Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20956 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20956 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19984/2023 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE SIENARAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro NOME COGNOMEintimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4535/2023 depositata il 22/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
–NOME COGNOME ha fatto da fideiussore ad alcune sue società, che avevano in essere conti correnti con alcune banche.
Nel corso del rapporto, il COGNOME ha costituito un fondo patrimoniale insieme alla moglie, NOME COGNOME fondo nel quale ha fatto confluire alcuni suoi beni immobili.
E’ stata dapprima Unicredit, tra i creditori delle società garantite, ad agire verso i due coniugi per la revocatoria del fondo patrimoniale, davanti al Tribunale di Roma. In seguito, in quel giudizio, è intervenuta MPS, a sua volta creditrice, e sempre per
ottenere la revocatoria del fondo; stessa cosa ha fatto Unicredit, questa volta per un altro diverso credito, nonché RAGIONE_SOCIALE
1.1. -Il Tribunale ha accolto tutte le domande ed ha dunque dichiarato l’inefficacia del fondo nei confronti di tutti i creditori in causa.
1.2. -I due coniugi hanno proposto appello, -nel relativo giudizio è rimasta contumace RAGIONE_SOCIALE -mentre sono intervenuti alcuni cessionari, ed in particolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di Unicredit.
Il giudice di appello ha dichiarato inammissibili gli interventi di RAGIONE_SOCIALE (tramite RAGIONE_SOCIALE) e di Dovalue, mandataria di RAGIONE_SOCIALE. Ha dichiarato dunque contumaci MPS ed Unicredit, sul presupposto che l’eventuale successione dei cessionari non fa venire meno la legittimazione del cedente, che dunque doveva costituirsi in giudizio.
Nel merito ha confermato la decisione di inefficacia del fondo patrimoniale.
1.3. -Propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati da memoria, i coniugi COGNOME e COGNOME
Resiste con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, la società RAGIONE_SOCIALE
Resiste ad entrambi i ricorsi con controricorso e memoria la società RAGIONE_SOCIALE
Ragioni della decisione
-Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunziano omesso esame di un fatto controverso e rilevante, oltre che violazione dell’articolo 2901 c.c. e dell’articolo 2967 c.c.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il credito fosse sorto anteriormente all’atto oggetto di revoca,
laddove al momento della costituzione del fondo non vi era credito alcuno, come emergente dagli atti.
Lamentano che la corte di merito ha erroneamente ritenuto provato un fatto che era onere dei creditori provare, e che diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello tale fatto era stato da essi contestato, sicché al momento della costituzione del fondo, non poteva aversi, non essendo il credito ancora sorto, consapevolezza da parte loro di ledere i diritti dei creditori.
Il motivo è infondato.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”); l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (v. Cass. 3676/2011; Cass. 20376/2015; Cass. 762/2016; Cass. 10522/2020)
E dunque è pacifico che qui le revocatorie sono fatte valere in relazione alla qualità di fideiussore del ricorrente COGNOME e che dunque il debito di costui (da fideiussione) deve farsi risalire a prima dell’atto di disposizione, anteriore a questo essendo, per l’appunto, la fideiussione.
Con ogni conseguenza in ordine all’elemento soggettivo.
-Con il secondo motivo i ricorrenti in via principale denunziano omesso esame dell’esistenza di altri beni e dunque della capienza del patrimonio, con conseguente non dannosità del fondo patrimoniale. In altri termini, dagli atti risultava, e ne era stata fatta questione, con la conseguenza che il fatto era controverso, che esistevano altri beni, capaci di soddisfare il credito, e che tale esistenza neanche era stata contestata dalla controparte.
Il motivo è inammissibile.
La ratio della decisione impugnata è che non è stata fornita prova del valore effettivo di quei beni.
Dunque, la loro esistenza era accertata, ma non il loro valore.
Questa ratio qui non risulta dagli odierni ricorrenti contestata.
I medesimi non hanno invero dato prova di avere allegato il valore, e che tale allegazione e la questione oggetto della medesima siano state pretermesse dalla corte di merito.
-Con il terzo motivo denunziano omesso esame e motivazione illogica, per avere la corte di merito preso in considerazione la capienza solo del loro patrimonio, laddove se avesse considerato anche il patrimonio delle società garantite, e dunque dei debitori in solido, si sarebbe accertato che esso era capiente, e vi erano in atti le prove, con la conseguenza che quindi la costituzione del fondo patrimoniale non arrecava danno alcuno ai creditori.
Il motivo è inammissibile.
Esso presuppone un diverso accertamento dei fatti, rispetto a quello effettuato dai giudici di merito, quanto alla capienza del patrimonio residuo (cioè al netto dei beni vincolati nel fondo).
Merita però osservare che ‘nel caso in cui l’azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'”eventus damni” dev’essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell’intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua
condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti’ (Cass. 25883 /2023).
Il che vale a maggior ragione nel caso in cui la revocatoria sia come nella specie proposta nei confronti di uno solo dei debitori in solido, in tal caso contando solo il patrimonio del medesimo, e non anche quello degli altri debitori.
4. -Con il quarto motivo denunziano violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dunque omessa pronuncia su una specifica domanda.
Lamentano non essersi invero considerato che hanno sin dal primo grado domandato che l’inefficacia dell’atto fosse limitata all’ampliamento del fondo, ossia agli atti, successivi alla costituzione, che hanno comportato ampliamento del fondo patrimoniale, mediate ulteriori conferimenti.
Lamentano che il giudice di prime cure non ha pronunziato al riguardo, e che la corte di secondo grado ha rigettato il gravame al riguardo interposto affermando che invece il Tribunale, dichiarando l’inefficacia ‘degli atti’ compiuti, senza alcuna specificazione, aveva inteso dichiarala rispetto a tutti, ha implicitamente rigettato la domanda.
Lamentano che tale affermazione è invero erronea, in quanto il Tribunale non ha fatto alcun riferimento alla domanda subordinata, segno che non l’ha presa in considerazione, non già che ha implicitamente rigettato la medesima.
Il motivo è inammissibile.
La corte di merito ha in realtà risposto al motivo di impugnazione interpretando la decisione di primo grado come contenente un implicito rigetto.
Anche intendendo la censura come contestazione di tale interpretazione, la relativa inammissibilità discende dalla mancanza di elementi idonei nel senso dell’erroneità dell’interpretazione che
la Corte di appello ha ritenuto di dare della decisione di primo grado.
E’ infatti principio di diritto che ‘nell’ipotesi in cui il giudice d’appello rigetti il gravame proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella dell’appellante, ma conforme a diritto, non si ha violazione dei principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. ed il soccombente, se intende ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ha l’onere di proporre specifica e valida impugnazione della lettura della sentenza di primo grado adottata dal giudice di appello, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse’ (Cass. 20392/2024).
Il ricorso principale va dunque rigettato.
5. -Con unico motivo la ricorrente in via incidentale Siena RAGIONE_SOCIALE, per tramite di RAGIONE_SOCIALE, denunzia violazione degli articoli 111, 112, 115 c.p.c.
Siena NPL 2018 è intervenuta nel giudizio in quanto cessionaria del credito.
La corte di merito ha peraltro ritenuto che la società non abbia dimostrato la sussistenza di una valida cessione del credito in suo favore, avendo depositato l’avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da cui non è dato evincersi che tra i crediti ceduti in blocco rientrasse quello oggetto di causa.
A tale ratio la ricorrente incidentale obietta: che nessuna delle parti in causa ha contestato la sua legittimazione, ossia il fatto che fosse cessionaria del credito, e ciò basta a dimostrare la qualità di cessionaria; che l’indicazione della categoria del credito è sufficiente a dimostrare che quello vantato, rientrando, per l’appunto, nella categoria, è compreso nella cessione.
Il motivo è infondato.
La questione se il credito fatto valere in giudizio fosse incluso in quelli ceduti in blocco comporta un accertamento in fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Se la prova della inclusione del credito in quelli ceduti blocco può in effetti consistere nella indicazione della tipologia del credito e nella riferibilità di quello in contestazione a quella tipologia (Cass. 17994/ 2023), va d’altro canto considerato che al giudice di merito deve essere consentito verificare se per l’appunto sia possibile istituire quel riferimento.
Orbene, nella specie tale verifica è stata effettuata dai giudici di merito, e all’esito di tale verifica il giudice di merito ha escluso che il credito de quo fosse incluso tra quelli oggetto della cessione in blocco in argomento.
All’infondatezza nei suindicati termini dei motivi dei ricorsi, in via principale e incidentale, consegue il rigetto dei medesimi.
Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Imprebanca e a solidale carico dei ricorrenti -in via principale e incidentale -seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. C ondanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/6/2025.