Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28933 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28933 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1693/2020 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratrice del RAGIONE_SOCIALE, aderente al RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 834/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
1.La RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), con sede in Irlanda, chiedendo:
-l’accertamento del proprio credito verso il COGNOME in forza di una fideiussione da quest’ultimo rilasciata in suo favore in data 8 settembre 2006 fino alla concorrenza di euro 400 mila e la condanna dello stesso a pagamento della somma di euro 145.515,62, quale saldo debitorio dovuto dalla società RAGIONE_SOCIALE (garantita dalla predetta fideiussione);
la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti a titolo gratuito (il rilascio di una cambiale ipotecaria da parte del NOME a favore della KPI, datata 9 novembre 2009 per l’importo di 2 milioni di euro e con pagamento previsto il 9 novembre 2014; ed il contestuale atto di costituzione di ipoteca volontaria tra NOME e KPI iscritta sui beni immobili di proprietà del NOME).
Il NOME si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La società RAGIONE_SOCIALE rimaneva invece contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1010 del 2016: da un lato, accertava l’esistenza dell’obbligazione fideiussoria azionata dal RAGIONE_SOCIALE e condannava il COGNOME al pagamento della somma capitale di euro 145.515,62, oltre interessi al tasso legale dal 18 dicembre 2018 fino al saldo; dall’altro, dichiarava inefficaci ex art. 2901 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE l’atto di costituzione di ipoteca volontaria (a garanzia della cambiale di cui sopra), nonché le relative iscrizioni ipotecarie sui beni del COGNOME.
2.Il COGNOME proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma.
Il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impug nazione.
La Corte di appello di Cagliari, dichiarata con ordinanza la contumacia della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 834/2019 rigettava l’impugnazione, condannando il COGNOME alla rifusione delle spese processuali relative al grado in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3. Il NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte territoriale.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale Procuratrice del RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ha resistito con controricorso.
In vista dell’odierna udienz a, è stata depositata memoria da parte della società procuratrice del RAGIONE_SOCIALE BPM.
RITENUTO CHE:
1.Il COGNOME ha articolato quattro motivi di ricorso.
1.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione: da un lato, dell’art. 2901 , secondo comma, c.c., che sancisce la natura onerosa degli atti di costituzione di garanzia per debiti contestualmente assunti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto la contestualità e conseguentemente la natura onerosa degli atti colp iti dall’azione revocatoria; dall’altro, delle norme del codice civile in tema di ermeneutica contrattuale, relativamente agli atti costitutivi della garanzia (attinti dalla revocatoria ordinaria) e l’atto fonte del debito garantito, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la carenza di contestualità, valorizzando erroneamente un dato cronologico (la data di stipula del
contratto di prestito, successiva di un giorno rispetto alla data degli atti di garanzia), senza considerare che l’erogazione del prestito era subordinata ex art. 6 del contratto di prestito alla costituzione di una ipoteca sulle proprietà indicate nell’allegato a) .
1.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nella part e in cui la Corte territoriale ha ritenuto il difetto di identità tra il soggetto sottoscrittore del contratto di prestito ed il soggetto beneficiario della cambiale e della collegata garanzia ipotecaria, senza considerare il collegamento tra gli atti di garanzia ed il contratto di prestito (stante la perfetta identità di nome, importo, oggetto della garanzia) e senza considerare che Blackrock è un sobborgo di Dublino.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, e comunque omessa pronuncia e motivazione apparente sul motivo di appello con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado per apparente motivazione nella parte in cui ha affermato che: <> e che ricorreva il difetto di contestualità.
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 2, secondo comma, lettera a), dell a legge n. 287/1990 (sanzionato con nullità dall’art. 2, terzo comma, della stessa legge). Eccepisce la mancata declaratoria ex officio della nullità del contratto di fideiussione, da lui sottoscritto, derivante dalla violazione della normativa antitrust (constatata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 in riferimento ai modelli uniformi adottati dall’RAGIONE_SOCIALE) in relazione al mantenimento nel ridetto contratto di fideiussione delle clausole contrattuali censurate dall’autorità antitrust, con consegu ente nullità dei contratti a valle
dell’intesa (a monte censurata come illegittima e nulla ex art. 2, terzo comma, della legge n. 287/1990). Evidenzia che il sottoscritto contratto di fideiussione, costituente il presupposto negoziale della sua condanna al pagamento di somme in favore del RAGIONE_SOCIALE, presenta le medesime caratteristiche del modello ABI censurato dall’Autorità antitrust. Sostiene che la nullità del sottoscritto contratto di fideiussione discende d alla nullità dell’intesa concorrenziale, sancita con il provvedimento sopra richiamato.
Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
2.1. In primo luogo, per mancato rispetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366 , primo comma n. 3, c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che detto requisito, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenutoforma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).
La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003).
Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 , primo comma n. 3, cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese
delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolRAGIONE_SOCIALE e, dunque, delle argomentRAGIONE_SOCIALE essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Nella specie, il ricorso, poiché nell’esposizione del fatto non rispetta tali contenuti, va per ciò stesso dichiarato inammissibile.
2.2. Al rilievo che precede si aggiungono i seguenti ulteriori profili di inammissibilità.
Il primo motivo è inammissibile in quanto con esso il ricorrente risollecita una rivalutazione di merito in punto di contestualità tra ipoteca e stipula della pretesa linea creditoria.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto la violazione dell’art. 116 c.p.c. è stata dedotta al di fuori dei parametri, ripetutamente indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime: Sez. U. n. 34474/2019, con richiami a Cass. n. 13960/2014 ed a Cass. n. 26965/2007).
Il quarto motivo è inammissibile in quanto il COGNOME: a) non ha a suo tempo proposto appello avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui questa ha accertato l’esistenza dell’obbligazione fideiussoria e lo ha condannato al pagamento della somma capitale di euro 145.515,62, oltre interessi, con la conseguenza che su detto capo si è già formato il giudicato; b) ha dedotto la nullità sulla base di un provvedimento della Banca d’Italia che avre bbe dovuto essere prodotto nel rispetto degli ordinari termini processuali e che neppure riporta in ricorso; c) ha sollevato la questione dell’adesione del RAGIONE_SOCIALE all’intesa anticoncorrenziale per la prima volta nella presente sede di legittimità;
d) sostiene la nullità integrale della fideiussione mentre le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 41944/2021, successiva al ricorso, hanno statuito che i contratti di fideiussione – a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla da RAGIONE_SOCIALE in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, secondo comma, lettera a), I. 287/1990 e 101 TFUE – sono parzialmente nulli ex articoli 2, terzo comma, I. 287/1990 e 1419 c.c., e cioè limitatamente alle <>, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie nel quale il ricorrente nulla ha neppure dedotto al riguardo).
3. Il terzo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la corte territoriale nella impugnata sentenza non è incorsa nel denunciato vizio denunciato (difetto di motivazione e comunque motivazione apparente), in quanto (alle pagine 7 ed 8) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto -con giudizio in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità- che la società attrice aveva <>, con conseguente ritenuta sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall’art. 2901 c.c.
Alla inammissibilità ed alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Stante la controvertibilità della questione di merito, risolta da Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994 pendente il giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023, nella camera di