Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1412 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1412 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
sul ricorso 35857/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nella qualita’ di Procuratrice della RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – nonchè da
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RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE nella qualita’ di Procuratrice mandataria della RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2836/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 da COGNOME NOME;
Rilevato che:
1. Nel 2011, la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità mandataria di RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinanzi al Tribunal Velletri la RAGIONE_SOCIALE e NOME e NOME COGNOME, al fine di sentir accertata l’inefficacia nei propri confron 2901 c.c., e in subordine la simulazione, dell’atto con cui i signori COGNOME avevano venduto alla società convenuta un terreno agricolo e alcu porzioni di fabbricati urbani.
Secondo l’attrice tale atto aveva leso le garanzie del credito che vanta confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei suoi fideiussori, i g COGNOME, nei cui confronti era stato emesso dal Tribunale di Frosi sezione distaccata di Anagni, decreto ingiuntivo per la somma 488.022,93 euro.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, contestando il fondamen della domanda per mancanza dei presupposti dell’azione revocatoria spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente alla trascrizione delle domande.
Gli altri convenuti rimasero contumaci.
Istruita la causa documentalmente e mediante ctu, il Tribunale adito, sentenza n. 889/2017, respinta ogni altra domanda, dichiarò l’ineffic ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, del compravendita impugnato.
Per quel che qui ancora rileva, il giudice di primo grado ritenne pro per presunzione il requisito della participatio frandis da parte della RAGIONE_SOCIALE in quanto una socia della stessa società acquirente (costi Poco prima della vendita) era sentimentalmente legata ad uno deg alienanti, fideiussore e amministratore della società debitrice princ che aveva sposato dopo undici giorni dalla vendita.
Inoltre, il Tribunale evidenziò che la società convenuta non aveva alleg alcun elemento a comprova dell’urgenza di stipulare l’atto, circost menzionata dal AVV_NOTAIO come causa di esonero da responsabilità pe l’omessa effettuazione di visure ipotecarie e catastali.
La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2836/2018, depositata il 2 maggio 2018.
I ,a Corte territoriale, diversamente dal giudice di primo grado, ha rit che l’attrice non avesse dimostrato, nemmeno per presunzioni, che società acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle rag del creditore.
Secondo la Corte, il rapporto sentimentale e di successivo coniugio tra socia minoritaria e uno degli alienanti, pur costituendo circostanza id a far presumere che la socia fosse a conoscenza del possibile pregiudi che sarebbe derivato dalla vendita, non è idoneo a farne presumere conoscenza in capo alla società, in persona dell’amministratore o le rappresentante; e la decisione del Tribunale risulta erroneamente fon su una doppia presunzione: l’una basata sulla relazione sentimentale uno degli alienanti e una socia della società acquirente, l’altra bas nesso di derivazione tra la presunta conoscenza del pregiudizio da pa della socia e la presunta conoscenza del medesimo pregiudizio in capo al persona investita dell’amministrazione e della rappresentanza della soc acquirente, senza che sia stato nemmeno dedotto un qualche particola collegamento fra la socia minoritaria e l’amministratore rappresenta (peraltro non identificato) tale da far ritenere ragionevolmente proba una trasmissione di conoscenza.
La Corte di Roma ha altresì respinto, per mancanza di prova, la domand di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione, sulla base di solo motivo, la doRAGIONE_SOCIALE S.p.a., quale procuratrice mandataria della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria, ad esito di una serie di cartolariz del credito vantato dalla –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a. nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei signori COGNOME.
Anche la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso avverso la medesima sentenza, affidato a tre motivi.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso avverso il ric promosso dalla RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Preliminarmente, deve rilevarsi che i due ricorsi, che costituis impugnazione della medesima sentenza, sono confluiti in un unico fascicolo e non è necessario disporne la riunione.
I,a proposizione di plurime impugnazioni per cassazione avverso un stessa sentenza implica che ognuna di quelle successive alla prima converta, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché promossa con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissib condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più v risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazio in astratto operativi (Cass. n. 18696/201; Cass. n. 5695/2015,).
Pertanto, nel rispetto dei termini sopradetti il ricorso di doRAGIONE_SOCIALE intendersi quale principale ed il ricorso di RAGIONE_SOCIALE q incidentale.
Seguendo l’ordine logico, occorre trattare preliminarmente il ric proposto) da doRAGIONE_SOCIALE.
4.1. Con l’unico motivo di ricorso, la società doRAGIONE_SOCIALE lamenta, ai dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’a comma 1, n. 2 c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c., nonché ai sensi d
360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ogg discussione tra le parti.
Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto non poters er-~ver-3 nella specie provato per presunzioni il presupposto soggetti della participatio audi.s -della terza acquirente, stante la sussistenza di quadro indiziario costituito da molteplici fatti gravi, precisi e conco acquisiti in atti e posti alla base della decisione adottata dal Trib Velletri, che avrebbero dovuto condurre la Corte distrettuale a accer l’effettiva consapevolezza del terzo acquirente.
Si duole che la Corte d’appello abbia in particolare omesso di conside la circostanza della costituzione della società della società acqu appena tre mesi prima del compimento dell’atto dispositivo; il matrimon intervenuto tra la socia e l’alienante pochi giorni dopo la compraven la mancata giustificazione dell’urgenza dell’atto, menzionata dal no stipulante quale causa di esonero dalle visure ipotecarie e catastali.
Deduce che dall’atto di compravendita emergono ulteriori elementi suffragio della conoscenza, in capo alla parte acquirente, delle diff economiche in cui versavano i venditori e in particolare la mancata pr dei tempi, dei modi e della effettività del pagamento del prezzo, non l’esiguità di quest’ultimo rispetto al valore degli immobili (testimoni valore dell’ipoteca preesistente).
Il motivo è inammissibile.
La ratio decidendi dell’impugnata sentenza in base alla quale “il ragionamento utilizzato dal giudice di primo grado, per ritenere raggiunta la pro fatto ignoto per presunzione, non può ritenersi condivisibile, in qua ben vedere esso implica una concatenazione di presunzioni semplici, oss una doppia presunzione raesumptio de praesumpto): l’una basata sulla relazione sentimentale tra parte alienante e socia, l’altra basata sul derivazione tra la (presunta) conoscenza del pregiudizio da parte d
socia e la (presunta) conoscenza del medesimo pregiudizio in capo a persona investita dell’amministrazione e della rappresentanza della soc di capitali acquirente, senza che sia stato nemmeno dedotto un qual particolare collegamento fra la predetta socia (minoritar l’amministratore/rappresentante (peraltro, non identificato), tale ritenere ragionevolmente (quanto meno) probabile una trasmissione d conoscenza” risulta dall’odierna ricorrente impugnata con l’asserz secondo cui “Inesistente è la praesumptio de praesumpto, sussistente – al contrario – un quadro indiziario di molteplici fatti gravi, pr e concordanti che ex art. 2729 c.c. avrebbero dovuto correttamente condurre la Corte distrettuale ad affermare l’integrazione del requ soggettivo de quo”.
Orbene, trattasi di assunto formulato in termini del tutto apodit e generici nonché in violazione del requisito a pena di inammissibi prescritto ‘all’art. 366, 1 c. n. 6, c.p.c., e presupponemiaccertamenti invero preclusi a questa Corte di legittimità.
Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.Spetta infatti al giudice di valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, indi i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valuta rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendo tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in o all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitars prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogici e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro esc che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare lu al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esc necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desu
dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, n oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22361/2021).
Nel prospettare un’inammissibile rivalutazione delle emergen processuali e probatorie la ricorrente altresì sollecita, cercando di s i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio d in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giu di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale po sottoporsi all’attenzione dei giudici della S.C. elementi di fa considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un d apprezzamento dei medesimi.
A tale stregua, la suindicata ratio decidendi C–rima/risulta non (quantomeno idoneamente) censurata dall’odierna ricorrente.
1 motivi del ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE, con i qual società lamenta, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento d ex art. 96 c.p.c., plurimi vizi di violazione e falsa applicazione di leg il primo motivo: “violazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’ar comma, n. 3”; con il secondo motivo “violazione del combinato dispost degli ardi 96 e 278 c.p.c. in relazione all’art. 360, I comma, n. 3” terzo motivo: “falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’ comma, n. 3”), per non avere la corte di merito considerato l’affermazione della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co c.p.c., postula la totale soccombenza della parte che ha instaurato l sono inammissibili. 1
Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenzi ,411 punto, e in particolare che la Corte d’appello ha rigettato la domanda di risarci danni ex art. 96 c.p.c. per mancanza di prova.
Il giudice a gllo si è attenuto al principio di diritto a mente del quale condanna ex art. 96,c.p.c. deve giungere all’esito) di un accertamento c giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto del fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della p soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogat processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli inter con fiiggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatament sproporzionatamente in relazione all’utilità effettivamente consegui Detto abuso del processo non richiede che il giudice indaghi, nel s che normalmente si attribuisce a tale espressione, la event riprovevolezza del comportamento del soggetto agente, ma non lo esoner dalla necessità di ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi atti del processo) perché la colpa o il dolo rilevanti sono quell manifestano proprio attraverso il compimento dei suddetti atti process o attraverso l’adozione di certe condotte processuali e non sono percep separatamente da essi. Deve escludersi, pertanto, che il giudizio antigiuridicità della condotta processuale possa farsi der automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità dall’infondatezza della impugnazione. L’esercizio delle prerogat processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalm garantito del diritto di azione e di difesa, merita » la sanzione di cu 96, comma 3, cod.proc.civ. quando il suo concreto atteggiarsi, nonosta il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concre termini di antigiuridicità. Pur potendo attingere elementi di valuta dall’assunzione di comportamenti processuali sleali, il giudice deve conto che il comportamento scorretto non coincide con quell processualmente non leale, essendo la correttezza un parametro valutazione esclusivamente giuridico ed ex ante imposto all’agente» (Ca Corte di Cassazione – copia non ufficiale
26545/2021). Ebbene la Corte d’Appello sulla base della valutazione tutte le prove ha ritenuto che mancasse la prova dell’ai/.
La reciproca soccombenza delle parti consente di disporre compensazione delle spese.
6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente a gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitando declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre success Ca.ss. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbli versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a ti contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnaz
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che q incidentale. Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussiste presupposti per il versamento, da parte del ricorrente princi dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civi della Corte suprema di Cassazione in data 15 settembre 2022.