Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2228 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2228 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 31755-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA N. 1146/2020 della CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositata il 18/5/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 13/1/2026;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Con atto di citazione notificato in data 23/1/2015, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in amministrazione straordinaria, aperta con decreto del 6/4/2012, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, la RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, chiedendo che fosse revocato, a norma dell’ art. 49 d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 67, comma 2°, l.fall., il pagamento della somma complessiva di €. 36.929,66 che la RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2010, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarandolo inefficace nei confronti della massa dei creditori della RAGIONE_SOCIALE e che la RAGIONE_SOCIALE convenuta fosse, per l’effetto, condannata a pagare, in favore della RAGIONE_SOCIALE, la somma di €. 36.929,66 oltre interes si e rivalutazione come per legge.
1.2. Il tribunale di Milano, con sentenza del 17/7/2017, ha accolto la domanda e ha, quindi, dichiarato l ‘ inefficacia, a norma dell ‘ art. 49 del d.lgs. n. 270/1999, dei pagamenti che la RAGIONE_SOCIALE in bonis aveva eseguito in favore di RAGIONE_SOCIALE, per €. 22.116,00 e per €. 14.813,66, rispettivamente in data 11/10/2010 e il 28/12/2010 e ha, per l’effetto, condannato RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria a pagare, in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in amministrazione straordinaria, la somma complessiva di € . 36.929,66, oltre interessi.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso l ‘ indicata sentenza.
1.4. La corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l ‘ appello e, per l ‘ effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta.
1.5. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e amministrazione straordinaria, con ricorso notificato in data 9/12/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso notificato il 15/1/2021, con il quale ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale condizionato.
1.7. Il Pubblico Ministero, con memoria del 2/12/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
1.8. La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 67 l.fall. e 49 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la procedura attrice non aveva dimostrato in giudizio la scientia decoctionis dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, omettendo, tuttavia, di considerare che, ai fini della revocatoria fallimentare, è richiesto semplicemente che l ‘ RAGIONE_SOCIALE conosca lo stato d ‘ insolvenza in cui versa il debitore e non anche l ‘ irreversibilità di tale situazione.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la procedura attrice non aveva dimostrato la scientia decoctionis della creditrice omettendo, tuttavia, di considerare che la dilazione di pagamento che la RAGIONE_SOCIALE, già morosa, aveva chiesto ad RAGIONE_SOCIALE 21 costituisce prova piena della diretta conoscenza, da parte della RAGIONE_SOCIALE creditrice, dell ‘ incapacità economica della propria debitrice.
2.3. La sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio.
2.4. L ‘ azione di revoca (ordinaria o fallimentare), infatti, ove (definitivamente) accolta, finirebbe per recuperare il bene
(o la somma) che ne costituisce oggetto alla garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell ‘ alienante (o del solvens ), determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell ‘ acquirente (o dell’ RAGIONE_SOCIALE ) sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento (o, come del caso della RAGIONE_SOCIALE , dichiarativa dello stato d’insolvenza ai sensi degli artt. 18 s. del d.lgs. n. 270 cit.) di quest ‘ ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa, in violazione delle norme desumibili dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall. (ed applicabili all’amministrazione straordinaria resistente, senza che ne siano stati in alcun modo contestati i presupposti, in virtù del rinvio operato dagli artt. 18, comma 1, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 270 cit.).
2.5. La domanda di revoca (ordinaria o fallimentare), d ‘ altra parte, non ha ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l ‘ assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismesso con l ‘ atto revocando viene, infatti, in considerazione, rispetto all ‘ interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento (o la dichiarazione dello stato d’insolvenza ) del terzo acquirente (o del creditore RAGIONE_SOCIALE ), dichiarato dopo l ‘ atto di alienazione (o di pagamento) che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l ‘ esercizio dell ‘ azione costitutiva, non preclude, però, l ‘ esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un ‘ azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene (o del denaro) sottratto alla garanzia patrimoniale.
2.6. Il fallimento (o la dichiarazione dello stato d’insolvenza ) del terzo acquirente (o, come nel caso in esame, del creditore RAGIONE_SOCIALE ) preclude, quindi, la proponibilità (ovvero
la proseguibilità), in sede ordinaria, dell ‘ azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio conseguente alla sentenza dichiarativa, incidere sull ‘ integrità dello stesso con il recupero del bene (o del denaro) alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell ‘ alienante (o del solvens ).
2.7. E tuttavia, se impedisce di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) onde esercitare su questo l ‘ azione esecutiva (ovvero acquisirlo all ‘ attivo della procedura), non esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento o di insolvenza dell ‘ alienante o del debitore solvens , il relativo curatore o il commissario straordinario) possa(no) insinuarsi al passivo del fallimento o, come nella specie, dell’amministrazione straordinaria (dell ‘ acquirente o dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ) per il corrispondente controvalore.
2.8. L ‘ azione di revoca (ordinaria o fallimentare), pertanto, dopo il fallimento (o la dichiarazione d’insolvenza ) dell ‘ acquirente del bene (ovvero, se si tratta di revoca fallimentare, anche del creditore che ha ricevuto il pagamento: artt. 67 l.fall. e 49 d.lgs. n. 270 cit.) che costituisce oggetto dell ‘ atto impugnato, stante l ‘ intangibilità dell ‘ asse concorsuale in base a titoli formati dopo l’inizio della procedura (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o la somma versata) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un ‘ azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente.
2.9. In questo caso, però, i creditori, al pari del curatore del fallimento (o del commissario straordinario) dell ‘ alienante (o del solvens ), restano tutelati, secondo le regole del concorso (art. 52 l.fall.), dalla garanzia patrimoniale generica dell ‘ acquirente (o dell ‘ RAGIONE_SOCIALE poi) dichiarato fallito (ovvero in
stato d’insolvenza ), nel senso che, come detto, possono senz ‘ altro insinuarsi al passivo della relativa procedura per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell ‘ atto di disposizione (o del pagamento) astrattamente revocabile (cfr. Cass. SU n. 12476 del 2020; Cass. n. 40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022).
2.10. Si tratta, dunque, di un credito il cui accertamento (previa delibazione della pregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato (del fallimento o dell ‘amministrazione straordinaria dell ‘ acquirente o dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ), con la conseguenza che, ove (come nel caso in esame) la relativa azione sia stata proposta o proseguita nei confronti della procedura, (ma) nel contesto di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità (o improseguibilità) dev ‘ essere dichiarata d ‘ ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 11021 del 2023, in motiv.).
2.11. La sentenza di fallimento (o dichiarativa dello stato d’insolvenza ) dell ‘ acquirente (o del creditore RAGIONE_SOCIALE ) rende, in definitiva, inammissibile (o, se già proposta, improcedibile) l ‘ azione di revoca ordinaria o fallimentare (proposta dai creditori o dal curatore del fallimento o dal commissario dell’amministrazione straordinaria dell ‘ alienante o del solvens ), la quale, infatti, avendo natura costitutiva, con l ‘ effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato
(o il denaro versato) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell ‘ alienante (o, in caso di fallimento o di amministrazione straordinaria, il curatore o il commissario) rimangono comunque tutelati dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento (o dell ‘amministrazione straordinaria) dell ‘ acquirente (o dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ) per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell ‘ atto di disposizione
astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva (cfr. Cass. n. 30124 del 2024; Cass. n. 29369 del 2024; Cass. n. 34240 del 2024, in motiv.).
2.12. La domanda con la quale RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e amministrazione straordinaria ha chiesto, ai sensi degli artt. 67 l.fall. e 49 del d.lgs. n. 270/1999, la revoca fallimentare dei pagamenti ricevuti da RAGIONE_SOCIALE, in quanto proposta nei confronti di una RAGIONE_SOCIALE in quel momento già assoggettata ad amministrazione straordinaria, non poteva essere, di conseguenza, proposta né il relativo processo poteva, di conseguenza, proseguire.
2.13. La sentenza impugnata, a norma dell’art. 382, comma 3°, in fine, c.p.c., dev’essere, quindi, cassata senza rinvio, con compensazione tra le parti delle spese maturate nel corso dell’intero giudizio.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa integralmente tra le parti delle spese dell’intero giudizio; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME