Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30578 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso 17870/2020 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, INDIRIZZO
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30578 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 551/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Cons. NOME COGNOME
Rilevato che
La società RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito dai coniugi in data 13/5/2009 su 17 immobili di loro proprietà, atto ritenuto pregiudizievole alle ragioni creditorie; allegò che il fondo era stato stipulato in coincidenza con l’inizio dell’ina dempimento da parte del COGNOME all’obbligazione del pagamento delle rate di leasing relative ad una imbarcazione usata da diporto concessa in leasing dalla società per il corrispettivo complessivo di € 3.536.382,30; a seguito del reiterato inadempimento del COGNOME all’obbligazione del pagamento delle rate, inadempimento ammontante già ad € 663.354,47, la società concedente aveva attivato una clausola risolutiva espressa ed aveva contestualmente chiesto di essere garantita del rientro delle somme spese per il leasing specie a fronte del rischio costituito dalla segregazione dei beni del debitore in fondo patrimoniale con la conseguente sottrazione dei medesimi alla garanzia del credito;
si costituirono in giudizio i coniugi COGNOME e COGNOME eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Padova in favore di quello di Treviso e la carenza di interesse ad agire dell’attrice; rappresentarono altresì che il COGNOME aveva ceduto il contratto di locazione in data 31/3/2011 e che, pertanto, era divenuto responsabile unicamente in via sussidiaria delle obbligazioni relative al contratto ceduto, dovendo essere dapprima escussa la debitrice principale;
il Tribunale adito accolse la domanda di revocatoria e dichiarò inefficace l’atto costitutivo del fondo patrimoniale condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore della società attrice;
a seguito di appello del COGNOME e della COGNOME la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 14/2/2020, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alle spese del grado;
avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
ha resistito la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dei canoni legali di interpretazione contrattuale ex art. 1362 c.c. e ss. con riferimento all’art. 18 del contratto di leasing 29/2/2008 e all’art. 10 del contratto di cessione del leasing 31/3/2011- i ricorrenti lamentano che la corte del gravame, nell’escludere che vi fosse un’espressa volontà delle parti nel senso di individuare il foro esclusivo in quello di Treviso e non anche in quello di Padova, ha v iolato le norme sull’interpretazione delle clausole contrattuali dalle quali avrebbe dovuto desumere, invece, proprio la volontà delle parti di individuare in modo esclusivo il foro di Treviso; ove avesse privilegiato il criterio dell’interpretazione lette rale sarebbe certamente giunta ad una opposta conclusione;
il motivo è infondato.
Risponde a a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l’espressione ‘per qualsiasi controversia’ , così come la stessa individuazione di un foro territoriale effettuata dalle parti, non è
sufficiente a radicare il foro esclusivo, dovendo sussistere una enunciazione espressa che non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari;’ l a designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non è idonea ad individuare un foro esclusivo ‘ (Cass., 6 -2, n. 18707 del 4/9/2014; Cass., 6-3, n. 1838 del 25/1/2018);
con il secondo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -inapplicabilità dell’art. 33 c.p.c. i ricorrenti lamentano che la sentenza ha erroneamente ritenuto la derogabilità del foro convenzionale per ragioni di connessione ai sen si dell’art. 33 c.p.c. con riguardo alla convenuta COGNOME; il giudice, nell’invocare la peculiarità della posizione processuale della moglie del COGNOME, non avrebbe considerato che il cumulo soggettivo creatosi nel giudizio de quo era soltanto una conseguenza del fatto che l’azione revocatoria del fondo patrimoniale poteva essere azionata necessariamente nei confronti di entrambi i coniugi che lo avevano istituito; dunque la sentenza avrebbe errato nel ravvisare una ragione di connessione sostanziale che, invero, non sussisteva, essendo la COGNOME estranea ad ogni rapporto debitorio;
il motivo è infondato.
La corte di merito ha, sul punto, affermato che la COGNOME non risulta parte del contratto di leasing e della successiva scrittura di
subentro contenenti le clausole richiamate da controparte; ne deriva che dette clausole non possono essere ritenute vincolanti nei confronti della stessa originariamente convenuta in primo grado non in relazione ai contratti di leasing e successiva scrittura di subentro ma in relazione all’azione revocatoria azionata dall’attrice RAGIONE_SOCIALE in ordine alla costituzione del fondo patrimoniale.
Ne consegue che RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto convenire la COGNOME se non avanti il Tribunale di Padova; la statuizione è del tutto conforme al consolidato indirizzo di legittimità secondo cui ‘il foro convenzionale, traendo la fonte ed i limiti della sua efficacia dall’accordo delle parti, sol nei confronti delle quali può pertanto operare ex artt. 1321 e 1372 c.c. in relazione all’art. 28 cpc non produce effetti rispetto ai terzi e non è vincolante né opponibile nei confronti di chi, essendo rimasto e straneo a quell’accordo, non può essere assoggettato come convenuto o come attore nel processo, ad altre regole determinative della competenza se non a quelle fissate dalla legge. Nessuna rilevanza assume il fatto che il terzo abbia, per la complessità della situazione dedotta in giudizio la qualità di litisconsorte necessario, giacché il disposto dell’art. 33 cpc per avere contenuto derogatorio rispetto agli ordinari criteri determinativi della competenza non è suscettibile di applicazione analogica in relazione al foro convenzionalmente pattuito’ (Cass., 2, n. 7896 del 28/9/1994; Cass., 2, n. 1962 del 22/2/2000);
con il terzo motivo di ricorso -violazione e/o falsa applicazione di nome di diritto e in particolare dei criteri di interpretazione ex art. 1363 e ss. oltre che dell’art. 1408 c.c. – i ricorrenti lamentano che la sentenza ha erroneamente ritenuto che, per effetto della cessione del contratto di leasing, il COGNOME si sia obbligato in solido con la società RAGIONE_SOCIALE all’adempimento delle obbligazioni del contratto di leasing con espresso
esonero di RAGIONE_SOCIALE dall’onere della preventiva escussione. La Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare l’intero tenore dell’art. 5 del contratto secondo cui la società RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME avevano assunto una funzione di reciproca garanzia con riferimento a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing e avrebbe dovuto escludere la loro posizione di coobbligati in solido affermando piuttosto la conseguente necessità della preventiva escussione del debitore principale;
il motivo è inammissibile.
At tenendosi proprio a quanto disposto dall’art. 5 del contratto, la Corte d’appello ha ritenuto che, avendo l’azione revocatoria la funzione specifica di ricostituire la garanzia generica del creditore a norma dell’art. 2740 c.c., ciò vale sia per il patrimo nio del debitore che del suo garante; poiché detta azione presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua concreta esigibilità essa è esperibile anche nei confronti del ‘cedente non liberato’ ex art. 1408 c.c. a prescindere dalla natura della sua obbligazione; questa specifica ratio decidendi non risulta espressamente censurata dalla ricorrente, con il quarto motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. quanto alla valutazione dell’ eventus damni con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti lamentano che la corte del merito non ha rilevato l’assenza del requisito oggettivo dell’azione revocatoria;
con il quinto motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. quanto alla valutazione dell’elemento soggettivo con riguardo all’art. 360 co.1 n. 3 c.c.contestano che la corte del merito non ha accertato la dolosa preordinazione del pregiudizio da parte del debitore;
con i suindicati motivi i ricorrenti prospettano invero una rivalutazione del materiale istruttorio volta a negare la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria: quanto all’elemento oggettivo, eventus damni, la corte di merito ha asseritamente errato nel ritenere che il credito di RAGIONE_SOCIALE verso il COGNOME fosse sorto con il contratto di leasing e non anche con la cessione del contratto; se avesse fatto riferimento a tale diverso momento temporale avrebbe escluso il pregiudizio alle ragioni credit orie; quanto all’elemento soggettivo la Corte del gravame avrebbe errato nel non richiedere la prova del dolo specifico del debitore al fine di radicare l’azione revocatoria ed avrebbe altresì errato nel ricorrere ad argomenti presuntivi al fine di dimostrare la consapevolezza del pregiudizio;
i motivi sono inammissibili, in quanto attinenti al merito di merito e contrastanti con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, per ritenere integrato l’ eventus damni, è sufficiente che l’atto abbia determinato o aggravato il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito mediante una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio stesso, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass., 3, n. 12901 del 26/6/2020 e Cass., 3, n. 16221 del 18/6/2019);
quanto all’elemento soggettivo la Corte del gravame ha ribadito l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza della dolosa preordinazione, non è necessaria la volontà del debitore (alla data della stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione. Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente il dolo generico sostanziatosi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori.
L ‘animus nocendi richiesto dall’azione revocatoria è infatti da ritenersi sussistente in relazione all’insorgenza di un pregiudizio, da
intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo (Cass., n. 19131 del 23/9/2004; Cass., 2, n. 2748 del 11/2/2005; Cass., 3, n. 966 del 17/1/2007; Cass., 3, n. 15310 del 7/7/2007; Cass., 3, n. 13343 del 30/6/2015; Cass., 1, n. 9192 del 2/4/2021);
all ‘inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 15.200 (di cui € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15% , in favore della controricorrente.
A i sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione