Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28913 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28913 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23182/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentane, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE n. 38/2014 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Liquidazione in persona del Curatore, rapresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME -controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti-
nonché contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO n. 644/2021 depositata il 30/04/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel settembre 2007 la RAGIONE_SOCIALE stipulava con NOME COGNOME un contratto preliminare di vendita di cosa futura, avente ad oggetto un appartamento con giardino e un box in Salerno.
A seguito dell ‘ inadempimento RAGIONE_SOCIALE società immobiliare, nel maggio 2011, NOME azionava la clausola compromissoria contenuta nel contratto, chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell ‘importo di € 170.000,00 versato a titolo di prezzo, oltre interessi, penali e danni.
Il 9.07.2013, con lodo arbitrale, veniva parzialmente accolta tale domanda e così NOME diveniva creditore RAGIONE_SOCIALE SP RAGIONE_SOCIALE per € 192.905,13.
Nel 2013, NOME adiva il Tribunale di Salerno per sentir accertare e dichiarare, nei suoi confronti, l ‘ inefficacia ex art. 2901 c.c. di tre atti di compravendita immobiliare conclusi durante il giudizio arbitrale. Precisamente, il 4.04.2012 con RAGIONE_SOCIALE e
NOME COGNOME, il 6.02.2013 con RAGIONE_SOCIALE e il 15.02.2013 con NOME COGNOME e NOME COGNOME. In subordine, chiedeva che fosse disposta la revocatoria di almeno uno di tali atti e comunque fino alla concorrenza del suo credito.
Tutti i convenuti chiedevano il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, non sussistendo i presupposti dell ‘ actio pauliana.
Nelle more, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 38 del 28.05.2014, dichiarava il fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE del fallimento, previa autorizzazione ex art. 25 L.F., interveniva nel giudizio revocatorio promosso da NOME, chiedendo anch ‘ essa la declaratoria di inefficacia degli atti impugnati nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALE massa dei creditori.
Dopo tale intervento, veniva depositata la consulenza tecnica d ‘ ufficio sul valore degli immobili trasferiti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 650/2015, accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarando l ‘ inefficacia delle prime due compravendite: 1) quella con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME, sussistendo rapporti di parentela tra le parti, atteso che detta società era interamente partecipata dalla moglie dell ‘ amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, e la signora COGNOME era madre di quest ‘ ultimo; 2) quella con la RAGIONE_SOCIALE, perché conclusa senza intermediario e a un prezzo inferiore del 19,75% rispetto a quello di mercato.
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con la COGNOME proponevano due distinti appelli, domandando la riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e quindi il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda proposta nei loro confronti inizialmente da NOME e poi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In subordine, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedeva che fosse revocato il terzo atto di compravendita. Precisamente, la prima sosteneva che il suo acquisto era avvenuto in buona fede e ad un prezzo congruo, non
avendo il Tribunale considerato l ‘ iva versata e che nella terza compravendita il prezzo era stato di gran lunga inferiore a quello di mercato. La seconda, per parte sua, deduceva: i) la perdita RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva di COGNOME, a seguito RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, l ‘ improcedibilità RAGIONE_SOCIALE sua domanda; ii) la violazione dell ‘ art. 99 c.p.c., avendo il Tribunale accolto la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in realtà nuova rispetto a quella dell ‘ COGNOME, avendo esteso la declaratoria di inefficacia delle compravendite alla massa dei creditori; iii) il credito del signor COGNOME era sorto con il lodo arbitrale del 9.07.2013, quindi dopo la stipula RAGIONE_SOCIALE sua vendita del 4.4.2012; iv) il difetto di prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza del danno e RAGIONE_SOCIALE illegittimità dell ‘ atto impugnato, non avendo il Tribunale tenuto conto del patrimonio residuo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; v) l ‘ erroneità RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle spese legali.
La Corte d ‘ appello di Salerno, con sentenza n. 644/2021, depositata il 30 aprile 2021, rigettava le impugnazioni, confermando integralmente la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti alla refusione delle spese di lite.
In particolare, il Collegio, relativamente ad entrambi gli appelli, osservava che i fatti costitutivi del credito di NOME erano antecedenti agli atti di compravendita, in quanto il procedimento arbitrale era stato incardinato nel maggio 2011. Priva di pregio era l ‘ eccezione di efficacia ex nunc RAGIONE_SOCIALE pronuncia su tale domanda, rilevando unicamente la sussistenza di una legittima aspettativa di credito, nel caso, esistente pienamente e documentalmente provata. Quanto all ‘ appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ne statuiva l ‘ infondatezza: i) per aver solo genericamente criticato la sentenza in punto di avvenuto acquisto al miglior prezzo, a seguito di trattativa diretta tra il suo amministratore e NOME COGNOME, amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE venditrice; ii) per non aver negato ‘l’ a pprofittamento’ e la conoscenza tra i due amministratori, deducendo, ancora in modo generico, che quand ‘ anche vera la
circostanza RAGIONE_SOCIALE conoscenza dei due imprenditori, essa non poteva costituire motivo di fondamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e che la commistione delle compagini societarie RAGIONE_SOCIALE prima vendita inon poteva incidere sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE domanda in merito alla seconda vendita da essa conclusa. Infine, rilevava, con riguardo al prezzo, che l ‘ IVA pagata RAGIONE_SOCIALE società acquirente non può assolutamente essere considerata come un costo e, quindi, far lievitare il prezzo pagato, essendo l ‘ imposta sul valore aggiunto, in tal caso, una mera partita di giro tra le due società, soggette ad IVA.
Parimenti infondate, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte, erano le doglianze alla sentenza del Tribunale sollevate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla COGNOME. Segnatamente, le prime due censure sulla perdita di legittimazione attiva dell ‘ COGNOME, perché il Tribunale aveva puntualmente e correttamente motivato sul punto, posto che la successione processuale non aveva dato luogo ad alcun mutamento RAGIONE_SOCIALE domanda, retta dagli stessi principi giuridici, con l ‘ unica differenza che la declaratoria di inefficacia si sarebbe compiuta in favore del fallimento intervenuto.
Nel caso, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte, sussistevano i presupposti dell ‘ actio pauliana. L ‘ eventus damni, avendo il creditore dato prova RAGIONE_SOCIALE modifica RAGIONE_SOCIALE garanzia patrimoniale RAGIONE_SOCIALE debitrice a seguito delle tre vendite, mentre quest ‘ ultima non aveva offerto prova RAGIONE_SOCIALE capienza del suo restante patrimonio. Quanto al prezzo, non era stato fornito alcun elemento a confutazione RAGIONE_SOCIALE stima fatta dal CTU e delle argomentazioni svolte dal Tribunale. La scientia damni, poi, era desumibile dalla contradictio in cui erano incorse le appellanti, avendo sostenuto, per un verso, che l ‘ affermazione del primo giudice secondo cui, all ‘ epoca RAGIONE_SOCIALE prima vendita, la RAGIONE_SOCIALE era gestita da un amministratore di fatto, era arbitraria; per altro verso, sostenuto che con tale vendita costui aveva adempiuto ad un obbligo assunto verso la madre, NOME
COGNOME, nell ‘ atto pubblico dell ‘ 11.10.2020, così confermando quel ruolo avuto in quella prima compravendita.
In merito al gravame proposto in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla COGNOME, in merito alla inefficacia RAGIONE_SOCIALE terza compravendita, la Corte lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse delle appellanti, non essendo parti di quel rapporto contrattuale.
Infine, anche l ‘ ultima doglianza sulle spese processuali del primo grado era respinta, in quanto, le somme liquidate in primo grado erano coerenti con i parametri RAGIONE_SOCIALE liquidazione in caso di azione revocatoria.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito, con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
4.1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano inesistenza e/o nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza -carenza motivazionale motivazione apparente -contraddittorietà penalizzante violazione di legge: art. 1362 cc -artt. 99, 112, 113, 115, 132, 156, 157, 159, 161, 163, 198 cpc -artt. 118 e 119 disp. att. cpc -artt. 24, 111 RAGIONE_SOCIALE costituzione in relazione all ‘art. 360 n. 4 cpc’.
La sentenza di primo grado sarebbe affetta da totale difetto di motivazione, insufficiente perché ‘la Corte d’ appello ha indicato ragioni inadeguate, sia dal punto di vista logico che dal punto di vista giuridico e sostanziale, tanto che la ratio decidendi risulta inindividuabile’.
4.2. Con il secondo motivo, censurano la sentenza di appello per ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione art. 1453, 2901 e segg. cc -artt. 99, 183, 184 cpc -art. 66 LF, il tutto in relazione all ‘art. 360 I n. 3 cpc’.
La Corte territoriale avrebbe errato nel non ravvisare un mutamento RAGIONE_SOCIALE domanda a seguito dell ‘ intervento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel giudizio ed avrebbe altrettanto in modo erroneo ritenuto che il credito di NOME era sorto in data anteriore alla compravendita tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con la COGNOME.
4.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti prospettano il ‘vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, il tutto in relazione all ‘art. 360 I n. 5 cpc’; nonché ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento in riferimento all ‘ art. 360 I n° 4 cpc, violazione dell ‘ art. 111 VI Cost. e dell ‘ art. 132 II comma c.p.c. in relazione all ‘art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.’. Il giudice del gravame sarebbe incorso in un vizio motivazionale con riferimento all ‘ ampliamento RAGIONE_SOCIALE domanda da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla data insorgenza del credito dell ‘ COGNOME. Nel caso, poi, non ricorrerebbe un ‘ ipotesi di c.d. doppia conforme.
4.4. Con il quarto motivo, si censura la decisione di secondo grado per ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritt o, violazione artt. 99 cpc e 112 cpc, il tutto in relazione all ‘art. 360 I n. 3 cpc’. La Corte salernitana avrebbe emesso statuizioni esorbitanti la domanda, perché rivolte a persone estranee al processo, ossia al signor COGNOME.
4.5. Con il quinto motivo, prospettano ‘errore di diritto, violazione degli artt. 2901 cc -66lf -2697 cc -2740 cc -1346 cc -2729 cc -artt. 115 cpc -116 cpc -93 cpc, in relazione all ‘ art. 360 I n. 3 cpc’.
Secondo il ricorrente, nella vendita del 4.04.2012, non ricorrerebbe un ‘ ipotesi di actio pauliana, non essendo individuabile l ‘ eventus damni, ‘visto che nessun pregiudizio alle ragioni del creditore (neanche ipotetiche o prospettiche) è stato individuato, né provato’, così come la partecipatio fraudis ed il corrispettivo non era vile.
Sotto tale profilo, relativamente alla terza compravendita, il Tribunale avrebbe ‘omesso di offrire motivazioni appaganti sull ‘argomento’ RAGIONE_SOCIALE insussistenza dei presupposti per la sua revoca. Infine, chiede la conferma del capo di sentenza sulla revocatoria RAGIONE_SOCIALE seconda vendita.
4.6. Con il sesto motivo, lamentano la ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto artt. 91, 310 IV cpc, in relazione all ‘ art. 360 I n. 3 cpc’.
La liquidazione delle spese sarebbe avvenuta in modo erroneo.
La Corte ritiene di dover rinviare alla Udienza Pubblica RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile, in considerazione RAGIONE_SOCIALE particolare rilevanza e RAGIONE_SOCIALE complessità delle questioni sollevate in rito e nel merito.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa all ‘ udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza