Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6847 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6847 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1103/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo digitale Pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona della Amministratrice Unica e Legale rappresentante dott.ssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo digitale Pec: ;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1601/2023 depositata il 06/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, affermandosi creditrice del signor NOME COGNOME, conveniva quest’ultimo avanti al Tribunale di Macerata per ivi nei confronti del medesimo sentir pronunziare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di alcuni atti di disposizione patrimoniale asseritamente pregiudizievoli per la garanzia del proprio credito.
Con sentenza n. 1406/2019 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia, rispetto alla società attrice, degli atti impugnati e condannando in solido il COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE e il sig. NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite.
Riteneva, invece, il difetto di legittimazione passiva della signora NOME COGNOME.
Avverso detta decisione proponeva appello il COGNOME, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, l’assenza dell’ eventus damni e del consilium fraudis , nonché la natura onerosa dell’atto di costituzione in pegno.
Nel corso del giudizio di secondo grado interveniva la società RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice e mandataria della società RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito in forza di operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., chiedendo l’estromissione di RAGIONE_SOCIALE e la conferma della decisione impugnata.
Si costituiva altresì la RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva il difetto di legittimazione e interesse ad agire del cessionario. NOME COGNOME e NOME COGNOME rimanevano contumaci.
2.1. Con sentenza n. 1601 del il 6 novembre 2023 la Corte d’ Appello di Ancona dichiarava l’estromissione di RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’inefficacia degli atti dispositivi sopra indicati anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <> (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 111 c.p.c., 1260, 1263 e 2901 c.c.; artt. 1, 2, 3 e 4 L. n. 130/1999.
Contesta la sentenza della corte di merito nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’intervento nel giudizio di revocatoria del cessionario del credito (RAGIONE_SOCIALE, tramite RAGIONE_SOCIALE) a seguito di cartolarizzazione ex L. 130/1999.
Secondo il ricorrente, in caso di cartolarizzazione non vi è successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., poiché l’oggetto del giudizio revocatorio non è il credito, ma il diritto potestativo all’inefficacia dell’atto dispositivo. Di conseguenza, il cessionario non potrebbe
subentrare nell’azione revocatoria né avvalersi degli effetti della relativa sentenza.
4.1.1. Il motivo è infondato.
In tema di azione revocatoria ordinaria, questa Corte ha chiarito che la cessione del credito intervenuta in corso di causa comporta la successione ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, poiché l’azione revocatoria è un mero strumento di conservazione della garanzia patrimoniale inerente al credito ceduto, e non già un diritto autonomo e distinto da esso. Ne consegue che il cessionario del credito ben può intervenire nel processo quale successore a titolo particolare nel diritto vantato dal cedente -anche in grado di appello -senza necessità di instaurare un autonomo giudizio (Cass. 10541/2025; Cass. 7395/2024; Cass. 5649/2023; Cass.10442/2023).
Orbene, nell’impugnata sentenza di tale principio la c orte territoriale ha fatto invero corretta applicazione, disponendo la prosecuzione della causa nei confronti della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, con correlativa estromissione della cedente.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura la decisione della c orte d’appello di condanna al pagamento delle spese di lite del grado anche del contumace NOME COGNOMECOGNOME laddove nulla ha al riguardo disposto nei confronti dell’altra contumace signora NOME COGNOME.
4.2.1. Il motivo è infondato.
Va al riguardo osservato che la NOME COGNOME è stata dichiarata priva di legittimazione passiva nel giudizio di primo grado, con integrale compensazione delle spese tra la stessa e RAGIONE_SOCIALE Tale capo della sentenza non risulta impugnato ed è, pertanto, coperto da giudicato.
La Corte d’Appello, nel rispetto di tale preclusione, ha correttamente escluso ogni ulteriore statuizione di condanna nei confronti della predetta, limitando la regolamentazione delle spese ai soli appellanti soccombenti (NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, ancorché non costituito).
Deve porsi ulteriormente in rilievo che la regolamentazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove siano violati principi fondamentali quali quello per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata di spese.
Nel caso in esame tale principio risulta rispettato, poiché la parte rimasta vittoriosa (NOME COGNOME, estromessa per difetto di legittimazione) non è stata condannata alle spese, mentre il contumace COGNOME -soccombente in quanto destinatario dell’atto revocato dichiarato inefficace -è stato legittimamente condannato in solido con gli altri appellanti soccombenti. La statuizione impugnata sulle spese del grado d’appello risulta dunque immune da censure, essendo conforme a diritto sia sotto il profilo processuale sia sotto quello equitativo.
5. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 20.200,00 ( di cui 20.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME