato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘Omessa valutazione di un fatto decisivo censurabile ex art. 360, n. 5 c.p.c., anche in riferimento alla violazione dell’art. 115 c.p.c.’.
Lamenta che la corte territoriale ha del tutto omesso la valutazione circa la rilevanza ed importanza di un fatto che ella stessa ha dichiarato sussistente, e cioè ‘il richiamato bonifico dell’11.06.2009, da cui la Corte d’appello deduce che può riconoscersi provato il pagamento effettuato da RAGIONE_SOCIALE in
favore della Unicredit, doveva conseguentemente far dedurre, come dimostrato, e come contrariamente dedotto nella sentenza impugnata, che l’atto dispositivo era precedente al credito dell’Ader’.
1.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.
In primo luogo, deduce il vizio di omesso esame in presenza di cd. doppia conforme con conseguente violazione dell’art. 348 -ter cod. proc. civ., ora art. 360, comma quarto, cod. proc. civ.
In secondo luogo, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha esaminato e preso in considerazione il summenzionato bonifico, ma ha ritenuto, alla luce della causale ivi indicata, che esso non avesse alcuna connessione con l’atto dispositivo, che ha quindi ritenuto finalizzato a ridurre la garanzia patrimoniale del debitore in relazione ad un credito di Ader ad esso preesistente.
La censura, pertanto, non risulta correlata alla motivazione con cui l’impugnata sentenza ha fatto oggetto di puntuale ricognizione il fatto storico, salvo poi concludere per la sua irrilevanza, per cui non è ravvisabile nessun omesso esame (sulla inammissibilità del motivo di impugnazione per mancata correlazione con la sentenza impugnata, v. Cass., n. 359/2005; Cass., Sez. Un., nn. 16598 e 22226 del 2016).
Il ricorrente, invero, pretende di contrapporre alle motivate valutazioni del giudice di merito una propria interpretazione dei fatti, sollecitando questa Suprema Corte ad un riesame che è estraneo al giudizio di legittimità (v., tra le tantissime, Cass., 15/05/2018, n. 11863; Cass., 17/12/2017, n. 29404; Cass., 02/08/2016, n. 16056).
Infatti, spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., n. 13485 del 2014). Va poi rammentato che il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti” (Cass., n. 34786 del 2021).
2 Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e 115 c.p.c., e dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, censurabile ex art. 360, n.3 c.p.c.’.
Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistenti tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell’azione revocatoria, e censura l’impugnata sentenza là dove, nell’affermare che il debitore ed il terzo fossero in grado di conoscere l’effetto pregiudizievole della vendita, non ha tenuto conto del fatto che le parti avessero stipulato un contratto preliminare ed ha quindi trascurato il principio secondo cui ‘la buona fede al momento della stipulazione del preliminare rende definitivamente estraneo il terzo al consilium fraudis ‘ (viene a tal fine richiamata Cass., n. 9970/2008).
2.1. Il motivo è inammissibile.
Sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge,
propone una rilettura del materiale istruttorio già valutato in primo e secondo grado, al fine di pervenire a una diversa (e più favorevole al ricorrente) valutazione del medesimo, e nuovamente sollecita a questa Suprema Corte un riesame del fatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità.
Dalla ritenuta inammissibilità degli scrutinati motivi discende l’inammissibilità dell’intero ricorso, in maniera sostanzialmente conforme a quanto rilevato nella proposta di decisione accelerata (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2023, n. 36069).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti perché il ricorrente venga condannato, ai sensi dell’art. 96, comma terzo e quarto, cod. proc. civ., al pagamento, a favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura parimenti indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito; della somma di euro 4.000,00 ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza