Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20896 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13690/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, ed
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dai difensori avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 662/2023 depositata il 21/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
ottenne, in danno della RAGIONE_SOCIALE, dei F.lli COGNOME, un decreto ingiuntivo con cui venne intimato il pagamento della somma di € 101.151,48 per fornitura di merce. Avverso il decreto fu proposta opposizione ed il giudizio venne definito con sentenza del Tribunale di Foggia di rigetto dell’opposizione. Sulla base di questo titolo la società creditrice chiese, con ricorso ex art. 702bis c.p.c. la revocatoria d ell’atto di costituzione d el fondo patrimoniale con cui uno dei soci, NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME avevano, nelle more, destinato i beni immobili di loro proprietà ai bisogni della famiglia. Successivamente chiese la revocatoria di un secondo atto costitutivo di fondo patrimoniale con cui l’altro socio, NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME avevano destinato i propri beni immobili ai bisogni della famiglia. I l Tribunale di Foggia rigettò entrambi i ricorsi, accogliendo l’eccezione della società RAGIONE_SOCIALE di intervenuta prescrizione del l’azione revocatoria : ritenne che la notifica dell’atto introduttivo fosse stata effettuata decorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui si era chiesta la revocatoria, a nulla rilevando che il deposito dei ricorsi fosse antecedente.
A seguito della proposizione di due distinti appelli, con cui si fece valere l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, essendo la domanda stata inoltrata con il deposito del ricorso in data antecedente allo scadere dei cinque anni e si invocò la sussistenza dei requisiti , oggettivo e soggettivo dell’azione
revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 662/2023 depositata il 21/04/2023 ha, previa riunione dei due giudizi, accolto l’appello, condannando i soccombenti alle spese del doppio grado.
Deve pertanto essere enunciato il seguente principio di diritto:
“In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, in quanto tale atto, introducendo un giudizio
a cognizione piena seppur con rito semplificato, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto, ponendo fine alla condizione di inerzia, senza che l’attore possa essere gravato delle conseguenze derivanti dai tempi necessari all’ufficio giudiziario per la fissazione dell’udienza e la conseguente notificazione”.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il Presidente NOME COGNOME