Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8757 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8757 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28939 – 2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 00772010153 -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona dei curatori dottor NOME COGNOME, dottoressa NOME COGNOME e dottoressa NOME COGNOME, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, al INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza n. 1140/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 27.10.2017 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione citava a comparire dinanzi al Tribunale di Milano la RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che RAGIONE_SOCIALE, debitrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva eseguito , nel c.d. ‘periodo sospetto’, pagamenti a mezzo bonifici per il complessivo importo di euro 224.138,53sul conto corrente n. 69810/57 intrattenuto dalla RAGIONE_SOCIALE poi fallita presso l’istituto di credito convenuto , il quale li aveva incamerati.
Chiedeva farsi luogo alla revoca degli anzidetti pagamenti ( rectius : rimesse solutorie) ai sensi dell’art. 67, 2° co., l.fall. .
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE.
Eccepiva che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano all’ esito RAGIONE_SOCIALE vana proposizione innanzi allo stesso tribunale di domanda di concordato preventivo, aveva dapprima proposto, il 12.5.2014, innanzi al Tribunale di Pavia domanda di concordato preventivo ‘in bianco’ -domanda dichiarata inammissibile per incompetenza territoriale – sicché tale data, in virtù del principio di consecuzione delle procedure, identificava il dies a quo del termine di decadenza di cui all’art. 69 bis , 1° co., l.fall., ormai decorso.
Eccepiva pertanto la decadenza del RAGIONE_SOCIALE dall’esercizio dell’azione e instava in ogni caso per il rigetto dell’avversa domanda .
Con sentenza n. 2565/2019 il tribunale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda attrice, dichiarava l’inefficacia de i versamenti solutori e condannava la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE a restituire al RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 224.138,53 con gli interessi a far data dal 27.10.2017, oltre che al pagamento delle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Con sentenza n. 1140/2021 la Corte di appello di Milano rigettava l’ appello e condannava l’appellante alle spese del grado .
Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d ‘appello , che in maniera condivisibile il tribunale aveva negato l’identificazione del dies a quo del termine triennale di cui al 1° co. dell’art. 69 bis l.fall. con la data di proposizione RAGIONE_SOCIALE prima domanda di concordato, tenuto conto dello ‘iato temporale’ di ben 10 mesi intercorso tra questa e la seconda domanda (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava che l’assunto dell’appellante si poneva in contrasto con l’ unitarietà postulata dal legislatore unicamente ‘ come realizzabile ed all’opposto preclusa con riferimento ad una richiesta dichiarata inammissibile e presentata quasi un anno prima innanzi ad altro tribunale incompetente’ (così sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava quindi che tal ultima evenienza non integrava ipotesi di consecuzione tra procedure (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava la corte, in ordine al quarto motivo d ‘appello , con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza di primo grado per aver il tribunale contraddittoriamente ancorato il riscontro RAGIONE_SOCIALE scientia decoctionis al deposito RAGIONE_SOCIALE prima domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Pavia, che siffatto riscontro non risultava incompatibile con la denegata identificazione del dies a quo ex art. 69 bis , 1° co., l.fall. con la data di proposizione RAGIONE_SOCIALE prima
domanda di concordato , ‘una cosa essendo il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie legale RAGIONE_SOCIALE revocabilità dell’atto ed altra l’individuazione RAGIONE_SOCIALE movenza iniziale del termine decadenziale’ (così sentenza d’appe llo, pag. 9) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto, sulla scorta di sette motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso con il favore delle spese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con i primi cinque motivi la ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di decadenza sollevata.
Con il primo motivo denuncia, ai sensi degli artt. 360, 1° co., n. 4, e 161 cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza a norma de ll’ art. 132 cod. proc. civ. per l’insufficienza e l’ apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Deduce che la Corte di Milano , allorché ha respinto il primo motivo d’appello, si è limitata sul punto ad aderire acriticamente alla decisione assunta in prime cure dal tribunale (cfr. ricorso, pag. 6) e a motivare per relationem senza vagliare le doglianze formulate con l’atto di gravame (cfr. ricorso, pag. 6) e dunque -tra le altre -la doglianza per cui il tribunale non aveva tenuto conto che la crisi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era palesata come irreversibile già all’epoca del deposito RAGIONE_SOCIALE prima domanda di concordato (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce altresì che è del tutto incongruo l’argomento motivazionale su cui la corte d’appello ha fatto leva , ossia l’argomento per cui l’identificazione del dies a quo con la data di deposito RAGIONE_SOCIALE prima anziché RAGIONE_SOCIALE seconda domanda di
concordato avrebbe comportato la decurtazione di alcuni mesi, a svantaggio RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare , del termine triennale di decadenza dall’esercizio dell’azione (cfr. ricorso, pag. 8) .
Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per l’illogicità e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Deduce che la Corte di Milano, allorché ha respinto il primo motivo d’appello, ha motivato per relationem , sicché l’illogicità e la contraddittorietà inficianti la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado si sono riflesse sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce segnatamente che alla stregua delle motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di prime cure non è dato comprendere se il tribunale e, di riflesso, la corte d’appello abbiano inteso far decorrere il termine di decadenza di cui al 1° co. dell’art. 69 bis l.fall. dalla data RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento, al di là dell’applicabilità del principio RAGIONE_SOCIALE consecuzione tra procedure, ovvero dalla data dell’antecedente domanda di concordato preventivo e, in tal ultima ottica, se abbiano reputato irrilevante la data RAGIONE_SOCIALE prima domanda di concordato e rilevante la data RAGIONE_SOCIALE seconda domanda di concordato (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) .
C on il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per l’illogicità e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Deduce che la Corte di Milano, allorché ha respinto il primo motivo d’appello, ed il Tribunale di Milano sono incorsi in una ulteriore insanabile contraddizione, allorquando, per un verso, hanno fatto decorrere il termine di decadenza di cui al 1° co. dell’art. 69 bis l.fall. dalla data RAGIONE_SOCIALE seconda domanda di concordato e, per altro verso, hanno ‘espressamente riconosciuto che la prima procedura
di concordato e la dichiarazione di fallimento sono conseguenza ed espressione del medesimo stato di insolvenza già irreversibile’ (così ricorso, pag. 12) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 69 bis l.fall.
Deduce che la Corte di Milano, allorché -in sede di rigetto del primo motivo d’appello ha reputato sussistente uno ‘iato temporale’ tra la prima e la seconda domanda di concordato, ha introdotto nel disposto dell’art. 69 bis l.fall. ‘un fatto impeditivo non previsto dalla legge’ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce che ai fini dell’operatività RAGIONE_SOCIALE consecuzione delle procedure è sufficiente che le procedure concorsuali succedutesi nel tempo siano manifestazione del medesimo stato di insolvenza (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce in ogni caso che è incongrua l’affermazione circa l’esistenza di uno ‘iato temporale’ tra la prima e la seconda domanda di concordato.
Deduce invero che la seconda domanda di concordato è stata depositata allorché erano decorsi meno di cinque mesi dalla estinzione RAGIONE_SOCIALE prima procedura di concordato ‘in bianco’ (cfr. ricorso, pag. 14) .
Con i l quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 36 0, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 69 bis l.fall.
Deduce che la Corte di Milano, allorché ha rigettato il primo motivo d’appello, ha introdotto nel disposto dell’art. 69 bis l.fall. ‘un ulteriore elemento costitutivo non previsto dal legislatore, e cioè l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE prima procedura minore’ (così ricorso, pag. 15) .
Deduce invero che ‘l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale minore in nessun caso fa venir meno il principio RAGIONE_SOCIALE consecuzione delle procedure’ (così ricorso, pag. 16) , viepiù che la ‘ consecutio è possibile anche tra due domande di concordato’ (cfr. ricorso, pagg. 17 e 18) .
Deduce al contempo che dell’art. 69 bis l.fall. si impone un’interpretazione conforme ai principi di cui alla leggedelega n. 80/2005, volti a ‘ridurre i termini di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria’ (così ricorso, pag. 19) .
Deduce che diversamente vi sarebbe da dubitare RAGIONE_SOCIALE legittimità costituzionale dell’art. 69 bis l.fall. per violazione dell’art. 76 Cost. (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce in ogni caso che ‘in nessun modo (…) il tenore dell’art. 69 -bis l.fall. ammette di considerare che il dies a quo possa essere diverso da quello di una domanda di concordato purché pubblicata’ (così ricorso, pag. 20) .
Deduce quindi che nella specie rileva la domanda di concordato depositata innanzi al Tribunale di Pavia in data 12.5.2014 (cfr. ricorso, pag. 21) .
I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, vanno respinti previa correzione, ai sensi de ll’art. 384 u. comma c.p.c, RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che sorregge la statuizione, conforme a diritto, di rigetto dell’eccezione di decadenza.
Sia l’odierna ricorrente, sia il giudice a quo hanno infatti all’evidenza operato un’indebita confusione fra il disposto del 1° comma dell’art. 69 bis l.fall., che fissa un termine triennale di decadenza per l’esercizio dell e varie azioni tipiche di inefficacia previste dagli artt. 64/69 l. fall. (necessariamente) decorrente dalla data RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento (prima RAGIONE_SOCIALE quale le azioni non potrebbero essere esercitate) e il 2° comma RAGIONE_SOCIALE medesima norma, che si limita a stabilire che, qualora la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da una domanda di concordato, il termine dal quale calcolare a ritroso il c.d. periodo sospetto (ovvero l’anno o il biennio anteriori entro cui gli atti impugnati devono essere stati compiuti per poter essere revocati) retroagisce alla data di iscrizione di detta domanda al R.I.
Ben vero, i pagamenti oggetto, nella specie, di impugnazione sono stati eseguiti in data 2.10.14 ed in data 15.1.2015, nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione al R.I., il 19.3.2015, RAGIONE_SOCIALE seconda domanda di concordato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il fallimento RAGIONE_SOCIALE società è stato dichiarato in data 29.10.2015 (cfr. ricorso, pag. 10) e la citazione introduttiva del giudizio di primo grado è stata notificata in data 27.10.2017.
L ‘azione è stata quindi esercitata entro due anni dall’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura , ben prima del decorso del termine triennale di decadenza di cui all’ art. 69 bis , 1° co., l.fall ., e il giudice d’appello avrebbe dovuto arrestarsi a tale rilievo.
Nel segno RAGIONE_SOCIALE corretta esegesi del 1° co. dell’art. 69 bis l.fall. le censure veicolate dai motivi in esame, fondate su un errato presupposto di diritto, si rivelano tutte inammissibili.
Parimenti inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio, è la questione di legittimità costituzionale prefigurata con il quinto mezzo di impugnazione.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Deduce che la Corte di Milano è incorsa in contraddizione allorché, in sede di rigetto del quarto motivo d’appello, ha riscontrato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE scientia decoctionis con riferimento al tempo RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE prima domanda di concordato (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce segnatamente che lo ‘iato temporale’ postulato dalla corte d’appello tra la prima e la seconda domanda di concordato ha ‘spezzato’ la continuità dello stato di insolvenza (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce conseguentemente che non vi è margine per assumere la conoscenza dello stato di insolvenza a far data dal deposito RAGIONE_SOCIALE prima domanda di
concordato (cfr. ricorso, pag. 22) , e ciò viepiù che la conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva e non potenziale (cfr. ricorso, pag. 22) .
Il sesto motivo di ricorso del pari è inammissibile.
Evidentemente, nel quadro RAGIONE_SOCIALE corretta interpretazione del 1° co. dell’art. 69 bis l.fall. dapprima enunciata, perde qualsivoglia valenza il profilo di presunta contraddizione tra lo ‘iato temporale’ che la corte di merito avrebbe supposto tra le domande di concordato preventivo e la retrodatazione dalla stessa corte di merito operata RAGIONE_SOCIALE scientia decoctionis all’epoca RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE prima di esse.
C on il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia.
Deduce che la Corte di Milano non si è pronunciata in ordine al motivo d’appello con cui, a censura del primo dictum , aveva domandato l’accertamento dell’intervenuta compensazione (cfr. ricorso, pag. 23) .
Il settimo motivo di ricorso parimenti va dichiarato inammissibile.
La censura di omessa pronuncia non è stata formulata in modo rituale.
Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013, a tenor del quale, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione RAGIONE_SOCIALE ravvisabilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui al n. 4 del 1° c o. dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la
motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247) .
Ebbene, il mezzo in disamina non contiene alcun riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALE decisione e prospetta, alla luce dell’enunciazione di cui alla rubrica, unicamente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ .
23. In ogni caso omessa pronuncia non vi è stata.
Invero, in sede di delibazione del secondo motivo d’appello con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva addotto l’opponibilità al fallimento delle cessioni di credito associate alle operazioni di anticipazione su fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) -la Corte di Milano ha comunque concluso per la revocabilità dei pagamenti ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 2.10.2014 ed il 15.1.2015 (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
In tal guisa soccorre l’insegnamento a tenor del quale non si configura omessa pronuncia quando la pretesa fatta valere dalla parte, pur in assenza di una specifica argomentazione, debba reputarsi implicitamente respinta in quanto incompatibile con l ‘ impostazione logico-giuridica RAGIONE_SOCIALE statuizione (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155) .
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
25. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte