Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28593 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28593 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
FIOR COGNOME NOME
-intimato –
Avverso la sentenza n. 2832/2021 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 16 novembre 2021;
AZIONE REVOCATORIA DI FONDO PATRIMONIALE EFFETTI
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11113/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente incidentale –
nonché contro
udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto di ambedue i ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME, per parte ricorrente; NOME COGNOME, per delega dell’AVV_NOTAIO, uditi l’AVV_NOTAIO per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 261/15, emessa in data 3 novembre 2015 ed annotata nei Pubblici registri Immobiliari il 31 dicembre 2015, il Tribunale di Vicenza, accogliendo l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. proposta (con domanda trascritta nei RR.II. il 7 maggio 2013) dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarò la inefficacia dell’atto (pubblico del 4 giugno 2010 per AVV_NOTAIO) di costituzione del fondo patrimoniale nel quale NOME COGNOME aveva conferito beni immobili di sua proprietà.
La RAGIONE_SOCIALE fallimentare promosse innanzi il Tribunale di Padova due distinte procedure espropriative immobiliari, di cui l’una (con pignoramento trascritto nei RR.II. in data 12 dicembre 2016) in danno del suo debitore diretto, NOME COGNOME e l’altra (con pignoramento trascritto nei RR.II. in data 22 maggio 2017), ai sensi degli artt. 2901, ultimo comma, e 2902, primo comma, cod. civ., in danno della RAGIONE_SOCIALE, acquirente di cespiti, inclusi nel fondo patrimoniale oggetto della azione revocatoria, dalla moglie di NOME COGNOME, NOME, che li aveva a sua volta acquistati dal marito.
Avverso i due procedimenti, dispiegò separate opposizioni la RAGIONE_SOCIALE, adducendo la titolarità di un diritto di proprietà sui beni immobili opponibile al procedente, in ragione della prevalenza del
proprio acquisto, dacché avvenuto con atto di compravendita trascritto (il giorno 5 agosto 2016) in epoca antecedente ai pignoramenti.
Sospese ambedue le espropriazioni, instaurate le fasi di merito del giudizio e r iunite le controversie, l’adito Tribunale di Padova accolse le opposizioni, dichiarando l’insussistenza del diritto della RAGIONE_SOCIALE fallimentare a procedere alle intentate esecuzioni.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE fallimentare, compensando le spese del grado.
Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte d’appello veneziana ha rilevato l’anteriorità della trascrizione degli atti di alienazione (tanto di quello dal COGNOME alla NOME, quanto di quello da quest’ultima alla RAGIONE_SOCIALE) rispetto alla trascrizione degli atti di pignoramento eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE fallimentare; ha ritenuto poi che l’effetto della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale (esito di domanda trascritta prima della trascrizione degli atti di alienazione) non importasse « la inefficacia di un separato e successivo atto di alienazione che il debitore abbia concluso e che non derivi, direttamente o in via mediata, all’atto revocato ».
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, affidandosi a due motivi.
Resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, dispiegando altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, cui a sua volta resiste la RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso del rigetto di ambedue i ricorsi.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, quarto comma, 2902, primo comma,
2910, secondo comma, 2644 e 2652, primo comma, num. 5, cod. civ. nonché degli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto costitutivo di fondo patrimoniale non comporti l’inefficacia di un separato e successivo atto di alienazione di beni inclusi nel fondo che il debitore abbia concluso, ancorché la trascrizione della domanda ex art. 2901 cod. civ. sia anteriore a quella dell’atto di alienazione.
Assume, in estrema sintesi, che il felice esito dell’azione revocatoria determini l’inefficacia dell’atto lesivo, consentendo la successiva azione esecutiva anche in danno del terzo, senza alcuna limitazione ai soli atti traslativi, ma con riferimento ad ogni atto di sottrazione di beni alla garanzia del credito, compreso l’atto (da ritenersi di disposizione del patrimonio) di costituzione di fondo patrimoniale; deduce, poi, che la trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, per l’ effetto di pubblicità che da essa si genera, determina l’opponibilità erga omnes della sentenza di accoglimento della stessa, con inefficacia verso i terzi dei successivi atti di disposizione compiuti dal debitore.
1.1. Il motivo è infondato.
La questione con esso posta concerne, breviter , gli effetti della sentenza di accoglimento di un’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. di un fondo patrimoniale sull’atto di acquisto ad opera di un terzo di un bene incluso nel fondo stesso, atto trascritto in epoca posteriore alla trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria.
La risoluzione del quesito richiede due notazioni preliminari.
1.2. La prima riguarda la natura e gli effetti dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale.
Per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, detto atto analogamente ad altri istituti, quali il vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645 -ter cod. civ. o il conferimento di beni in trust – integra
un negozio segregativo, cioè a dire istitutivo di un patrimonio separato (rispetto al residuo patrimonio dei soggetti conferenti) e destinato, per volontà di legge, alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, in ciò ravvisandosi la funzione economico-so ciale che l’ordinamento ha inteso attribuire al fondo patrimoniale.
Il conferimento di beni in fondo patrimoniale, dunque, non concreta una vicenda dispositivo-traslativa (peraltro, nel caso espressamente esclusa dalla sentenza impugnata, sulla scorta del concreto contenuto dell’atto costitutivo del fondo, con accertamento in fatto non censurato dal ricorrente), ma importa la creazione di un vincolo di destinazione su detti beni, assoggettati ad un peculiare regime di amministrazione (art. 168-169 cod. civ.) e sottratti alla garanzia patrimoniale generica.
Sui beni in fondo (nonché sui frutti degli stessi), infatti, è fatto divieto di azioni esecutive, ma soltanto per il coattivo adempimento di debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in tal guisa l’art. 170 cod. civ. ha realizzato il bilanciamento tra gli interessi della famiglia e quello dei creditori.
Il limite all’espropriazione così stabilito, correlato alla qualità del credito ed allo stato soggettivo del titolare dello stesso, è stato poi concepito dalla giurisprudenza di nomofilachia in senso restrittivo.
Per un verso e da un punto di vista processuale, ritenendo il vincolo non rilevabile officiosamente, bensì posto nell’esclusivo interesse del debitore, come tale, deducibile con il rimedio dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., con conseguente onere sul debitore opponente di provare la consapevolezza da parte del creditore dell’estraneità del credito allo scopo familiare ( ex aliis, cfr. Cass. 13/11/2023, n. 31575; Cass. 08/02/2021, n. 2904); per altro verso e da un punto di vista sostanziale, prediligendo un’accezione lata di « bisogni della famiglia », intesi come volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma anche ad esigenze tese al
pieno mantenimento ed all ‘ armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della capacità lavorativa ed al miglioramento del benessere economico dei suoi componenti, in guisa da ricomprendere nella previsione normativa, ad esempio, obbligazioni risarcitorie da illecito (Cass. 18/08/2023, n. 24836), debiti assunti in relazione a ll’esercizio di attività d’ impresa o professionale (Cass. 13/11/2023, n. 31575), obbligazioni tributarie (Cass. 09/11/2016, n. 22761).
1.3. La seconda notazione attiene al lo scopo e gli effetti dell’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 del codice civile.
Con funzione conservativa e lato sensu cautelare del diritto di credito, detta azione consente di far accertare, unicamente a favore del soggetto che la esercita, l’inefficacia di « atti di disposizione del patrimonio » (così, testualmente, l’art. 2901 cod. civ.) compiuti dal debitore e recanti pregiudizio alle ragioni creditorie.
Scopo dell’azione è, dunque, ricostituire nella sua pienezza la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 cod. civ., la cui consistenza sia ridotta (o anche soltanto in futuro compromessa) dall’atto dispositivo del debitore , sì da impedire o limitare la soddisfazione del credito in via coattiva.
In tal senso va dunque intesa la teleologica destinazione dell’azione revocatoria all’espropriazione forzata: e coerente con la finalità ora descritta è la praticabilità, al felice esito della domanda ex art. 2901 cod. civ., delle azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto revocando anche nei riguardi dei terzi acquirenti dei beni stessi (art. 2902, primo comma, cod. civ.), il cui acquisto, pur se a titolo oneroso ed in buona fede, è inefficace nei riguardi del creditore che abbia preventivamente trascritto la domanda revocatoria (art. 2901, quarto comma, cod. civ.).
1.4. Il testé evidenziato scopo dell’azione revocatoria (rispristinare l’integralità della garanzia generica di cui all’art. 2740 cod. civ.) ha
indotto il giudice della nomofilachia ad estenderne l’àmbito applicativo: si ritengono così possibili oggetto di revocatoria anche atti non qualificabili in senso proprio come di disposizione del patrimonio (ovvero che non importano una fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore, quindi riducendone l’entità) , ma soltanto in via mediata incidenti in maniera limitativa sulla garanzia patrimoniale generica.
Tra questi è stato altresì ricompreso l’atto di costituzione di fondo patrimoniale, definito come atto di liberalità o a titolo gratuito, privo di effetto traslativo o attributivo, idoneo a cagionare pregiudizio alle ragioni dei creditori, dacché comportante, ancorché nei circoscritti limiti all’espropriazione di cui all’art. 170 cod. civ. (descritti sub § 1.2.), una più difficile o incerta esazione del credito.
L’effetto della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria di un atto costitutivo di un fondo patrimoniale è, quindi, la inefficacia, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, dell’apposizione del vincolo di destinazione sui beni e delle correlate limitazioni alle azioni esecutive contemplate dall’art. 170 cod. civ. , con il derivante ripristino della garanzia patrimoniale generica nella sua interezza: effetto che, in virtù dei princìpi in tema di pubblicità immobiliare, retrodata all’epoca della trascrizione nei RR.II. della domanda ex art. 2901 cod. civ..
1.5. La dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale, risultato dell’azione revocatoria, non si riverbera invece sui terzi che, pure con atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda di revoca, abbiano acquistato diritti sui beni inclusi nel fondo revocato.
La propagazione dell’inefficacia relativa, tipica conseguenza della azione revocatoria, « ai terzi acquirenti » di cui all’art. 2902, primo comma, cod. civ., postula che oggetto della revocatoria sia un atto di disposizione di un bene ed opera soltanto per atti che dall’atto di disposizione si dipanano e che da esso dipendono: soltanto così si preserva effettivamente la soddisfazione delle ragioni creditorie.
Si spiega. L ‘atto di disposizione compiuto dal debitore cagiona la fuoriuscita del bene dal suo patrimonio con la traslazione ad un terzo: tanto preclude, in radice, l’esperimento di azioni esecutive ad opera del creditore sino al vittorioso esito della revocatoria (salva l’applicabilità, ricorrendone i presupposti, dell’art. 2929 -bis cod. civ.), sicché la previsione dell’art. 2902 cod. civ., estendendo l’inefficacia relativa anche agli atti successivi e dipendenti di circolazione, è indispensabile per consentire al creditore quelle azioni esecutive sul bene che egli avrebbe potuto esperire ove l’atto di disposizione non fosse stato compiuto.
Diverso è, per contro, quanto si verifica in ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale.
In tale evenienza, infatti, come già chiarito, si genera unicamente un vincolo di destinazione dei beni che non ne impedisce, in assoluto, la espropriabilità, soltanto (ed in misura contenuta) limitandola.
Peraltro e l’osservazione del P.G. sul punto si profila dirimente -anche nel (ristretto) perimetro di operatività dell’art. 170 cod. civ., ovvero in relazione a debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, al creditore non sono affatto vietate iniziative conservative (sequestro, ipoteca) o addirittura esecutive (pignoramento) sui beni confluiti nel fondo patrimoniale, la cui efficacia resta solo condizionata all’esito della (separatamente spiegata) azione revocatoria.
Avuto riguardo alle illustrate peculiarità dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, risulta allora eccentrico ipotizzare – come sostiene parte ricorrente l’inefficacia degli atti di acquisto ad opera di terzi di beni costituiti nel fondo revocato, non foss’altro perché – ad ulteriore conforto di quanto sopra argomentato – detti acquisti non dipendono dal (cioè a dire non rinvengono il loro presupposto logico giuridico nel) fondo patrimoniale attinto dalla revocatoria.
Ne consegue che l’opponibilità di siffatti acquisti al creditore che, dopo l’accoglimento dell’azione revocatoria, proceda in via esecutiva su beni compresi nel fondo dipende unicamente dalla priorità temporale della trascrizione dell’atto di acquisto ris petto al pignoramento.
1.6. A tali regulae iuris si è conformata, facendone corretta applicazione, la sentenza impugnata, addivenend o all’opponibilità al procedente dell’atto di acquisto dei cespiti da parte dell’opponente, siccome trascritto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento.
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «l’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi – atto non concretante una vicenda dispositivo traslativa dei beni che ne sono oggetto – determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso».
Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza poiché affetta da motivazione meramente apparente, limitata ad «affermazioni del tutto astratte ed apodittiche, non suffragate da alcuna spiegazione e giustificazione che consenta di ripercorrere il sentiero argomentativo».
2.1. La doglianza è manifestamente infondata.
Per fermo orientamento di nomofilachia, sussiste motivazione apparente quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, cioè quando il provvedimento non consenta di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al la statuizione resa ed impedisca così la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento svolto (sulla nozione di « motivazione apparente » cfr., tra le tantissime, Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n.
16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).
La gravata sentenza, per contro, si caratterizza per un percorso motivazionale diffuso ed articolato, con una compiuta ricostruzione della vicenda processuale, come dipanatasi nei due gradi di giudizio, una accurata individuazione degli elementi fattuali rilevanti ai fini del decidere, una precisa (e coerentemente sviluppata) argomentazione in punto di diritto, suffragata da puntuali richiami giurisprudenziali.
L’unico motivo del ricorso incidentale prospetta « nullità della sentenza (art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., con riferimento agli att. 132, secondo comma, num. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) per omessa motivazione » nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..
Si duole l’impugnante incidentale della compensazione delle spese del grado di appello disposta dalla Corte territoriale sul rilievo dalla « novità della questione » e della « assoluta assenza di precedenti specifici »: ritiene il difetto di motivazione sul punto, dacché meramente riproduttiva del dato dell’art. 92 cod. proc. civ. e non giustificante la statuizione di deroga alla soccombenza.
3.1. La censura è infondata.
La novità della questione trattata integra all’attualità per espressa formula di diritto positivo (a seguito della novella apportata all’art. 92 cod. proc. civ. dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 160), ma già in precedenza per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – ragione giustificante, in deroga al principio della soccombenza, la compensazione delle spese.
Diversamente da quanto opinato dal ricorrente incidentale, detto connotato di novità si ravvisa fin quando sulla tematica non si formi un orientamento del giudice di legittimità (Cass. 20/01/2003, n. 770), sicché, per un verso, è irrilevante, ai suddetti f ini, l’avvenuta decisione
della medesima questione in altri gradi o fasi dello stesso giudizio di merito e, per altro verso, è corretta la statuizione qui impugnata, non risultando sulla tematica sceverata sub § 1., centrale per la risoluzione della controversia, precedenti arresti di questa Corte.
In conclusione, sono rigettati tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
Atteso il rigetto dei due ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dei ricorrenti – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte di ambedue i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione