Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25411 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26998-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura dell ‘ 11/10/2021 in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso il DECRETO N. 1738/2021 del TRIBUNALE DI MACERATA, depositato 6/10/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio dell ‘ 11/9/2024.
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore della RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 17/12/2014, per la somma di €. 1.116.687,57 in collocazione ipotecaria e per la somma di €. 585.549,31 in collocazione chirografaria.
1.2. Il giudice delegato ha ammesso la banca istante al passivo del RAGIONE_SOCIALE per la somma di €. 1.589.538,95, in collocazione chirografaria , in ragione dell’affermata utilizzazione delle ‘ somme ottenute … per trasformare una precedente esposizione chirografaria in credito privilegiato ‘ e della conseguente inopponibilità della relativa garanzia ipotecaria.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione allo stato passivo, contestando la mancata ammissione in collocazione ipotecaria limitatamente ai due contratti di mutuo stipulati il 27/2/2008 e garantiti dalle ipoteche iscritte il 29/2/2008, per un credito pari alla somma complessiva di €. 712.049,64, ferma restando l ‘ ammissione in chirografo del residuo pari ad €. 877.489,31 .
1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.5. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: -‘ il risultato pratico finale che l ‘ insieme delle operazioni (concessione del mutuo più garanzia ipotecaria) ha determinato in favore della banca è stato quello di trasformare un pregresso credito chirografario (della banca mutuante nei confronti dell ‘ impresa mutuataria) in credito ipotecario ‘ ; -la costituzione dell ‘ ipoteca, in ragione del ‘ conseguente vincolo di indisponibilità per la massa dei creditori di parte del patrimonio del fallito in favore dell ‘ ipotecario ‘, ha determinato ‘ una diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale ‘, aggravando la già esistente ‘ insufficienza patrimoniale ‘ della società poi fallita, quale emerge dalla ‘ situazione debitoria ‘
esistente prima della concessione delle ipoteche impugnate (pari, come emerge dal bilancio al 31/12/2007, ad oltre quattro milioni di euro verso le banche, ad oltre 1.400.000 euro verso i fornitori ed oltre 1.300.000,00 euro verso l ‘ Erario).
1.6. Il tribunale, quindi, dopo aver evidenziato che ‘ dagli estratti conto prodotti dalla Curatela emerge (va) il saldo negativo del conto corrente della RAGIONE_SOCIALE a copertura del quale sono confluiti i due finanziamenti che, con la connessa garanzia ipotecaria, ha (nno) consolidato il credito trasformandolo da chirografario in privilegiato, mettendo così al sicuro la banca dal prevedibile tracollo societario e dalla prevedibili e realizzatasi insolvenza ‘, ha ritenuto che il curatore aveva dimostrato in giudizio la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per l ‘ accoglimento dell ‘ eccezione riconvenzionale d ‘ inopponibilità dell ‘ iscrizione ipotecaria ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., e cioè l ‘ esistenza di crediti al momento del compimento dell ‘ atto impugnato (‘ si veda l’e stratto conto ‘) , e l ‘ eventus damni (‘ si vedano i bilanci 2007 e 2008 e la relazione ex art. 172 l.f. redatta dal C.G. ‘) .
1.7. La banca, dal suo canto, ha aggiunto il tribunale, ‘ non poteva non essere consapevole di detto pregiudizio posto che un istituto di credito, a differenza di un privato, è maggiormente in grado di valutare i sintomi dello stato di dissesto potendo e sapendo esaminare i bilanci ed avere accesso ad altre fonti informative ‘. La costituzione dell ‘ ipoteca successiva al sorgere del credito garantito, del resto, ha la natura di un atto a titolo gratuito, con la conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito.
1.8. Il tribunale, quindi, affermata l’inopponibilità della garanzia al RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che la banca doveva essere ammessa allo stato passivo in via chirografaria ed ha, quindi, rigettato l ‘ opposizione dalla stessa proposta.
1.9. La RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore della RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 29/10/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto del tribunale.
1.10. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso notificato l’11/11/2021 .
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. La ricorrente, con i tre motivi articolati, lamentando, rispettivamente, la sussistenza di una mera motivazione apparente in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha accolto l ‘ eccezione di revoca dell ‘ ipoteca proposta dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. sul rilievo che i finanziamenti concessi con i mutui dedotti a sostegno della domanda di ammissione, con la connessa garanzia ipotecaria, avevano consolidato il credito della banca corrispondente al saldo negativo del conto corrente intestato alla società poi fallita, trasformandolo da chirografario in privilegiato, senza, tuttavia, considerare che le emergenze documentali relative al conto corrente intercorso tra la fallita e la banca opponente dimostrano esclusivamente le erogazioni dei due mutui in data 4/4/2008, per la somma complessiva di circa €. 650.000,00, ed un saldo passivo alla data del 1/4/2008 , pari soltanto ad €. 60.920,30 , e senza, peraltro, chiarire quali sarebbero i crediti preesistenti emergenti dal predetto conto
corrente che, ‘ presenti quali chirografo, sarebbero stati trasformati in privilegiati grazie all ‘ ipoteca ad essi successiva ‘.
2.2. Il decreto impugnato, inoltre, ha proseguito la ricorrente, non ha dato alcuna indicazione circa: – la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti della società fallita; -l ‘ effettiva esistenza e la precisa consistenza nello stato passivo del fallimento di crediti di terzi, temporalmente riconducibili alla data della stipulazione dei mutui (27/2/2008) o quanto meno della loro erogazione (4/4/2008), e facenti, come tali, parte della massa passiva concorsuale e preesistenti rispetto al compimento degli atti fondanti le due iscrizioni ipotecarie; – il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore poi fallito in conseguenza di tali atti; – l ‘ effettiva conoscenza o conoscibilità in capo alla mutuante alla data del 27/8/2008 del pregiudizio o del pericolo del pregiudizio che ne sarebbe potuto derivare agli altri creditori; né, infine, ha chiarito quale sarebbero stati, nel febbraio del 2007, i sintomi del dissesto, tanto più che i debiti erariali sono emersi solo in seguito.
2.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, fondati.
2.4. L ‘ art. 95, comma 1°, l.fall., com ‘ è noto, consente al curatore di eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, del diritto fatto valere con la domanda di ammissione allo stato passivo nonché l ‘ inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito azionato o la prelazione invocata.
2.5. In forza di tale norma, il curatore, per impedire l ‘ accoglimento in tutto o in parte della domanda, può, tra l ‘ altro, dedurre, a norma degli artt. 66 ss. l.fall., la revocabilità del titolo negoziale sul quale il creditore abbia fondato la domanda di ammissione al passivo del credito vantato ovvero, come nel caso
in esame, della garanzia ipotecaria concessa dalla società debitrice poi fallita (Cass. n. 4694 del 2021, in motiv.).
2.6. L ‘art. 66 l.fall., in particolare, rubricato ‘ azione revocatoria ordinaria ‘, dispone che il curatore può domandare o, come detto, eccepire, a norma dell ‘ art. 95, comma 1°, l.fall., l ‘ inefficacia degli ‘atti compiuti dal debitore ‘, poi dichiarato fallito, ‘ in pregiudizio dei creditori ‘ secondo le norme del codice civile.
2.7. La disposizione, lì dove compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata dell ‘ azione (o dell’eccezione) proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell ‘ ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dall ‘ art. 2901 c.c., con la conseguenza che l ‘ esercizio dell ‘ azione (o, come nel caso in esame, dell ‘ eccezione) pauliana ad opera del curatore del fallimento comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l ‘ accoglimento dell ‘ azione (o dell ‘ eccezione) e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033 del 2021).
2.8. Ora, secondo l ‘ art. 2901, comma 1°, c.c., il creditore (e, dunque, il curatore del fallimento) può domandare che siano dichiarati inefficaci (o, nel caso del curatore, eccepire l’inefficacia, anche quando si è prescritta la relativa azione: art. 95, comma 1°, in fine, l.fall.) nei suoi confronti (de)gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore (poi fallito) abbia arrecato, in conseguenza della modifica così provocata al suo patrimonio (Cass. n. 1414 del 2020, in motiv.), un ‘ pregiudizio alle sue ragioni ‘ (cd. eventus damni ): ivi comprese,
come si evince dall ‘art. 2901, comma 3°, c.c., ‘ le prestazioni di garanzia ‘ (come l ‘ ipoteca), le quali, peraltro, ‘ agli effetti ‘ di tale norma, sono considerate come atti a titolo oneroso solo se contestuali al credito garantito, essendo, altrimenti (e cioè se successive al credito garantito), atti a titolo gratuito (a meno che, ‘ ad onta della non contestualità ‘, non emerga, in relazione alla situazione concreta, il loro carattere oneroso: Cass. n. 14376 del 2005, in motiv.).
2.9. La costituzione d’ipoteca non contestuale ma successiva al sorgere del credito garantito ha, dunque, almeno in linea di principio, (ove, cioè, non risulti, in fatto, il contrario, con la previsione, quale corrispettivo, di una prestazione a carico del creditore), la natura di atto a titolo gratuito, con la conseguente irrilevanza, secondo quanto si desume dall’art. 2901, comma 1°, n. 2, c.c., della scientia damni in capo al terzo contraente (Cass. n. 9987 del 2014, in motiv.), al pari della contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito (Cass. n. 9987 del 2014; Cass. n. 21535 del 2018; Cass. n. 28802 del 2018).
2.10. Si pensi, in particolare, al caso in cui la stipulazione di un contratto di mutuo (anche se fondiario: Cass. n. 22563 del 2023) con la contestuale concessione d ‘ ipoteca sui beni del mutuatario, non risulti, in realtà, destinata a procurare a quest ‘ ultimo un ‘ effettiva disponibilità essendo piuttosto destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che grava sullo stesso nei confronti del mutuante.
2.11. Tale operazione, invero, non integra necessariamente n é la fattispecie della simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito
preesistente), n é quella della novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi, piuttosto, configurare (ed anzi per lo più si configura: Cass. n. 3955 del 2016, in motiv.) come un procedimento negoziale indiretto (Cass. n. 4694 del 2021, in motiv.) nell ‘ ambito del quale, per un verso, il mutuatario, già gravato da un debitore chirografario nei confronti del mutuante, non acquisisce l ‘ effettiva disponibilità della somma mutuata, mentre, per altro verso, l ‘ iscrizione dell ‘ ipoteca è volta a garantire non la restituzione di tale somma, che non ha mai effettivamente ricevuto, ma solo il pagamento del preesistente debito non garantito (corrispondente al ‘ saldo negativo del conto corrente … a copertura del quale sono confluiti i due finanziamenti ‘) verso il mutuante, ed è, come tale, suscettibile di essere revocata, quale atto gratuito, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901, comma 3°, c.c..
2.12. Il mutuante, in tale ipotesi, ha sì ‘ il diritto … di insinuarsi al passivo quanto alle somme erogate in vista dell ‘ estinzione del debito preesistente; ma in chirografo attesa la revocabilit à dell ‘ ipoteca ‘ la quale, in effetti, ‘ rimane insensibile alla fattispecie di consolidamento prevista dall ‘ art. 39 del d.lgs. n. 385 del 1993 … stante che la revocatoria finisce con l ‘ attingere non (atomisticamente) l ‘ ipoteca in s é , ma l ‘ intero procedimento negoziale indiretto (leggibile in termini di collegamento) nel contesto del quale è coinvolto il mutuo su cui l ‘ ipoteca si fonda ‘ (Cass. n. 3955 del 2016, in motiv.; Cass. n. 4202 del 2018).
2.13. Il presupposto oggettivo (che il curatore ha l’onere di dimostrare in giudizio) dell ‘ azione (o, come nel caso in esame, dell’eccezione) di revoca ordinaria, tuttavia, è costituito, anche in caso di atto gratuito, come la concessione di un ‘ ipoteca per
debito preesistente (qual è stata, in sostanza, configurata dal tribunale l ‘ operazione impugnata per aver trasformato il ‘pregresso credito chirografario (della banca mutuante nei confronti dell’impresa mutuataria) in credito ipotecario ‘ ), dal pregiudizio che l ‘ atto impugnato abbia arrecato alle ‘ ragioni ‘, e cioè alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti del debitore che ha compiuto l ‘ atto dispositivo: che si verifica quando, a seguito del compimento dello stesso da parte del debitore (e salvo il caso, nella specie neppure prospettato, della dolosa preordinazione dell ‘ atto a danneggiare i crediti non ancora sorti nei confronti del suo autore), il patrimonio di quest’ultimo sia diventato, sul piano quantitativo e/o qualitativo, tale da rendere impossibile ovvero (quando la sua consistenza non sia stata integralmente compromessa) più incerta o difficile l’integrale soddisfazione dei diritti di credito già vantati nei confronti del suo titolare (Cass. n. 20232 del 2023), determinando ovvero aggravando il pericolo della sua insufficienza (Cass. n. 3462 del 2024), a fronte, evidentemente, del fatto che, prima dell’atto di disposizione compiuto dal debitore, la soddisfazione dei predetti creditori era, almeno in parte, concretamente possibile o, comunque, meno difficile o incerta.
2.14. Il curatore del fallimento che intenda promuovere (o, come nel caso in esame, eccepire) la revoca ordinaria di un atto dispositivo compiuto dal debitore poi fallito, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., per dimostrare il presupposto dell ‘ eventus damni , ha, dunque, l ‘ onere di provare in giudizio, per un verso, la sussistenza di preesistenti ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole (rimaste, naturalmente, insoddisfatte e, come tali, poi ammesse al passivo del fallimento del d ebitore che ne è stato l’autore), e, per altro
verso, il mutamento qualitativo e/o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto, sempre che dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi dovesse emergere, in fatto, che, in conseguenza dell’atto impugnato, sia divenuta, in ragione del valore o della natura del residui beni, oggettivamente più incerta o difficoltosa la soddisfazione dei crediti anteriori al suo compimento ed ammessi al passivo (cfr. Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 524 del 2023, in motiv.; Cass. n. 7201 del 2024).
2.15. Il decreto impugnato non si è, evidentemente, attenuto ai principi illustrati: lì dove, in particolare, ha ritenuto che l’ipoteca concessa dalla società poi fallita era suscettibile di revoca a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. sul rilievo che: -‘ il risultato pratico finale che l ‘ insieme delle operazioni (concessione del mutuo più garanzia ipotecaria) ha determinato in favore della banca è stato quello di trasformare un pregresso credito chirografario (della banca mutuante nei confronti dell ‘ impresa mutuataria) in credito ipotecario ‘ ; -l’iscrizione dell’ipoteca, in conseguenza del ‘ vincolo di indisponibilità per la massa dei creditori di parte del patrimonio del fallito in favore dell ‘ ipotecario ‘, aveva determinato ‘ una diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale ‘ ; senza, tuttavia, accertare, in fatto, come invece avrebbe dovuto, se ed in quale misura esistevano (come afferma il RAGIONE_SOCIALE controricorrente: v. il controricorso, p. 12, 13 e 18) altri crediti verso la debitrice al momento dell ‘ atto impugnato e se ed in quale misura tali crediti, in quanto insoddisfatti, erano stati poi ammessi in tutto o in parte allo stato passivo del relativo fallimento e, come tali, danneggiati, anche solo in parte, dalle contestate iscrizioni ipotecarie.
3. Il ricorso, nei limiti indicati, dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Macerata che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Macerata che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima