Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18997-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la SENTENZA n. 3212/2023 della CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata l ‘ 8/5/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 23/9/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Roma, con sentenza del 16/2/2022, ha accolto la domanda con la quale il RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la revoca fallimentare dei pagamenti che la società poi fallita aveva eseguito, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, in favore della convenuta RAGIONE_SOCIALE, p er la somma complessiva di €. 151.000,00.
1.2. L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale sentenza.
1.3. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l ‘ improcedibilità dell ‘ appello a norma dell ‘ art. 348 c.p.c. sul rilievo che ‘ alla prima udienza del 6 luglio 2022, tenutasi in trattazione scritta, la Corte, constatato che l’appellante non aveva depositato note aveva rinviato la causa all’udienza del giorno 8 febbraio 2023, questa volta da trattarsi in presenza … ‘ e che ‘ nella predetta udienza l’appellante non è comparso … ‘ .
1.4. L ‘ RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato l ‘ 11/9/2023, ha chiesto la cassazione della sentenza, assumendone la notificazione il 13/7/2023.
1.5. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
1.6. In data 3/7/2025, l ‘ AVV_NOTAIO, nella qualità di curatore della Liquidazione Giudiziale della società ricorrente, aperta con sentenza del 9/5/2025, ha chiesto l ‘ interruzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso è dichiaratamente volto ad ottenere la cassazione con rinvio di una sentenza che ha accolto la domanda di revoca fallimentare proposta dal RAGIONE_SOCIALE intimato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE successivamente assoggettata a Liquidazione Giudiziale.
2.2. L ‘ azione di revoca (ordinaria o fallimentare), tuttavia, ove (definitivamente) accolta, finirebbe per recuperare il bene (o la somma) che ne costituisce oggetto alla garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell ‘ alienante, determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell ‘ acquirente sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la
sentenza dichiarativa del fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) di quest ‘ ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa, in violazione delle norme desumibili dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall. e, in sostanza, riprodotte dagli artt. 142, 144, 145, 150 e 151 c.c.i.i..
2.3. La domanda di revoca (ordinaria o fallimentare), d’altra parte , non ha ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l ‘ assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismesso con l ‘ atto revocando viene, infatti, in considerazione, rispetto all ‘ interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento (o la liquidazione giudiziale) del terzo acquirente (o del creditore RAGIONE_SOCIALE ), dichiarato dopo l ‘ atto di alienazione (o di pagamento) che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l ‘ esercizio dell ‘ azione costitutiva, non preclude, però, l ‘ esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un ‘ azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene (o del denaro) sottratto alla garanzia patrimoniale.
2.4. Il fallimento (o liquidazione giudiziale) del terzo acquirente (o, come nel caso in esame, del creditore RAGIONE_SOCIALE ) preclude, quindi, la proponibilità (ovvero la proseguibilità), in sede ordinaria, dell ‘ azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio conseguente alla sentenza dichiarativa, incidere sull ‘ integrità dello stesso con il recupero del bene (o del denaro) alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell ‘ alienante (o del solvens ).
2.5. E tuttavia, se impedisce di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) onde esercitare su questo l ‘ azione esecutiva (ovvero acquisirlo all ‘ attivo della procedura), non
esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento dell ‘ alienante o del debitore solvens , il relativo curatore) possa(no) insinuarsi al passivo del fallimento (dell’acquirente o dell’ RAGIONE_SOCIALE ) per il corrispondente controvalore.
2.6. L ‘ azione di revoca (ordinaria o fallimentare), pertanto, dopo il fallimento (o la liquidazione giudiziale) dell ‘ acquirente del bene (ovvero, se si tratta di revoca fallimentare, anche del creditore che ha ricevuto il pagamento) che costituisce oggetto dell’atto impugnato , stante l ‘ intangibilità dell ‘ asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o la somma versata) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un ‘ azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente.
2.7. In questo caso, però, i creditori (o il curatore del fallimento o della liquidazione giudiziale dell ‘ alienante (o del solvens ) restano tutelati, secondo le regole del concorso (artt. 52 l.fall. e 151 c.c.i.i.), dalla garanzia patrimoniale generica dell ‘ acquirente (o dell ‘ RAGIONE_SOCIALE poi) fallito (ovvero assoggettato a liquidazione giudiziale), nel senso che, come detto, possono senz’altro insinuarsi al passivo della relativa procedura per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell ‘ atto di disposizione (o del pagamento) astrattamente revocabile (cfr. Cass. SU n. 12476 del 2020; Cass. n. 40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022).
2.8. Si tratta, dunque, di un credito il cui accertamento (previa delibazione della pregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato (del fallimento o della liquidazione giudiziale dell ‘ acquirente o dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ), con la conseguenza che, ove la relativa azione sia stata proposta (o,
come nel caso in esame, sia proseguita) nei confronti della procedura, (ma) nel contesto di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità (o improseguibilità) dev ‘ essere dichiarata d ‘ ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 11021 del 2023, in motiv.).
2.9. La sentenza di fallimento (o di liquidazione giudiziale) dell ‘ acquirente (o del creditore RAGIONE_SOCIALE ) rende, in definitiva, inammissibile (o, se già proposta, improseguibile) l ‘ azione di revoca ordinaria o fallimentare (proposta dai creditori o dal curatore del fallimento o della liquidazione giudiziale dell’alienante o del solvens ), la quale, infatti, avendo natura costitutiva, con l ‘ effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell ‘ alienante (o, in caso di fallimento o di liquidazione giudiziale, il relativo curatore) rimangono comunque tutelati dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento (o della liquidazione giudiziale) dell ‘ acquirente (o dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ) per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell ‘ atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva (cfr. Cass. n. 30124 del 2024; Cass. n. 29369 del 2024).
Il ricorso è, dunque, improcedibile: e come tale dev ‘ essere, pertanto, dichiarato.
Nulla per le spese di giudizio, a fronte della mancata costituzione dell’intimat o.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME