SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1686 2025 – N. R.G. 00001015 2023 DEPOSITO MINUTA 01 10 2025 PUBBLICAZIONE 01 10 2025
C.F.
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. –
Causa d’appello n.: N. R.G. 1015/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME , dell’Avv. NOME COGNOME, dell’Avv. NOME COGNOME e dell’Avv. NOME COGNOME C.F.
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf:
) e
(cf:
C.F.
), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME
PARTE APPELLATA
Oggi 01/10/2025 , alle ore 12:40 , dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, composta da:
NOME COGNOME
Presidente relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
con l’assistenza della Funzionaria addetta all’ nei locali del INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, s Per parte appellante, l’Avv. NOME COGNOME
,
Per parte appellata , l’Avv. NOME COGNOME.
Entrambi i difensori si riportano ai propri atti.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1015/2023 promossa da:
TABLE
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
TABLE
PARTE APPELLATA
avverso
la sentenza n. 1101/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12/04/2023.
CONCLUSIONI
In data 14/02/2024 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n.1101/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 12.04.2023 ed in totale accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado,
DICHIARARE l’inefficacia nei confronti di , ai sensi dell’art. 2901 cc, dell’atto di costituzione di fondo patrimonial
dell’11.06.2007 n.28847/14464 di repertorio, trascritto presso la conservatoria del R.R.I.I. di Volterra il 19.06.2007 al n.3612 REG. PART. e n.6142 REG. GEN. sul bene immobile posto in Castelfiorentino (FI), INDIRIZZO rappresentato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio di mappa 53 dalla particella 84 sub. 2, unita alle particelle 86 e 184, INDIRIZZO p. T, cat. A/3, cl. 1, cons. vani 5,5, rendita euro 369,27.
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio con distrazione a favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per la parte appellata:
Si conclude pertanto chiedendo il rigetto dell’impugnazione avanzata da e la conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n° 1101/2023 del 12.04.2023, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1101/2023 pubblicata il 12/04/2023, ha rigettato la domanda revocatoria esperita da nei confronti dei coniugi e relativamente al fondo patrimoniale dagli stessi costituito l’11.6.2007 con atto pubblico rogato dal Notaio e ha compensato integralmente le spese.
1.1 Il 1.6.2005 aveva subito un infortunio sul lavoro, quale dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, in un cantiere a Ponsacco, riportando danni alla persona gravissimi (amputazione di ampia parte della mano destra nei seguenti termini: amputazione trasnmetacarpale delle dita lunghe e amputazione del pollice alla F1 ).
Ne era nato un processo penale a carico di , quale datore di lavoro e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e di quale coordinatore della sicurezza.
Il procedimento penale, poi proseguito in sede civile, aveva avuto il seguente sviluppo:
(-) il Tribunale di Pisa, sd Pontedera, con sentenza 332/2011, aveva condannato il e il , liquidando alla parte civile un provvisionale provvisoriamente esecutiva di 50mila euro;
(-) la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1236 del 16.7.2012 , aveva (confermato la responsabilità di e) assolto
(-) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 119/2014, aveva annullato ai soli effetti civili la
assoluzione di con rinvio al giudice civile;
(-) nel giudizio di rinvio a fini civili, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1596/2016 pubblicata il 6.10.2016, aveva condannato a risarcire il danno a da liquidarsi in separata sede;
(-) la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso per cassazione di confermando la pronuncia di rinvio;
(-) il processo per la liquidazione del danno era pendente, per quanto noto, dinanzi al Tribunale di Pisa.
1.2 con atto di citazione del 1.6.2012, aveva impugnato per revocatoria ordinaria l’atto stipulato il 19.6.2007 dal e dalla moglie col quale avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi gli immobili del primo.
1.3 e si erano costituiti per resistere, contestando sotto ogni profilo la domanda.
1.4 Il processo, all’indomani della sentenza assolutoria della Corte d’Appello penale (n. 1236/2012), era stato sospeso in attesa della decisione della RAGIONE_SOCIALE; indi, era stato riassunto da con ricorso depositato il 21.10.2020.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, in quanto, pur riconoscendo l’esistenza del credito (§ 1 di pag. 6 della sentenza: sussiste un credito litigioso che concerne il risarcimento differenziale preteso da e dell’ eventus damni (§ 2 di pag. 8 della sentenza: il fondo comprende l’unico bene immobile di così ledendo la garanzia del credito), ha reputato assente la scientia damni :
Ha così motivato (pagg. 9-10):
Ritiene questo giudice che tale consapevolezza, ancorché desumibile da elementi indiziari, non sia stata provata.
Ed invero- e per come evidenziato in parte espositival’infortunio di occorse in data 1 Giugno 2005; la data di costituzione del fondo patrimoniale è del 19 Giugno 2007.
Non vi è alcun elemento probatorio, e neppure presuntivo o indiziario, per sostenere che nel predetto arco temporale il abbia avuto la consapevolezza che l’atto dispositivo andava a pregiudicare le ragioni creditorie di parte attrice, poiché dall’assenza dei predetti elementi può seriamente dubitarsi che il potesse avere anche il
semplice sospetto di essere responsabile dell’infortunio sul lavoro di
Non vi è alcuna evenienza in ordine a provvedimenti di natura penale emessi dall’autorità giudiziaria durante il periodo compreso tra la data dell’infortunio e quella della costituzione del fondo patrimoniale- quali un avviso di garanzia, un avviso di conclusioni indagini, una imputazione, un interrogatorio o altro- in forza dei quali il potesse ritenersi responsabile dell’infortunio sul lavoro di e, conseguentemente, tenuto ad una prestazione risarcitoria in favore del lavoratore.
Ad altre conclusioni ci sarebbe giunti se avesse, ad esempio, dimostrato che già vi erano delle indagini in corso che avevano individuato anche nel il responsabile dell’infortunio che lo aveva visto coinvolto.
Si vuole evidenziare che non vi può essere consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore se, ancora prima’a monte’ – manca la convinzione di essere debitore da parte di chi ha posto in essere l’atto impugnato, poiché non è stato emesso o effettuato alcun atto che faccia ragionevolmente ritenere di essere in futuro esposti ad una pretesa di risarcimento danni.
Né il doveva ritenersi senz’altro responsabile dell’evento dannoso quale responsabile della sicurezza non essendovi alcuna correlazione assoluta tra l’assolvimento di tale compito e l’infortunio sul lavoro: tanto che la Corte d’Appello di Firenze, ancorché con sentenza successivamente riformata, aveva assolto il dal reato ascrittogli con la formula per non aver commesso il fatto.
Se il punto relativo alla responsabilità del è stato valutato in modo difforme dal Tribunale di Pisa in primo grado e, successivamente, dalla Corte d’Appello di Firenze, ciò evidenzia l’elevata controvertibilità del relativo accertamento, fino al punto di corroborare la convinzione che il coordinatore della sicurezza, quando eseguì l’atto dispositivo costitutivo del fondo patrimoniale, non si reputava responsabile dell’infortunio del lavoratore e, lo si ripete, neppure poteva considerarsi debitore nei confronti di questi.
È corretto, quindi, quanto sostiene parte convenuta là dove afferma che se avesse davvero inteso arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore il fondo patrimoniale l’avrebbe costituito subito dopo l’infortunio e non dopo due anni da questo.
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
(di seguito
anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche appellati), proponendo gravame
e avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Ha, innanzitutto, sostenuto che la scientia damni sussisteva ed era stata provata.
Infatti: Non è vero che non sapesse di essere debitore di « Il coordinatore per la sicurezza, infatti, non può non conoscere la normativa relativa in materia penale e civile, così come non può non conoscere il quadro sanzionatorio complesso e severo a suo carico ed, è proprio in tale ottica che il ha contratto anche una polizza assicurativa per la responsabilità professionale al fine di tutelarsi, come dimostra la documentazione prodotta in causa dallo stesso. » (appello, pag. 9).
In sostanza, l’infortunio era così grave da mettere chiunque sull’avviso, compreso che sussisteva una responsabilità.
Inoltre, « vi è la prova che anche nell’immediatezza del fatto sia stato riscontrato una condizione generale del cantiere pessima che ha comportato la contestazione di ben 27 infrazioni da parte dell’ come accertato nella sentenza del Tribunale di Pisa. Giudice Dr. COGNOME a pag.9 del doc.n.1 allegato atto di citazione: ‘le ‘cattive condizioni’ apparivano una caratteristica generale di tutto il cantiere e non solo della betoniera, se si considera che l’ ha rilevato 14 infrazioni al dpr 164/56; 10 infrazioni al dpr 547/55, 2 al dpr 303/56, 1 al d.lgs 277/91…’. » (pagg. 10-11). Part Part
Non era vero che l’elevata controvertibilità dell’accertamento giudiziale potesse giustificare la assenza di scientia damni : in realtà, l’unica sentenza che aveva escluso la colpevolezza del era stata quella d’appello, mentre il Tribunale e la Corte di Cassazione l’avevano accertata
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall’APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, e
nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese del grado.
3.1 Essi sostengono la motivazione del primo giudice, rimarcando ancora una volta il lungo lasso di tempo passato fra l’evento dannoso (2005) e l’atto impugnato (2007).
Sulla controvertibilità dell’accertamento della responsabilità di asseriscono che « il Tribunale di Livorno, in veste di Giudice del Lavoro, chiamato a decidere sulla domanda di rivalsa INAIL nei confronti dei presunti responsabili dell’infortunio sul lavoro, condannava l’impresa edile e escludeva invece qualsiasi responsabilità del con motivazione chiara, logica e incontrovertibile. ‘Nel presente processo l’INAIL ‘scrive il Giudice del lavoro nella sentenza del 24.10.2019 a definizione della causa civile n° 1133/2016 citata ‘ non ha dimostrato che l’infortunio sia imputabile a colpa del ‘ E ancora… ‘ non è previsto che il coordinatore debba esercitare una costante e puntuale sorveglianza su ogni fase dell’attività lavorativa, né che debba essere presente sul cantiere quotidianamente’ »; questa sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, sezione lavoro, con sentenza n. 564/2021 pubblicata il 9.9.2021, impugnata in Cassazione, ove pende.
3.2 Infine, riprendendo il tema della esistenza del credito, sostengono che ormai sarebbe stato pressoché risarcito: « Tace invece l’appellante come le aspettative risarcitorie dell’attore sono completamente soddisfatte e comunque garantite dal pagamento ricevuto dalla compagnia assicurativa della RAGIONE_SOCIALE per € 260.000,00, dalla polizza assicurativa della sia già azionata dall’Ing. per € 1.000.000,00, anche tenuto conto del cd. differenziale rispetto alle somme già erogate dall’INAL per complessivi € 689.926,81. » .
All’udienza di prima comparizione dinanzi all’Istruttore ( 14.2.2024), le parti, interpellate dal giudice, hanno così dedotto in merito al residuo credito vantato dall’appellante:
L’Avv. COGNOME [n.d.r.: per , interpellata dal giudice, fa presente che la causa di risarcimento del danno è in corso di istruttoria e che le residue pretese di attengono al danno differenziale, essendovi state provvidenze INAIL e pagamenti parziali dell’assicurazione del datore di lavoro. Fa presente che la compagnia del contesta la copertura assicurativa.
L’Avv. COGNOME [n.d.r.: per e conferma quanto dichiarato dall’Avv. COGNOME. Per quanto riguarda il danno residuo, insiste nella tesi, già esposta, che le somme già ricevute dall’appellante hanno integralmente soddisfatto il suo credito risarcitorio che
quindi non esiste più.
Indi, alla udienza del 5.1.2025 l’Istruttore ha fatto precisare le conclusioni e ha rinviato per la discussione, con termine per note conclusionali, versate nel fascicolo.
La causa è decisa oggi a seguito di discussione orale, come in precedente porzione di verbale.
L’appello è fondato e va accolto.
5. Il preliminare tema della sussistenza, a oggi, di un credito risarcitorio non soddisfatto, che gli appellati hanno rimesso in discussione e che non è coperto da giudicato interno, va risolto ancora una volta in favore dell’appellante.
Gli appellati, nella comparsa conclusionale, insistono con l’affermare che ha ormai ricevuto tutto quanto a lui spettante quale ristoro dell’infortunio sul lavoro del 2005 , come risulterebbe dalla c.t.u. (compresa una integrazione sulla capacità lavorativa specifica) svolta nella causa civile risarcitoria n. 151/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, ‘ ormai in fase decisionale ‘ (ivi, pag. 15), in base alla quale si dovrebbe escludere qualsiasi ulteriore danno differenziale.
In realtà, le mere conclusioni del c.t.u. sulla situazione medico legale di non consentono al giudice di questo processo di apprezzare l’inesistenza di un danno differenziale non coperto dalle somme già percepite dall’infortunato; e, la stessa difesa appellata, formula la sua eccezione sul punto in modo generico, senza cioè essere in grado di sviluppare un calcolo preciso che, in base a dati documentati, attesti la sostanziale estinzione del credito risarcitorio; sì che la sentenza attesa nel processo n. 151/2021 possa essere qui agevolmente anticipabile nel suo contenuto.
Al contrario, la pretesa risarcitoria azionata per credito differenziale rispetto alle provvidenze INAIL, come specificata nel ricorso ex art. 409 c.p.c., che ha dato avvio alla causa n. 151/2021 (in produzione , costituisce qui un credito litigioso, che, come giustamente già affermato dal Tribunale e sostenuto dall ‘appellante , a oggi sussiste, ciò che
conferma la persistenza della legittimazione di e l’esistenza di un credito utilmente deducibile con l’azione revocatoria (Cass. SSUU 9440/2004 e succ.).
La scientia damni , negata dal primo giudice, è invece da considerarsi sussistente e dimostrata.
6.1 In primo luogo, la distanza temporale fra l’infortunio (2005) e l’atto (2007), non ha alcun significato favorevole agli appellati; valendo semmai, contro le loro ragioni, a conclamare l’anteriorità del credito, sorto al momento dell’illecito, rispetto alla disposizione patrimoniale.
Non v’era alcuna necessità, postulata invece dal Tribunale, di atti giudiziarî che evocassero espressamente la responsabilità di affinché questi fosse messo sull’avviso di un suo possibile coinvolgimento, dal momento che, come condivisibilmente dedotto dalla difesa appellante, l’infortunio era particolarmente grave e chiamava immediatamente in causa quale coordinatore della sicurezza.
Se, cioè, in un cantiere un operaio addetto a lavorazioni manuali (che lo mettono a contatto con una impastatrice per cemento) perde una mano, ritiene il collegio che il coordinatore della sicurezza, secondo l’ id quod plerumque accidit , è immediatamente consapevole, proprio per il suo ruolo (che gli imporrebbe di fare tutto quanto possibile per evitare simili fatti), che la sua responsabilità è ampiamente postulabile e sarà senza alcun dubbio vagliata.
Consapevolezza che, tenuto conto dei tempi di accertamento del reato, non viene certo meno dopo due anni sol perché non vi sono stati ancora atti formali dell’A.G. –
6.2 Non è vero, come sostiene il Tribunale, che non vi sia prova dell’esistenza di un’indagine, perché è pacifico e documentato dagli atti versati in causa che dovette ricorrere immediatamente all’ausilio dei sanitarî, venendo trasportato al pronto scorso dell’Ospedale di Pontedera, non potendo essere altrimenti, vista l’entità della mutilazione. Sanitarî i quali, come ovvio, avevano l’obbligo di denunciare il fatto, come anche in quanto coordinatore della sicurezza (ruolo che implica una buona conoscenza di questi possibili snodi), sapeva.
Pertanto, l’affermazione del Tribunale che non avesse contezza d’essere debitore di non potendo immaginare, per gli elementi di cui disponeva nel 2007, che
qualcuno avrebbe poi predicato la sua responsabilità è da rifiutare decisamente, sussistendo tutti gli elementi indiziarî passati in rassegna che conclamano l’esatto contrario.
6.3 Di scarso rilievo è anche la circostanza che in appello (penale) fosse stato scagionato.
Infatti, la sentenza era sbagliata ed è stata (a fini civili) cassata; laddove già il Tribunale penale aveva correttamente affermato la responsabilità del sicché l’affermazione del primo giudice in merito a una elevata controvertibilità della questione della responsabilità di non può in alcun modo essere condivisa.
Al in particolare, era stata ascritta la violazione dell’art. 5 co. 1^ lett. a) D. Lgs 496/1996 per avere fatto lavorare con un macchinario miscelatore per calcestruzzo in carenti condizioni di manutenzione, il cui interblocco di sicurezza (che avrebbe dovuto attivare una griglia di protezione che impedisse che le mani potessero andare a contatto con gli ingranaggi) era stata messa fuori uso (dall’imputazione: ‘ in quanto avvolto completamente da nastro isolante ‘) .
In buona sostanza, l’operaio s’è gravemente ferito perché il dispositivo di protezione (interblocco di sicurezza) era stato volutamente disattivato; per di più in un modo talmente pedestre (nastro isolante) da essere agevolmente visibile a quei controlli che era compito specifico di compiere.
La Corte di Cassazione, nella sentenza (n. 119/2014) che ha annullato a fini civili quella d’appello , ha rimarcato, smentendo la Corte d’Appello (che aveva reputato che non competesse a eseguire controlli come quelli di cui si discute), che il coordinatore alla sicurezza era titolare di una posizione di garanzia che comprendeva i compiti specifici di adeguare il piano di sicurezza, di vigilare sul suo rispetto e di sospendere le lavorazioni in caso di pericoli; e che, nel caso di specie, come ricostruito in fatto dai giudici di merito, era ovvio che non vi avesse adempiuto, dal momento che ‘… la manomissione dell’interblocco di sicurezza della betoniera era esistente da tempo, perché il era pieno di polvere e cemento e la macchina, pur nuova, era in pessime condizioni di manutenzione (in realtà, l’intero cantiere era in pessime condizioni, tanto che furono elevate molte contravvenzioni …’ (ivi. pag. 8).
Pertanto, riprendendo tema già trattato, già all’indomani dell’infortunio, non aveva alcun bisogno di espliciti provvedimenti giudiziali per ipotizzare una propria responsabilità, della quale -quanto meno a livello di probabilità -era perfettamente
consapevole, per la conoscenza che aveva, in fatto, dello stato assai degradato del cantiere e, in particolare, del blocco del sistema di sicurezza, e, in diritto, dei propri doveri professionali. A meno che non si intenda sostenere che nulla sapeva di come fosse messo il cantiere e di come fosse usata la betoniera, perché non aveva svolto alcun controllo, il che, però, rafforzerebbe la sua responsabilità e, quel che qui conta, anche la consapevolezza delle proprie mancanze.
6.4 Deve concludersi che, quando nel 2007 il ha costituito il fondo patrimoniale, egli avesse una consapevolezza piena della sua esposizione debitoria, quale responsabile (o corresponsabile del fatto), verso
Tanto basta a integrare il requisito della scientia damni in capo al disponente (Cass. sez. 1^ civ. ord. 2.4.2021 n. 9192 rv 661147-01: « In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della “scientia damni” richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell’insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto. »); a nulla rilevando la posizione della trattandosi di atto a titolo gratuito; fermo restando che il rapporto di coniugio fa presumere, in difetto di elementi contrarî, una sua conoscenza dei fatti che riguardavano la responsabilità del marito.
Poiché , dunque, non è contestato l’ulteriore elemento dell’ eventus damni , già motivatamente riconosciuto dal Tribunale (sul rilievo che nel fondo è confluito l’unico bene immobile del , la domanda revocatoria va accolta.
Le spese dei due gradi, per effetto della riforma e della piena soccombenza degli appellati, sono a loro carico.
Esse, vista la nota prodotta, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso e ciò in quanto il credito (litigioso) residuo, a tutela del quale la revocatoria è esperita, è allo stato illiquido, dipendendo dalla istruttoria svolta nella causa n. 151/2021 già citata.
Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, oltre accessori di legge.
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori di legge
Si accoglie rituale istanza ex art. 93 c.p.c.-
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
in accoglimento dell’appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. 1101/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12/04/2023, in sua totale riforma:
1.a) dichiara inefficace nei confronti di ai sensi dell’art.
2901 c.c., la costituzione di fondo patrimoniale stipulata da
e
con atto rogato l’11.6.2007 dal Notaio n. 28847/14464 di repertorio, trascritto presso la conservatoria del R.R.I.I. di Volterra il 19.6.2007 al n.3612 REG. PART. e n.6142 REG. GEN. sul bene immobile posto in Castelfiorentino (FI), INDIRIZZO rappresentato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio di mappa 53 dalla particella 84 sub. 2, unita alle particelle 86 e 184, INDIRIZZO p. T, cat. A/3, cl. 1, cons. vani 5,5, rendita euro 369,27;
1.b) condanna e in solido, a rimborsare a le spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi in favore dei procuratori antistatarî Avv. NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME;
2. condanna e in solido, a rimborsare a le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi in favore dei
procuratori antistatarî Avv. NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME
Firenze, 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.