Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9564 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9564 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20360/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale, COGNOME, nonché RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, COGNOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL
-ricorrenti- e sul ricorso incidentale proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
EMAIL;
-ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 497/2021, depositata il 29/03/2021 e notificata il 14.05.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME assumendosi creditore della RAGIONE_SOCIALE della complessiva somma di euro 574.635,35, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e agli accessori, in ragione delle sentenze n. 1143/2008 e n. 827/2010 del Tribunale di Chieti, confermate in appello, agiva, dinanzi al Tribunale di Pescara, affinché fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti l’atto di costituzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEla cui compagine societaria era costituita dalla RAGIONE_SOCIALE, socio accomandatario al 98%; da NOME e NOME COGNOME soci accomandanti ciascuno all’1%) e la cessione da parte della la società RAGIONE_SOCIALE del ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto i crediti verso i propri clienti e il parco macchine ed attrezzature, essendo stati gli stessi stati posti in essere dopo due mesi dalla notifica dell’atto di precetto e dopo l’invio di comunicazione della disponibilità a transigere, e assumendo, pertanto, che avessero il solo scopo di arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie.
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 182/2019, accoglieva la domanda di NOME COGNOME e per l’effetto dichiarava inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., l’atto costitutivo della RAGIONE_SOCIALE con sottoscrizione del capitale sociale dal socio RAGIONE_SOCIALE mediante conferimento del ramo d’azienda di sua proprietà costituito dal complesso aziendale organizzato svolgente l’attività di scavi, opere di sottosuolo e sbancamenti.
All’esito del giudizio di appello, promosso, in via principale, dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, da NOME COGNOME, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 497/2021, depositata il 29/03/2021 e notificata il 14/05/2021, ha respinto l’appello
principale e quello incidentale, confermando integralmente la sentenza del tribunale.
Segnatamente, il giudice a quo ha disatteso il motivo con cui le società appellanti principali contestavano il fatto che l’azione revocatoria avesse riguardato solo l’atto costitutivo della nuova società e non anche l’atto di cessione di ramo d’azienda, deducevano il difetto di interesse di NOME COGNOME ad agire ex art. 2901 cod.civ., accertando che con l’atto di citazione lo COGNOME aveva chiesto la declaratoria di inefficacia dell’atto con cui era stata costituita la nuova società e anche dell’attodi conferimento di ramo d’azienda ed ha rigettato anche il secondo motivo di impugnazione con cui le appellanti denunciavano che la nullità della società poteva essere dichiarata solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 2332 cod.civ. e che, di conseguenza, dopo l’iscrizione della società non sarebbe stato revocabile l’atto di conferimento di beni in società, facendo applicazione di Cass. n. 23891/2013, secondo cui <>.
Ha rigettato anche l’appello incidentale con cui NOME COGNOME si doleva della mancata liquidazione delle spese della fase cautelare, ritenendo che il tribunale, con la sentenza che concludeva il giudizio, di cui la fase cautelare era stata una fase, aveva liquidato una somma ragguardevole, spiegando in motivazione di avere aumentato del 15% i valori dei parametri medi dello scaglione di riferimento e che detto aumento era da ritenersi operato in tale misura <>, in assenza di ulteriori elementi offerti dall’appellante.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
NOME COGNOME resiste e propone ricorso incidentale fondato su un solo motivo.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti in via principale denunziano <>.
Le società ricorrenti insistono nella tesi secondo cui NOME COGNOME aveva proposto la domanda di inefficacia dell’atto costitutivo della nuova società che non essendo un atto dispositivo non era revocabile e si dolgono che, errando nella valutazione dell’art. 100 cod.proc.civ. né fornendo compiuta motivazione della
sua interpretazione, la corte d’appello abbia ritenuto che NOME COGNOME aveva inteso impugnare anche l’atto di disposizione (conferimento di ramo di azienda), perché così risulterebbe dalla lettura dell’atto di citazione, indicando genericamente le pagine 10 e 12 dell’atto predetto.
Con il secondo motivo denunziano la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice a quo statuito sull’inefficacia dell’atto dispositivo rappresentato dal conferimento di ramo di azienda, nonostante la domanda di NOME COGNOME fosse circoscritta alla richiesta di inefficacia dell’atto costitutivo della società RAGIONE_SOCIALE
I motivi, che attengono alla stessa questione e che perciò possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Innanzitutto, la motivazione c’è ed è pienamente percepibile, perciò deve escludersi che la corte d’appello non abbia fornito una compiuta motivazione dell’interpretazione dell’atto di citazione. L’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel “thema decidendum”, tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea (v. Cass. 13/08/2018, n. 718).
Allo scopo di definirla erronea parte ricorrente -che non ha nemmeno soddisfatto l’onere di riportare il contenuto dell’atto di citazione e la statuizione del tribunale che, a suo dire, avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile ex art. 2901 cod.civ. un atto non traslativo -avrebbe dovuto, posto che l’interpretazione del contenuto della domanda costituisce un tipico
accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito -dedurre la violazione delle norme che regolano l’ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg., la cui portata è generale e quindi trova applicazione anche con riferimento all’interpretazione della domanda giudiziale. Il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede di legittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, come l’atto di citazione, ha, dunque, l’onere (rimasto, nel caso di specie, inadempiuto) di invocare la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg., indicando altresì, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici, nonché, e prima ancora, il testo dell’atto oggetto dell’interpretazione asseritamente erronea (cfr., ex multis, Cass. 14/06/2022, n.19164).
4) Con unico motivo il ricorrente in via incidentale NOME COGNOME si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere la corte d’appello respinto l’appello incidentale con cui aveva lamentato l’omessa condanna al pagamento delle spese di lite relative al procedimento cautelare ante causam di sequestro conservativo e al procedimento di reclamo, pur avendo i giudici della cautela rimesso al giudice di merito la liquidazione delle spese di lite delle due fasi cautelari, sostenendo che nella liquidazione delle spese di lite il tribunale avesse liquidato le voci di spesa richieste, là dove aveva aumentato del 15% il valore medio dello scaglione fino a euro 520.000,00 che non avrebbe avuto altra ragione d’essere, essendosi il tribunale pronunciato su una domanda ex art. 2901 cod.civ. su cui esiste una copiosa giurisprudenza.
Il motivo è infondato.
Pur dovendosi rigettare l’eccezione di tardività del ricorso incidentale sollevata dalle ricorrenti principali, perché <> (Cass. 28/11/2023, n. 33015), lo COGNOME, a dispetto della rubrica del motivo, non denuncia affatto se non formalmente un error in iudicando in merito all’art. 91 cod.proc.civ. che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.
La corte territoriale ha infatti rigettato il proposto gravame confermando la sentenza di primo grado dopo averla interpretata, ritenendo liquidate implicitamente le voci di spesa richieste.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in questo caso il ricorrente ha l’onere di <>, pena l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (v., da ultimo, Cass. 23/07/2024, n. 20392). Non essendo stata l’interpretazione della sentenza di primo grado censurata in questa sede, diventa irrilevante stabilire se la corte d’appello abbia interpretato la sentenza di primo grado in modo corretto.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, principale e incidentale.
Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, principale e incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti principali e del ricorrente incidentale all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, principale e incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2025 dalla