Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28867 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17966/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
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ricorrente – contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE -intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 248/2023 depositata il 11/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4601/2021 del 13 novembre 2021, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento delle domande attoree proposte da COGNOME NOME: a) rigettava sia la domanda di nullità per frode alla legge sia la domanda di simulazione dell’atto pubblico di compravendita con cui la RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE e già acquirente di un immobile dal debitore della COGNOME, NOME COGNOME, legale rappresentante e socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE, a sua volta lo trasferiva ad NOME COGNOME; b) dichiarava, invece, inefficace ex art. 2901 cod. civ. nei confronti dell’attrice il predetto atto di compravendita, nonché la correlata iscrizione di ipoteca volontaria.
Avverso detta sentenza proponevano appello, con un unico atto, la società RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME.
Si costituiva COGNOME NOME, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.
2.1. Con sentenza n. 248 dell’11 febbraio 2023 la Corte d’Appello di Catania accoglieva l’appello e per l’effetto dichiarava inammissibile la domanda revocatoria proposta da COGNOME NOME avverso l’atto dispositivo stipulato tra gli appellanti nonché la domanda di simulazione assoluta riproposta con l’appello incidentale, e, annullata la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., poneva a carico dell’appellata le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Restano intimati i resistenti.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza
camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 34 c.p.c.’.
Lamenta che la corte di merito non ha considerato che l’azione revocatoria proposta avverso gli atti di disposizione conclusi successivamente al primo (c.d. revocatoria ‘a cascata’) è ammissibile, allorché sussista, oltre la mala fede del terzo subacquirente, anche la revocabilità ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di cessione antecedente, elemento quest’ultimo che il giudice avrebbe potuto valutare incidenter tantum .
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Pone la questione dell’esperibilità dell’azione revocatoria rispetto ad un atto che non è del debitore ma di un suo avente causa e trascura di considerare che questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare il principio, che si intende ribadire in questa sede, secondo cui: ‘L’azione revocatoria ordinaria non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest’ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 cod. civ.’ (v. Cass., 07/12/2024, n. 31463/2024).
La revocatoria, infatti, è azione che mira a rendere inefficaci nei confronti del creditore ‘gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni’, ed è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera esclusivamente nel rapporto tra creditore e debitore, e che mira a
tutelare quest’ultimo da atti elusivi posti in essere dal primo.
Non può pertanto essere affermata una generalizzata estensione dell’azione revocatoria, ritenendola ammissibile in relazione ad atti posti in essere non già dal debitore, ma dagli aventi causa del medesimo.
L’oggetto della revocatoria (l’atto compiuto dal debitore) è altro e diverso dagli effetti (inefficacia ‘a cascata’ o ‘a catena’) dell’atto revocato.
In altri termini, la revocatoria resta atto di conservazione della garanzia patrimoniale nel rapporto tra creditore e debitore, mirando ad evitare che quest’ultimo possa pregiudicare le ragioni del primo mediante la diminuzione del proprio patrimonio.
Essa non può essere estesa fino a colpire atti di terzi non debitori del creditore, pur se per quest’ultimo pregiudizievoli.
Relativamente a questi ultimi il rimedio è diverso, e va ricondotto alla azione extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ‘Il terzo acquirente di un bene del debitore, per un atto di disposizione patrimoniale assoggettabile a revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., è responsabile direttamente nei confronti del creditore ex art. 2043 cod. civ. degli atti illeciti, posti in essere dopo l’acquisto del bene, che abbiano in concreto reso irrealizzabile in tutto o in parte il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell’esercizio dell’azione revocatoria’ (Cass. 252/1996; Cass. 4721/2019; Cass. 24196/2023).
Pertanto, mentre l’atto del debitore volto a eludere la garanzia del credito può costituire oggetto di revocatoria ex art. 2901 cod. civ., in quanto non è consentito al debitore sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia del creditore, che ha anzi l’obbligo di conservazione della garanzia (art. 2740 cod. civ.), sicché l’esperimento della revocatoria trova ragione nella violazione di tale obbligo, il terzo acquirente dal debitore non ha
l’obbligo di mantenere capiente il proprio patrimonio verso un soggetto che non è suo creditore, sicché il suo atto di disposizione non viola l’obbligo di preservare la garanzia patrimoniale, ma può, se del caso, integrare illecito ex art. 2043 cod. civ.
Ne deriva che, là dove ha dichiarato inammissibile la proposta azione revocatoria sul rilievo per cui l’azione esercitata nei confronti del terzo avente causa del primo acquirente del debitore presuppone l’esercizio della revocatoria nei confronti dell’atto dispositivo che è all’origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente declaratoria di inefficacia di tale atto l’impugnata sentenza ha fatto scrupolosa applicazione dei summenzionati principi di diritto.
1.3. L’ulteriore censura con cui la ricorrente invoca la violazione dell’art. 34 cod. proc. civ. è priva di pregio, in quanto dedotta in maniera generica ed assertiva, a fronte delle precisazioni rese da questa Suprema Corte, secondo cui la norma citata si applica in fattispecie connotate da pregiudizialità tecnica, e non da mera pregiudizialità logica (cfr., tra le tante, Cass., 23/07/2024, n. 20351; Cass., 15/05/201, n. 12999).
Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata rispetto al primo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ‘Violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.’.
Deduce, nel denegato caso in cui si fosse ritenuta quale condizione di ammissibilità della c.d. revocatoria ‘a cascata’ la sentenza di revocazione dell’atto antecedente ed il relativo giudizio fosse ancora pendente, che il giudice della causa avente ad oggetto la revocatoria degli atti di disposizione successivi avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. e lamenta che la corte di merito abbia omesso di provvedere in tal senso.
2.1. Il motivo è infondato.
Ripropone, formalmente in altri termini, la medesima censura svolta nel primo motivo, ma anche in questo caso in maniera generica ed assertiva, e nuovamente senza confrontarsi con il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in tema di presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. (v. oltre agli arresti sopra citati, anche Cass., 09/12/2011, n. 26469, richiamata dalla più recente Cass., n. 5671/2023).
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ‘Violazione degli artt. 2901, 1414, 1415 e 1417 cod. civ.’.
Censura l’impugnata sentenza là dove ha rigettato l’appello incidentale avente ad oggetto la domanda di simulazione assoluta dell’atto dispositivo e lamenta che la corte di merito non ha tenuto conto del fatto che l’azione de qua ha caratteri autonomi e distinti rispetto all’azione revocatoria ordinaria eventualmente esercitata nei confronti dell’atto dispositivo antecedente a quello oggetto di causa, il cui esito non ha pertanto alcuna influenza rispetto alla domanda di simulazione proposta.
3.1. Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio, o in giudizi differenti, in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra (v. Cass., 11/06/2018, n. 15077; v. anche Cass., 05/03/2024, n. 5825, in riferimento all’ipotesi in cui le due azioni, revocatoria e di simulazione, siano proposte in diversi giudizi).
La revocatoria è un’azione costitutiva presupponente un atto altrimenti produttivo di effetti, mentre la simulazione assoluta è un’azione dichiarativa, al contrario intesa a far accertare
l’inefficacia originaria dell’atto per diretta volontà delle parti.
Il coordinamento tra i due distinti rimedi è appunto costituito dal sopra menzionato principio, al quale si intende dare continuità, per cui l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono tuttavia essere proposte entrambe nello stesso giudizio, o in giudizi differenti, in forma alternativa tra loro o anche, eventualmente, in via subordinata l’una all’altra (v. anche Cass., n. 17867/2007; Cass., n. 8735/2009).
Non è dunque conforme a diritto la (stringatissima) motivazione dell’impugnata sentenza là dove risulta affermato non essere ‘la creditrice, finché non abbia ottenuto la revoca del primo atto di cessione compiuto dal debitore, … legittimata a far valere la simulazione dell’atto conseguente e derivato da quello, e ciò alla stregua delle medesime considerazioni sopra esposte in merito all’azione revocatoria’.
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ‘Violazione degli art. 91 e 96 cod. proc. civ.’.
Lamenta l’erroneità della statuizione della corte di merito in ordine al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Il motivo rimane assorbito in conseguenza dell’accoglimento del terzo motivo.
In conclusione, i primi due motivi vanno rigettati; il quarto va dichiarato assorbito; il terzo motivo è fondato e va accolto nei suindicati termini.
L’impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio:
‘ L’azione di simulazione e quella revocatoria si distinguono per contenuto, presupposti e finalità, in quanto la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente ed invero non
voluto dalle parti, la seconda è tesa ad ottenere una declaratoria di inefficacia relativa di un contratto esistente e realmente voluto, e sono dunque tra loro diverse e connotate da reciproca autonomia.
Pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio, o in giudizi differenti, in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l’una rispetto all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra’.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, rigetta il primo ed il secondo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME