Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6638-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 4/2019 della CORTE D ‘ APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 25/11/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio dell ‘ 11/12/2025
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Cagliari, NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed ha chiesto: – la condanna del primo, quale amministratore della società fallita a far tempo dalla sua costituzione e sino alla dichiarazione del suo fallimento, al risarcimento, a norma degli artt. 2476 c.c. e 146 l.fall., dei danni subiti dalla società; – la revoca, a norma dell ‘ art. 2901 c.c., dei due atti di disposizione immobiliare compiuti da NOME COGNOME in favore degli altri convenuti.
1.2. Il Fallimento, in particolare, ha dedotto che: -‘ fin dall ‘ esercizio 2007 la RAGIONE_SOCIALE ave (va) evidenziato una crisi finanziaria che ne aveva col tempo (nel 2014) determinato il fallimento ‘; -‘ a luglio 2009 ave (va) stipulato con la RAGIONE_SOCIALE un preliminare di vendita di un proprio capannone … percependo un acconto di euro 150.000,00, cui aveva fatto seguito il definitivo in data 17 settembre 2009, per il tramite della RAGIONE_SOCIALE, che aveva pagato l ‘ intero prezzo convenuto di euro 1.250.000 ‘; -‘in data coeva all’ incasso del prezzo ‘, tuttavia, come emergeva dalla ‘ contabilità della fallita’, ‘ risultavano attribuzioni patrimoniali in favore di RAGIONE_SOCIALE per euro 400.000,00, di cui euro 250.000,00 non giustificati (era stato chiarito, infatti, che euro 150.000,00 rappresentavano la restituzione dell ‘ acconto a suo tempo versato, divenuta attribuzione indebita avendo la società di leasing corrisposto l ‘ intero prezzo per conto della RAGIONE_SOCIALE), ma, piuttosto riconducibili ad una operazione di distrazione delle risorse sociali, in quanto utilizzati, dichiaratamente, per sopperire alle esigenze finanziarie di ulteriore compagine, consistenti nel pagamento di una sorta di multa penitenziale ‘ ; -‘la sottrazione dell’ importo di euro 250.000,00 senza alcuna utilità ‘ costituisce, infatti, ‘ bancarotta fraudolenta impropria o, quanto meno, dissipazione volontaria dei beni dell ‘ impresa, o comunque condotta connotata da colpa grave, tale da violare il dovere di amministrare con
diligenza, non operare in conflitto di interessi, gestire l ‘ impresa con l ‘ unico fine di attuare l ‘ oggetto sociale ‘.
1.3. Il Fallimento, inoltre, ha dedotto che: -‘l’ amministratore NOME COGNOME aveva, dapprima alienato alle proprie figlie, con atto di compravendita in data 4.8.2010, la nuda proprietà della sua casa d ‘ abitazione e, in data 4.6.2013, rinunciato all ‘ usufrutto in favore delle figlie e dei generi ‘; -‘gli atti di disposizione, da parte del COGNOME, sul suo unico immobile, … andavano ricondotti alla violazione dell’ obbligo di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all ‘ art. 2740 codice civile ‘; -‘ in particolare, l ‘ atto di vendita e la successiva rinunzia all ‘ usufrutto, erano riconducibili ad un contesto temporale che evidenziava la consapevolezza di pregiudicare o, comunque, rendere più difficoltosa la realizzazione del credito risarcitorio in questione ‘; -‘ricorrevano ‘, pertanto, ‘ i presupposti della revocatoria degli atti di disposizione ‘ ai sensi dell’ art. 2901 c.c.
1.4. I convenuti hanno resistito alle domande.
1.5. Il tribunale, con sentenza del 9/3/2018, ha accolto le domande del Fallimento e, quindi, ha: – condannato NOME COGNOME al pagamento, in favore del Fallimento, della somma di €. 250.000,00, oltre interessi; -dichiarato l ‘ inefficacia, nei confronti del Fallimento, degli atti di disposizione immobiliare compiuti dallo stesso in favore degli altri convenuti con la compravendita del 4/8/2010 e con la rinunzia all ‘ usufrutto del 4/6/2013.
1.6. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello.
1.7. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l ‘ appello.
1.8. La corte, in particolare, a dispetto delle deduzioni contrarie svolte dagli appellanti, ha ritenuto che: – ” l ‘ operazione
risulta descritta, nella sua fattualità, dalla dichiarazione scritta indirizzata dallo stesso COGNOME al Curatore Fallimentare ‘, contenuta nelle ‘note di risposta, al verbale audizione redatto in data 15 dicembre 2014 ‘, ‘ il cui carattere confessorio è stato valutato indipendentemente da riferimenti a valutazioni e definizioni giuridiche ‘; -‘p eraltro, siffatto carattere confessorio non è certo l ‘ elemento decisivo dell ‘ iter motivazionale della sentenza di primo grado, aggiungendosi, piuttosto, alla valutazione dell ‘ evidenza documentale rappresentata dalle scritture contabili della società predisposte all ‘ epoca dei fatti dal COGNOME; -‘ il riscontro ulteriore del carattere distrattivo dell ‘ operazione si rinviene poi nello stesso preliminare RAGIONE_SOCIALE cui ha partecipato la RAGIONE_SOCIALE garantendo la corresponsione di euro 250.000,00 in caso di mancato perfezionamento dell ‘ affare (liquidità che avrebbe conseguito attraverso la percezione del prezzo di vendita del proprio immobile) nonché nell ‘ assenza nel definitivo RAGIONE_SOCIALE di riferimenti a condizioni o riserve sul prezzo convenuto …’; – d ‘ altra parte, ‘ la RAGIONE_SOCIALE, acquistando l ‘ immobile per l ‘ importo di euro 1.250.000,00, ha, evidentemente, effettuato una valutazione di congruità di siffatto, considerevole prezzo, essendo fuori da ogni logica di mercato l ‘ attribuzione al venditore, da parte della acquirente società di leasing, di rilevanti importi aggiuntivi rispetto al prezzo e non dovuti poiché eccedenti il valore del bene compravenduto ‘; -‘d eve dunque convenirsi che l ‘ importo di 250.000,00 euro non abbia costituito un sovrapprezzo rispetto al bene venduto dalla RAGIONE_SOCIALE, ma che attraverso l ‘ acquisizione di siffatto importo la RAGIONE_SOCIALE si sia assicurata (e abbia garantito alla RAGIONE_SOCIALE) la liquidità necessaria per far fronte alla pattuita conseguenza dell ‘ eventuale, mancata definizione dell ‘ affare posto in essere dalla società del RAGIONE_SOCIALE ‘; -tale ‘ rischiosa operazione ‘ risulta ‘ connotata
quantomeno da colpa grave, tale da violare il dovere di amministrare con diligenza, non operare in conflitto di interessi, gestire l ‘ impresa con l ‘ unico fine di attuare l ‘ oggetto sociale ‘; -‘ l ‘ utilizzo di risorse proprie della RAGIONE_SOCIALE per far fronte ad un debito di altra società del RAGIONE_SOCIALE senza alcun vantaggio, né diretto né indiretto ‘ , infatti, ‘ integra violazione delle regole di corretta gestione del patrimonio sociale da parte del suo amministratore ‘, che ‘ ha causato un danno alla RAGIONE_SOCIALE e alla massa dei debitori ( rectius: creditori) nei termini e con le conseguenze risarcitorie ritenuti dal Tribunale ‘.
1.9. ‘ Né ‘, ha proseguito la corte d’appello, ‘ può condividersi l ‘ assunto dell ‘ appellante secondo cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe comunque fatto un buon affare vendendo il bene a euro 1.000.000,00, sicché, anche al netto di euro 250.000,00 non vi sarebbe stato alcun danno ‘, dovendo ‘ piuttosto … ribadirsi che l ‘ amministratore della RAGIONE_SOCIALE ha destinato una congrua parte del ricavato di siffatto buon affare per una finalità estranea alla società, con corrispondente danno al patrimonio sociale e ai creditori sociali ‘.
1.10. La corte, infine, ha ritenuto, per un verso, che ‘gli atti di disposizione oggetto dell ‘azione revocatoria sono … posteriori a tale operazione ‘, e cioè ‘ all ‘ atto che aveva generato il debito risarcitorio (del 2009) ‘, per cui ‘ non è richiesta la dolosa preordinazione ‘ , e, per altro verso, che ‘ la conoscenza del pregiudizio ‘ emerge dal rilievo, già formulato dal tribunale e non efficacemente contrastato dagli appellanti , che ‘ l ‘ atto di disposizione ha riguardato l ‘ unico bene immobile presente nel patrimonio del debitore ed è stato rivolto nei confronti dei più stretti familiari del COGNOME ‘, e cioè ‘ le figlie e i generi ‘, ‘ i quali non potevano non conoscere la situazione in cui versava la RAGIONE_SOCIALE del genitore, che appena un anno dopo la stipula del primo atto
era stata messa in liquidazione e appena un anno dopo la stipula del secondo (a titolo gratuito) era stata dichiarata fallita ‘.
1.11. La corte ha, quindi, rigettato l ‘ appello.
1.12. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso notificato il 7/2/2020, hanno chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d ‘ appello, documentandone la notifica in data 9/12/2019.
1.13. Il Fallimento ha resistito con controricorso notificato il 18/3/2020.
1.14. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa interpretazione degli artt. 2476 c.c. e 146 l.fall. nonché degli artt. 223 e 224 l.fall. e degli artt., 1362, 1363 e 1366 c.c., in comb.disp. con gli artt. 1382 e 1383 c.c., e l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, fondando il proprio accertamento sull ‘ interpretazione letterale del contratto preliminare stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e la società poi fallita, ha ritenuto che NOME COGNOME, nella qualità di amministratore di quest ‘ ultima, aveva distratto dal patrimonio sociale la somma di €. 250.000,00 e lo ha, pertanto, condannato al pagamento, in favore del Fallimento, di una somma di pari importo a titolo di risarcimento dei danni, omettendo, tuttavia, di considerare che: – la corretta interpretazione della ‘ clausola contenuta nel preliminare all ‘ art. 9 … in combinato disposto con l’ art. 3 del preliminare laddove viene indicato il pagamento del prezzo ‘, attraverso l’ indagine della ‘ reale volontà delle parti ‘ anche alla luce dei comportamenti delle parti, avrebbe escluso che il versamento della somma di €. 250.000,00 potesse essere qualificato come
‘ distrazione di patrimonio e pagamento di una penale di competenza di altra società collegata alla società fallita ‘; -‘ l ‘ intenzione delle parti era ‘, infatti, ‘ quella di inserire un sovrapprezzo al verificarsi di una condizione: l ‘ acquisto di altri immobili confinanti e di altre porzioni accessorie (lastrici solari) ‘; -‘ la somma di 250.000,00 euro non avrebbe mai potuto entrare nel patrimonio della società fallita perché sarebbe stata pagata solo qualora si fosse avverata la condizione sospensiva pattuita nel contratto preliminare del 07.09.2009 … ‘; -‘l’ importo di 250.000,00 euro non è una penale per mancata esecuzione di altro contratto ma è importo dovuto a titolo di sovraprezzo per la cessione di un immobile che avrebbe avuto maggior valore solo se completo di terreno circostante e lastrico solare ‘; -‘ in definitiva, RAGIONE_SOCIALE non si è spogliata di alcuna somma perché, in base agli accordi assunti a luglio 2009, non avrebbe mai incassato tale importo che sarebbe stato depositato fiduciariamente presso il AVV_NOTAIO … come è effettivamente avvenuto perché era parte del prezzo il cui pagamento era condizionato alla cessione di altre porzioni di immobili ‘ ; – la distrazione, del resto, si configura come ‘l’ estromissione di un bene dal patrimonio dell ‘ imprenditore senza una adeguata contropartita ovvero la destinazione di tale bene ad uno scopo diverso da quello suo proprio o, ancora, lo sviamento dal patrimonio dell ‘ imprenditore, destinato alla garanzia dei creditori, di beni in assenza di qualsivoglia corrispettivo o, in ogni caso, in modo tale da sottrarre detto bene a tale garanzia ‘; -‘ la somma di 250.000,00 ‘, invece, ‘ non era dovuta’ ; -l ‘ amministratore, quindi, ‘non ha affatto usato ‘ risorse della società ‘per far fronte a debiti altrui ‘.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2476, comma 5°, c.c. in comb disp. con gli artt. 223 e 224 l.fall., nonché la
violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2043 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che NOME COGNOME aveva distratto dal patrimonio sociale la somma di €. 250.000,00 e lo ha, pertanto, condannato al pagamento, in favore del Fallimento, di una somma di pari importo a titolo di risarcimento dei danni, omettendo, tuttavia, di considerare che non è emersa in giudizio ‘ la prova che … la somma di 250.000,00 sia stata utilizzata per scopi estranei alla società, che la co ndotta del RAGIONE_SOCIALE COGNOME sia stata caratterizzata da dolo e che la società abbia subito un danno ‘.
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che NOME COGNOME aveva distratto dal patrimonio sociale la somma di €. 250.000,00 in ragione delle dichiarazioni scritte rese dallo stesso il 30/1/2015, omettendo, tuttavia, di considerare che il COGNOME, in realtà, non aveva confessato, con la necessaria consapevolezza, di aver distratto alcuna somma di denaro.
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.5. I ricorrenti, infatti, pur lamentando la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, hanno finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi hanno ritenuto, in forza dell” evidenza documentale rappresentata dalle scritture contabili della società predisposte all’epoca dei fatti’ dal convenuto (piuttosto che del ‘carattere confessorio’ delle dichiarazioni rese dallo stesso al curatore del fallimento ), che NOME COGNOME, nella qualità di amministratore della società poi fallita, aveva utilizzato ‘risorse proprie della RAGIONE_SOCIALE per far fronte
ad un debito di altra società del RAGIONE_SOCIALE senza alcun vantaggio, né diretto né indiretto ‘, e che, avendo ‘destinato’ la somma di €. 250.000 ‘per una finalità estranea alla società’, aveva, in corrispondenza, arrecato, con tale ‘ rischiosa operazione ‘, ‘ connotata quantomeno da colpa grave’, un ‘danno al patrimonio sociale e ai creditori sociali ‘.
2.6. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, essendo riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità esclusivamente per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecie concreta: – ( a ) omesso del tutto l’ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; – ( b ) supposto l’esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento del la domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta.
2.7. Resta, pertanto, fermo che: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso in esame, l’effettiva sussistenza della fideiussione dedotta dall’amministratore convenuto e l’effettiva esecuzione del pagamento da parte dello stesso dei relative obblighi verso la banca), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che (come nei casi nella ‘ mancanza assolut a di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ‘, nella ” motivazione apparente ‘, nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘) si sia tramutata, in relazione alla ricognizione della fattispecie concreta, in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione ( cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
2.8. La sentenza impugnata, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dagli appellanti, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio e prendendo a tal fine in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria proposta dal Fallimento, che NOME COGNOME aveva utilizzato ‘risorse proprie della RAGIONE_SOCIALE per far fronte ad un debito di altra società del RAGIONE_SOCIALE senza alcun vantaggio, né diretto né indiretto ‘, e avendo ‘destinato’ la somma di €. 250.000 ‘per una finalità estranea alla società’,
2.9. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento che i ricorrenti non hanno utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, come detto, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) con la precisa esposizione in ricorso (come imposto dall’ art. 366 n. 6 c.p.c.) dei fatti storici, principali o secondari, controversi tra
le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come parimenti esposto in ricorso) dal testo della sentenza stessa o (più probabilmente) dagli atti del processo, dei quali, però, la corte d’appello abbia del tutto omesso l’esame nonostante il loro carattere decisivo, nel senso che, ove percepiti (o, rispettivamente, esclusi), avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da escludere il fondamento materiale della domanda proposta dal Fallimento.
2.10. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che il convenuto, nella qualità di amministratore della società poi fallita, aveva utilizzato colposamente ‘risorse proprie della RAGIONE_SOCIALE per far fronte ad un debito di altra società del RAGIONE_SOCIALE senza alcun vantaggio, né diretto né indiretto ‘ e che aveva, dunque, ‘destinato’ la somma di €. 250.000 ‘per una finalità estranea alla società’, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, l a decisione che la corte d’appello ha conseguentemente assunto, e cioè, in ragione della violazione dei suoi doveri ‘di amministrare con diligenza, non operare in conflitto di interessi, gestire l’impresa con l’unico fine di attuare l’oggetto sociale ‘ e della illecita distrazione così operata della somma di €. 250.000,00 dal patrimonio sociale, la condanna di NOME COGNOME al pagamento, in favore del Fallimento, di una somma di pari importo a titolo di risarcimento dei danni.
2.11. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che la natura contrattuale della responsabilità dell’ amministratore nei confronti della società comporta, tra l’altro, che, ‘ a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della società, ovvero con riguardo all’improprio utilizzo di giacenza di magazzino, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti
dell’amministratore – danno che comprende sia le perdite subite (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione delle suddette risorse, mentre compete all’amministratore la prova (che la corte d’appello ha, con statuizione in fatto, insindacabilmente escluso) ‘ del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali, ovvero, rispettivamente, nella puntuale utilizzazione delle merci nell’esercizio dell’attività di impresa ‘ (Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.; Cass. n. 16952 del 2016; Cass. n. 12567 del 2021).
2.12. I ricorrenti, d’altra par te, pur avendo lamentato la mancata o erronea valutazione da parte del giudice di merito del contratto preliminare stipulato tra la società poi fallita e la RAGIONE_SOCIALE, non hanno, tuttavia, provveduto né alla riproduzione né al riassunto in ricorso del relativo testo.
2.13. Ed è, invece, noto che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del motivo, non solo di indicar e esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di evidenziarne il contenuto, ma anche di trascriverlo o di riassumerlo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011).
2.14. Tale requisito, peraltro, dev’essere necessariamente assolto con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente
specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga ovvero indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (Cass. n. 29093 del 2018).
2.15. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021), se , in effetti, non dev’essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU n. 8950 del 2022).
2.16. È, pertanto, inammissibile, per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., la censura che, come quella in esame, è stata dichiaratamente fondata su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproduca il contenuto nel ricorso (Cass. SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).
2.17. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che NOME
NOME aveva distratto dal patrimonio sociale la somma di €. 250.000,00 e lo ha, pertanto, condannato al pagamento, in favore del Fallimento, di una somma di pari importo a titolo di risarcimento dei danni, omettendo, tuttavia, di considerare che: – la vendita dell ‘ immobile è risultata tutt ‘ altro che dannosa per la società, che ha realizzato un utile di esercizio derivante proprio dalla vendita; – il bene ha avuto, infatti, un costo pari a €. 445.000,00, mentre la RAGIONE_SOCIALE è riuscita a vendere l ‘ immobile per un milione di euro, con un guadagno netto di circa 500.000,00 euro.
2.18. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, non tratta, nei termini esposti dai ricorrenti, le questioni indicate dagli stessi: i quali, dal loro canto, a fronte di tale lacuna, non hanno adempiuto all ‘ onere, che grava su di loro a pena d ‘ inammissibilità della censura, non solo di allegare l ‘ avvenuta deduzione delle questioni non trattate innanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso in cassazione, di indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
2.19. I motivi del ricorso per cassazione possono, infatti, investire solo le questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, non potendo, per contro, riguardare nuove questioni di diritto (anche se rilevabili d ‘ ufficio) se le stesse, come quella esposta, postulano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito e, come tali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001).
2.20. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell ‘ art. 2901 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli atti dispostivi compiuti da NOME COGNOME in favore degli altri convenuti erano revocabili sul rilievo che questi ultimi, in ragione del vincolo di parentela esistente tra gli stessi, erano a conoscenza del pregiudizio arrecato da tali atti, omettendo, tuttavia, di considerare che: – il Fallimento, che all ‘ epoca del compimento di tali atti non era creditore nei confronti del COGNOME, non ha dimostrato la dolosa preordinazione di qu est’ultimo, e cioè che l’alienazione del suo unico immobile era stata compiuta al solo fine di precostituirsi una situazione d’insolvenza in vista della successiva assunzione dell’obbligazione ; – il solo vincolo di parentela, del resto, non può essere considerato come sintomatico della conoscenza da parte dell ‘ acquirente dell ‘ esistenza di un pregiudizio conseguente alla vendita, soprattutto se intercorsa tra un soggetto che ricopre anche la qualifica di legale rappresentante di una società e i figli che sono totalmente estranei alla compagine sociale.
2.21. Il motivo è infondato in entrambe le censure in cui si articola.
2.22. Intanto, quanto alla prima, dev’essere ribadito il principio per cui l’ art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguente irrilevanza, ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, dei normali requisiti di certezza, liquidit à ed esigibilit à del cr edito vantato dall’attore: anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso ed oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, è , pertanto, idoneo, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (compreso il reato: Cass. n. 4668 del 2023), a determinare l’insorgere, in
capo all’attore, della qualità di creditore che lo abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619 del 2016; Cass. n. 1893 del 2012; conf., Cass. n. 1593 del 2020, Cass. n. 11121 del 2020; Cass. n. 5746 del 2022; Cass. n. 15275 del 2023).
2.23. Il titolare di credito eventuale, qual è, in particolare, il credito soggetto ad accertamento giudiziale ancora in corso, è , dunque, legittimato a tutelare la garanzia patrimoniale del suo debitore mediante l’esercizio dell’azione revocatoria prevista dal l’art. 2901 c.c., fermo restando, naturalmente, che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non pu ò essere portata ad esecuzione finch é l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855 del 2014) ovvero non risulti da un titolo esecutivo, secondo le norme in tema di espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 s. c.p.c.).
2.24. La corte d’appello , lì dove ha ritenuto che il Fallimento, quale titolare del credito risarcitorio azionato nei confronti del convenuto NOME COGNOME, era legittimato (pur se tale pretesa era ancora eventuale perché oggetto di accertamento giudiziale in corso) alla proposizione dell’azione di revoca ordinaria degli atti di disposizione compiuti da quest’ultimo successivamente all”operazione’ che ha fondato l’obbligazione dello stesso di risarcire i danni conseguentemente arrecati alla società poi fallita, si è, dunque, attenuta ai principi esposti e, come tale, si sottrae alle censure espresse sul punto dai ricorrenti.
2.25. Quanto alla seconda censura, se è vero che, in linea di principio la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 2729 c.c. sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini
dell ‘ inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (Cass. n. 25889 del 2025), resta, tuttavia, necessario, ‘ per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimità, nei termini sopra evidenziati dell ‘ integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ .’, che (a differenza di quanto dedotto in ricorso) ‘ vi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale ‘, dovendosi intendere come tale, ‘secondo la migliore teoria epistemologica ‘, la ‘proposizione ‘ di una ‘conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta ‘ (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
2.26. L ‘ individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere, tramite l ‘ applicazione delle menzionate regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono, invece, all ‘ ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità.
2.27. La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito, tutte le volte in cui (come nel caso in esame) ‘ si concreta ‘: -‘ o in un ‘ attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell ‘ applicare il ragionamento presuntivo )’; -‘ o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito’ (e
ciò ‘ tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali’ ), ‘ sfugge ‘, per contro, ‘ al concetto di falsa applicazione ‘ dell’ art. 2729, comma 1°, c.c..
2.28. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell ‘ art. 360 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell ‘ art. 2729, comma 1°, c.c.) ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta.
2.29. Tale sindacato, tuttavia, a fronte dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis , risulta percorribile solo qualora (a differenza del caso in esame) si denunci che il giudice di merito abbia omesso l ‘ esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto, ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., sia puntualmente indicato e dedotto in ricorso, né potendo lo stesso esaurirsi nell ‘ omessa valutazione di una risultanza istruttoria (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione anche da Cass. SU n. 1785 del 2018).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità dei suoi motivi, è, dunque, inammissibile e come tale, pertanto, dev ‘ essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1,
comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l ‘ 11 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME