Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5936 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5936 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2619/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato ex lege in Roma, presso la Corte di Cassazione. (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliata ex lege in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE).
-controricorrente-
nonché contro
SOGI DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n. 502/2023 depositata il 14/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME è stato socio della società RAGIONE_SOCIALE, di cui era accomandataria la sorella NOME COGNOME.
Con scrittura privata del 13.1.2009, egli è receduto dalla società, e, con la transazione che ha fatto seguito al recesso, la sorella si è impegnata a corrispondere una somma di denaro, nonché alcuni beni immobili a titolo di liquidazione della quota.
Il trasferimento non è avvenuto spontaneamente ed il fratello ha dunque dovuto proporre azione ex articolo 2935 c.c.
Per contro, egli ha adempiuto le sue obbligazioni.
Tuttavia, poiché pur dopo la sentenza che la obbligava a consegnare i beni promessi in cambio del recesso la sorella ha tenuto i beni per sé, disponendo altresì lo scioglimento anticipato della società -cui i beni erano intestatiassegnandoli a sé medesima, l’odierno ricorrente ha agito per la declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. di tale atto, e per il risarcimento dei conseguentemente lamentati danni.
2.- Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c., dichiarando inammissibili le altre.
Sulle domande rigettate, NOME COGNOME ha proposto appello che però è stato respinto dalla Corte di Appello di Lecce, sezione di Taranto, con decisione che è qui impugnata dal COGNOME con quattro motivi.
NOME COGNOME si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso, sia con controricorso che con memoria.
E’ rimasta contumace la società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.; dell’art. 112 c.p.c.; dell’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; dell’art. 1453 c.c.
Lamenta di avere proposto anche domanda di risarcimento del danno, basata sul fatto che il mancato conseguimento del bene, promesso prima in transazione e coattivamente poi assegnato al ricorrente, ha impedito a costui di metterlo a frutto e ricavarci quindi un reddito, domanda dichiarata dal Tribunale inammissibile; e che allo stesso modo ha deciso la Corte di Appello, la quale ha ritenuto che avendo il Tribunale accolto la domanda principale non doveva decidere su quella subordinata.
Si duole non essersi considerato che la domanda di risarcimento del danno era stata proposta anche essa in via principale, essendo pertanto erronea la pronuncia impugnata ‘ laddove evidentemente non si pronuncia sui danni da risarcire all’attore, sebbene la domanda sia stata tempestivamente proposta e riproposta sia via principale con l’atto introduttivo, sia con la 1° memoria istruttoria ‘. (p. 19 del ricorso).
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente censura invero una ratio decidendi riferita ad altro capo della sentenza.
La ratio censurata è infatti riportata a pagina 18, ed è la seguente ‘ In forza del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (rif. art. 112 c.p.c.) il giudice che accoglie la domanda
principale non può prendere in esame e decidere la domanda che la parte medesima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento di quella principale , a nulla rilevando che le domande si trovino in rapporto di compatibilità ‘.
Ne ll’affermare tale principio la corte di merito ha fatto riferimento alla domanda subordinata di risoluzione della transazione, fatta dal ricorrente in via subordinata a quella di revocatoria dello scioglimento della società.
La censura non coglie pertanto la ratio decidendi , essendo stato il rilievo subordinato riferito non già della domanda di risarcimento bensì a quella di risoluzione.
Resta poi il fatto, come eccepito anche dalla controricorrente, che la questione non è stata riproposta in appello: il ricorrente non dimostra di avere impugnato in appello il capo di decisione sul risarcimento.
2.Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c. e degli artt. 324 e 100 c.p.c.
La questione attiene sempre alla domanda di risarcimento.
Il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile in quanto già formulata in un diverso giudizio.
Il ricorrente sostiene però di avere eccepito la litispendenza con quel giudizio; sostiene altresì che il giudice di primo grado, con una iniziale ordinanza, aveva escluso la litispendenza, salvo poi però a dire che c’era e che quindi la domanda di risarcimento era inammissibile perché pendente, per l’appunto, in altro giudizio.
Ma, secondo il ricorrente, la prima ordinanza, con cui invece la litispendenza era stata esclusa, doveva ritenersi giudicato, non essendo stata impugnata, con la conseguenza che il giudice stesso non poteva poi disattenderla sostenendo per contro che le due domande di risarcimento, quella qui proposta e quella fatta valere in diverso giudizio, erano identiche e che quindi la prima era inammissibile perché successiva.
Il motivo è inammissibile.
Atteso che il ricorrente non dimostra di avere riproposto la questione in grado appello, va osservato che la censura ha come postulato il passaggio in giudicato del l’ordinanza reiettiva della questione di litispendenza.
Va al riguardo ribadito che ‘ anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito …. che, nel disa ttendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione ‘ (Cass. sez. Un. 20449/ 2014; Cass. 11742/ 2021).
Il che significa che quella ordinanza, proprio perché emessa senza far precisare le conclusioni sulla competenza ( rectius , sulla litispendenza) non può dirsi definitiva, ed il giudice ben può successivamente avere deciso la questione in modo diverso, ritenendo pendente in altro giudizio la domanda di risarcimento, sui cui di conseguenza non ha pronunciato.
3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 1418, 1325 c.c., 1457, comma 2, c.c. nonché degli artt. 1418, 1343, 1345 c.c.
L’odierno ricorrente ha originariamente sia una domanda di risarcimento, sia una domanda di risoluzione del l’atto.
La prima è stata dichiarata inammissibile, in primo grado, in quanto identica ad altra già pendente in altro, separato, giudizio; la seconda non è stata in primo grado oggetto di considerazione da parte del giudice in quanto formulata in via subordinata rispetto a quella principale, accolta.
Il giudice di secondo grado hai poi ritenuto corretta tale decisione, sul presupposto che all’esito dell’accoglimento della domanda principale quella subordinata non fosse da decidere, presupponendo quest’ultima il rigetto della prima .
Sostiene il ricorrente che, tuttavia, la domanda di risoluzione (lo scioglimento della società, da cui era derivata l’appropriazione del bene ai suoi danni) fosse nulla per violazione di norme imperative, rilevabili anche d’ufficio dal giudice, che viceversa nulla hanno pronunziato al riguardo.
Il motivo è inammissibile.
La censura non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale è nel senso (p. 5) che il ricorrente, avendo ottenuto soddisfazione del proprio interesse in ragione dell ‘accoglimento della domanda principale d’inefficacia dell’atto, non avesse più interesse al conseguimento del medesimo risultato mediante l’accoglimento anche della domanda subordinata (risoluzione o nullità).
Orbene, siffatta ratio non risulta dall’odierno ricorrente debitamente censurata.
Il medesimo non spiega infatti perché, pur avendo ottenuto l’accoglimento della domanda principale, ave sse interesse alla decisione anche della domanda subordinata, e al rilievo d’ufficio di una nullità pur a fronte del l’accoglimento della domanda principale.
Il ricorrente ribadisce che anche la domanda subordinata andasse decisa e la nullità pronunziata ma non contesta la ragione per la quale i giudici di appello hanno invece ritenuto che le domande subordinate rimanessero nella specie assorbite.
Senza sottacersi la correttezza invero della decisione che ritiene assorbita la domanda subordinata in presenza di accoglimento della domanda principale.
4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2668 c.c. e 115 c.p.c.
Il ricorrente si duole che il tribunale abbia ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e lamenta altresì il fatto che la Corte di appello ha poi confermato questa decisione.
Il motivo è inammissibile.
Non sono chiare le ragioni per le quali la decisione di ordinare la cancellazione de qua venga dedotta come illegittima.
Il Tribunale ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda dopo aver ordinato la trascrizione della sentenza.
Il che significa che l’una trascrizione si è sostituita all’altra, senza soluzione di continuità, e poiché risulta ex actis che la trascrizione della sentenza è stata effettuata, resta da dimostrare quale sia l’interesse del ricorrente a dolersi di tale decisione , ben potendo il giudice di merito che ha ordinato la trascrizione della sentenza disporre di conseguenza la cancellazione della trascrizione della domanda: una tale decisione ( sostituire l’una con l’altra trascrizione) non lede invero alcun interesse del creditore.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 17.200,00 ( di cui euro 17.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/9/2025
Il Presidente NOME COGNOME