Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10299 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in PESARO INDIRIZZO DOMICILIO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2026/2023 depositata il 16/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 13/12/2023, NOME COGNOME e COGNOME impugnano avanti alla Suprema Corte di Cassazione la sentenza n. 2026/2023 resa dalla Corte di Appello di Bologna, pubblicata in data 16/10/2023 e notificata in data 17/10/2023, a conclusione del giudizio di appello conclusosi con la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, che aveva accolto la domanda principale di revocatoria ex art. 2901 c.c. spiegata dall’allora Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE L’intimata RAGIONE_SOCIALE cessionaria del credito ceduto in blocco da Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese in data 29.11.2023) in data 19/01/2024 ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria dell’11 /2/2025, per resistere in luogo dell’originaria creditrice.
La Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a. (di seguito: BAC) aveva convenuto in giudizio i succitati ricorrenti, perché venisse dichiarata, in via principale, l’inefficacia nei confronti di essa Banca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dagli odierni ricorrenti, rogitato a ministero del Notaio
NOME COGNOME di Rimini, il 09.11.2011, Rep. n. 154026, Racc. n. 13821, registrato a Rimini l’11.11.2011 al n. 12587 Serie I/T, trascritto a Rimini il 15.11.2011 al n. 16150 R.G. e al n. 9262 R.P., quale Notaio in San Marino, avente ad oggetto il bene immobile di proprietà del Sig. COGNOME NOME ad uso civile abitazione posto nel Comune di Rimini, INDIRIZZO in via subordinata la BAC aveva chiesto, altresì, che venisse dichiarata la nullità per simulazione assoluta del sopradescritto atto notarile. Il giudice adito, respinte le istanze di prova per testi, e ritenuta la non pregiudizialità di altro giudizio pendente tra le parti in relazione alla validità della fideiussione rilasciata a tutela del credito per cui la banca agiva, accoglieva la domanda revocatoria sulla base delle produzioni documentali condannando i convenuti alle spese.
La sentenza veniva impugnata dagli odierni ricorrenti innanzi alla Corte d’appello di Bologna che respingeva in limine litis l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza; decidendo nel merito, la Corte respingeva l’appello confermando integralmente la sentenza del primo giudice.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata la legittimazione a resistere di RAGIONE_SOCIALE in quanto intervenuta autonomamente nel giudizio di cassazione, mediante notifica di controricorso, quale successore a titolo particolare del credito di BAC, in luogo di quest’ultima che, prima dell’intervenuta cessione del credito in blocco, ha partecipato al giudizio quale attrice nelle precedenti fasi di merito. Sul punto va data continuità al principio per cui nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è in linea generale inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il
successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. Il caso che occupa questa Corte ricade proprio nella eccezione indicata, posto che il cedente non ha partecipato al giudizio di legittimità e a questi si è sostituito, assumendone le precedenti difese, il cessionario notificando controricorso per resistere (cfr. Cass.Sez. 3 – , Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016).
Con il primo motivo, ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 -necessaria sospensione del presente giudizio (pregiudicato) in attesa della definizione del giudizio pregiudicante (tuttora pendente). I ricorrenti assumono che, sia il Giudice di primo grado, sia la Corte di appello adìta, nell’affrontare la questione pregiudiziale, non avrebbero rilevato che l’odierno giudizio è legato da un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica con altro parallelo procedimento tuttora sub judice innanzi alla Corte di Cassazione inerente alla validità della fideiussione rilasciata a garanzia del credito (R.G. n. 24578/2022).
5.1. Il motivo è inammissibile in quanto non offre argomentazioni utili per contraddire la motivazione, resa con doppia valutazione conforme, là dove, nel rivalutare la questione pregiudiziale già decisa dal primo giudice, la Corte di merito ha correttamente rilevato come l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. possa essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, secondo una nozione
lata di credito, comprensiva anche di un credito eventuale, inteso come credito litigioso o sub iudice , oggetto di contestazione in separato giudizio, poiché anche tale credito abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, richiamando Cass. n. 15275/2023. A tali corrette argomentazioni i ricorrenti oppongono solo che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non potrebbe essere portata ad esecuzione finché l’esistenza del credito non sia accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato, senza porgere alcun sostegno giuridico a tale tesi, già respinta dalla Corte di merito in quanto non rilevante ai fini del giudizio di accertamento dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria. Trattasi in tutta evidenza di argomentazioni riposte sulla eventuale fase esecutiva del giudicato non idonee a contrastare la ratio decidendi riferita ai presupposti di fatto dell’azione revocatoria intrapresa, tesa a dichiarare l’inefficacia nei confronti del terzo creditore della disposizione traslativa inter alios e , dunque, a precostituire per il terzo un titolo per l’ azione esecutiva, ove non diversamente avversata.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., art. 24 cost. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 nullità della ordinanza istruttoria del 21/05/2018, con la quale veniva negata l’ammissione dei mezzi di prova orale richiesti dai ricorrenti -difetto di motivazione – violazione del principio del contraddittorio e di disponibilità dei mezzi di prova, nonché del diritto di difesa della parte.
6.1. La censura è inammissibile ex art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. in quanto aspecifica rispetto alla ragione del decidere. Il motivo di appello è stato ritenuto infondato dalla Corte di Appello
sull’assunto che ‘ parte appellante non deduce alcuna specifica contestazione in merito alle ragioni indicate dal giudice di primo grado nella richiamata ordinanza ‘, ritenendo pertanto che ‘ l’aver considerato non ammissibili le prove richieste rendeva inutile l’esplicito esame dell’istanza di rimessione in istruttoria, da intendersi quindi assorbita dal rigetto delle attività istruttorie che con l’accoglimento della stessa si chiedeva di espletare ‘. Il motivo, lungi dal contrastare la ratio decidendi individuando i vizi della ordinanza istruttoria, reitera le istanze istruttorie non ammesse assumendone la loro intrinseca rilevanza ai fini del decidere, già valutata dal primo giudice. Esso pertanto è inammissibile in quanto mira a ottenere un nuovo scrutinio dei fatti di causa ed è aspecifico rispetto alla ratio decidendi d’ inammissibilità dell’appello sul punto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. circa l’eccepita violazione dei principi regolanti il potere di rappresentanza e di legittimazione ad processum della banca attrice. Si dolgono i ricorrenti del rigetto dell’eccezione di carenza di rappresentanza e di legittimazione processuale del Condirettore della banca e deducono il mancato rilievo dell’invalidità della delibera del 26.7.2013 con cui il Consiglio di Amministrazione aveva conferito facoltà di firma al Condirettore Generale e ai Vicedirettori Generali, in quanto, secondo l’art. 13 dello Statuto della Bac la modifica dello stesso statuto sarebbe riservata all’assemblea degli azionisti. La censura è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la motivazione là dove, dopo uno scrutinio dei documenti prodotti, ha rilevato che la delibera de qua non abbia apportato alcuna modifica allo Statuto sociale, ma solo una modifica a una precedente delibera dell’
organo amministrativo assunta in virtù dei poteri che proprio lo Statuto riconosce a detto organo gestorio.
Con il quarto motivo deducono ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. assenza dei presupposti di legge per l’esperimento dell’azione revocatoria’. La sentenza impugnata viene censurata, poiché risulterebbe viziata la costruzione logica nel ricondurre un’intenzionalità fraudolenta in capo al debitore. I coniugi COGNOME/COGNOME sostengono che l’eventus damni non sussisterebbe, visto che al momento del rilascio delle fideiussioni il COGNOME era nullatenente e che il bene è stato acquisito successivamente con contestuale costituzione del fondo patrimoniale; il consilium fraudis difetterebbe di prova e detto onere graverebbe sulla banca data l’anteriorità dell’atto dispositivo rispetto al sorgere del credito; la scientia damni sarebbe inesistente, considerato che la banca aveva accettato la garanzia di un nullatenente e nulla aveva eccepito nel 2012, al momento della richiesta di aumento del massimale garantito.
I motivi nn. 3 e 4 meritano una trattazione congiunta in quanto entrambi attengono a questioni inerenti ai presupposti dell’azione revocatoria.
di
9.1. La prima censura attinente a ll’ errata considerazione temporale dell’ eventus damni, nei fatti, non dimostra uno sviamento dai principi di diritto, ma reitera questioni di fatto già compiutamente analizzate e valutate alla luce del criterio giurisprudenziale secondo cui il momento che rileva ai fini del giudizio sull’anteriorità o meno dell’atto dispositivo pregiudizievole, è la data di apertura del conto corrente affidato (il cui saldo veniva garantito dalla fideiussione rilasciata dal COGNOME fino alla concorrenza € 275.000,00) ed era anteriore alla disposizione patrimoniale di costituzione del fondo patrimoniale con immissione di un
immobile per l’acquisto del quale era stato concesso un mutuo. Pertanto, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che tutte le variazioni, anche solo qualitative, delle consistenze patrimoniali del garante, dovevano considerarsi poste a garanzia del creditore garantito e il fideiussore era tenuto a far sì che i suoi beni fossero liberi da vincoli che possano pregiudicarne la celere liquidazione, riportandosi a Cass. N. 1414/2023 (cfr. in proposito Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004).
9.2. Quanto alla scientia damni , la Corte di merito ha applicato il principio, da confermarsi, secondo cui ‘ In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della “scientia damni” richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell’insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto .’ (citando correttamente Cass. n. 9192/2021).
9.3. Quanto, infine, al consilium fraudis , la Corte di merito ha correttamente sottolineato che detto presupposto sussiste tutte le volte in cui vi sia prova, anche presuntiva, dell’accordo fraudolento fra i due contraenti dell’atto dispositivo impugnato, se l’atto è a titolo oneroso. Viceversa, qualora l’atto non sia a titolo oneroso, come è il caso del fondo patrimoniale, detto requisito non è necessario.
Le censure sono pertanto inammissibili sotto il profilo dell’articolo 366 numero 3 e 4 cod.proc.civ. poiché la lettura dei tre sub-motivi, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione amplissima enunciata dalla Corte territoriale, la quale ha considerato tutti gli elementi della fattispecie alla luce dei fatti presi in considerazione e della
giurisprudenza formatasi su ogni questione sollevata, con motivazione esaustiva e rispettosa del cd minimo costituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014 (Cass, SU 23745 del 28/10/2020).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 21/2/2025.