Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30611 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19282/2020 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrenti –
contro
Do RAGIONE_SOCIALE Spa, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e con il medesimo elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 270/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 10/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Cons. NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, allegando un credito nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e NOME COGNOME, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Potenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., e in subordine la dichiarazione di nullità per intervenuto accordo simulatorio sia dell’atto con cui il COGNOME e la COGNOME avevano trasferito al COGNOME e alla COGNOME tutti i beni immobili di loro proprietà sia dell’atto di compravendita con il quale i COGNOME e COGNOME avevano venduto i medesimi cespiti a NOME COGNOME; i COGNOME e COGNOME si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto delle domande perché i beni ceduti erano gravati da ipoteca e perché il credito vantato dalla banca riguardava un soggetto diverso dal venditore; si costituì anche il COGNOME allegando di non aver avuto conoscenza del pregiudizio delle ragioni della banca, cagionato dall’atto posto in essere dai propri danti causa; si costituirono il COGNOME e la COGNOME chiedendo anch’essi il rigetto delle domande; svolse intervento volontario anche RAGIONE_SOCIALE deducendo di essere creditrice per un autonomo titolo della società RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale adito dichiarò inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE e rigettò la domanda di revocatoria, perché, pur ritenendo sussistenti i requisiti per l’azione ex art. 2901 c.c. nei confronti del primo atto di alienazione, non ritenne provato in capo al COGNOME, terzo acquirente a titolo oneroso dei beni, la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie, circostanza di cui era onerata la banca; rigettò anche la domanda di simulazione;
a seguito di appello principale di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito, ed appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza pubblicata in data 10/4/2019, ha accolto sia l’appello principale sia l’incidentale, dichiarando l’inefficacia degli atti dispositivi sia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la quota pari al 50% appartenente a NOME COGNOME, disponendo conseguentemente sulle spese; per quanto ancora qui rileva la Corte del gravame ha estromesso dal giudizio la COGNOME dichiarando l’inefficacia degli atti di trasferimento solo per la quota del 50% facente capo all’effettivo debitore NOME COGNOME ed ha ritenuto sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria anche nei riguardi del terzo acquirente a titolo oneroso;
avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per non
aver tenuto conto della sentenza n. 354/2005 del Tribunale di Potenza, passata in giudicato, essendo stati gli stessi fatti con gli stessi convenuti già decisi con sentenza irrevocabile e con valenza di giudicato esterno- i ricorrenti eccepiscono il giudicato (esterno) formatosi su una sentenza pronunciata tra le stesse parti convenute e per gli stessi atti di compravendita ma ad istanza di altro creditore, passata in giudicato, in particolare relativamente all ‘insussistenza della scientia damni in capo al terzo acquirente; quanto meno, assumono i ricorrenti, il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sull’eccezione di giudicato;
il motivo è inammissibile.
Non risultano dai ricorrenti invero osservati i requisiti di contenuto-forma del ricorso a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c., sicché questa Corte non è messa in condizioni di comprendere gli esatti termini delle questioni dai medesimi proposte; quando la dedotta eccezione sia stata sollevata nel giudizio di merito e in che termini il giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi sul preteso giudicato; va d’altro canto posto in rilievo come sia la stessa ricorrente a confermare di essere stata del tutto estranea al giudizio il cui asserito giudicato pretende essere nella specie preclusivo dell’esame del merito ;
con il secondo motivo di ricorso -omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo in relazione all’art. 2697 c.c. e 75 c.p.c. in violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per non avere RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) documentato e provato la propria legittimazione processuale e sostanziale- i ricorrenti assumono che, a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione sostanziale e processuale sollevata nei confronti di NOME, la Corte d’Appello si
é limitata ad affermare che la documentazione relativa era in atti senza individuarla specificamente;
anche tale motivo risulta apoditticamente formulato e privo di specificità.
A fronte dell’affermazione contenuta in sentenza (p. 6) che RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in luogo dell’originario contraddittore RAGIONE_SOCIALE, aveva documentato tutte le vicende societarie che si erano succedute, la ricorrente avrebbe dovuto in modo specifico dimostrare perché quei documenti non fossero idonei a provare la legittimazione attiva della società intervenuta; in mancanza di tale argomentazione, restando la censura meramente apodittica, la stessa è inammissibile;
con il terzo motivo di ricorso -violazione degli artt. 2291 e 2304 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. per mancato esame della eccezione relativa alla responsabilità sussidiaria del socio e alla mancata preventiva escussione del patrimonio societario- i ricorrenti assumono che, prima di escutere il socio COGNOME, la creditrice avrebbe dovuto escutere il patrimonio sociale;
il motivo è infondato.
Il COGNOME rivestiva la qualifica di fideiussore, obbligato in solido con la società debitrice principale, di guisa che la sua responsabilità sussidiaria in qualità di socio non è rilevante ai fini del decidere, essendo esclusivamente decisiva la sua qualità di fideiussore;
con il quarto motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. unitamente agli artt. 2697 e 2901 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. non avendo la sentenza impugnata analizzato e valutato nella loro complessità i fatti decisivi controversi fornendo una illegittima ed erronea versione del quadro probatorio -i ricorrenti contestano l’accertamento compiuto dalla
impugnata sentenza in ordine agli elementi sui quali ha fondato la propria decisione di ritenere sussistente il consilium fraudis del terzo acquirente a titolo oneroso;
il motivo è inammissibile perché ha natura fattuale; esso consiste nel prospettare una rilettura degli elementi di prova del tutto diversa rispetto a quella compiuta dal giudice del merito; quest’ultima, peraltro, neppure può essere tacciata di insufficienza in quanto si è basata su molti elementi probatori: l’aver eseguito le vendite tramite il medesimo notaio rogante, l’identità dei beni venduti, la stretta contiguità temporale tra le vendite, la presenza di ipoteche, etc. tutti elementi che confluiscono, con le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, a sostenere il ragionamento del giudice del merito;
con il quinto -violazione dell’art. 268 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per non aver tenuto conto della tardiva costituzione del terzo intervenuto con conseguente erronea interpretazione del citato art. 268 c.p.c.- i ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha accolto in parte l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE riconoscendolo ammissibile; il motivo è infondato per le ragioni espresse dall’impugnata sentenza (p. 12) secondo cui la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si este nde all’attività assertiva del volontario interveniente nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento ‘fino all’udienza di precisazione delle conclusioni’ configurandosi solo l’obbligo per l’interventor e stesso di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass., 3, n. 20882 del 22/8/2018);
alla inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente seguono la soccombenza;
non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200 (di cui € 200 per esborsi), oltre ad accessori di legge e spese generali al 15%, in favore della controricorrente.
A i sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione