Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20505 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15530/2023 R.G. proposto da: COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE qui rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE d’Appello di GENOVA n. 115/2023, depositata il 06/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 614/2020, rigettava la domanda di Ubi S.p.A., volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nel quale NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME avevano conferito una pluralità di beni, perché non era stata fornita la prova del momento -se anteriore o posteriore rispetto all’atto revocando – in cui i crediti erano sorti e perché parte attrice non aveva denunciato alcuna preordinazione dell’atto di disposizione alla lesione delle sue ragioni creditorie.
La sentenza veniva impugnata dalla sola RAGIONE_SOCIALE, già intervenuta nel giudizio di primo grado quale successore a titolo particolare di Ubi RAGIONE_SOCIALE, con un unico motivo di appello teso a lamentare la violazione del disposto di cui agli artt. 2697 e 2901, 1° comma, n. 1 cod.civ., per avere il giudice di primo grado ritenuto non provata, in relazione a tutti i rapporti dedotti dalla banca attrice, l’anteriorità del credito rispetto alla data dell’atto revocando.
Gli appellati resistevano chiedendo il rigetto dell’impugnazione e proponevano appello incidentale al fine di domandare la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice: a) non aveva dichiarato ex officio inammissibile l’intervento, spiegato ex art. 111 cod.proc.civ., della cessionaria RAGIONE_SOCIALE; b) non aveva accertato e dichiarato la nullità delle fideiussioni in virtù delle
quali il COGNOME era divenuto debitore; c) non aveva disposto la distrazione delle spese di giudizio in favore del loro difensore, dichiaratosi antistatario.
In accoglimento dell’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 115/2023, depositata il 06/02/2023, nella contumacia di Ubi S.p.RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato l’inefficacia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.
I coniugi COGNOME ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, rubricato «Error in procedendo. Art. 360, comma 1, n. 4 cpc. Nullità del procedimento e/o della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 83, 267 cpc. Inesistenza di procura ad litem da parte di RAGIONE_SOCIALE, e per essa di RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE», i ricorrenti si dolgono che il Tribunale d’Imperia non abbia rilevato ex officio che RAGIONE_SOCIALE era intervenuta in giudizio in violazione degli artt. 82, 2° comma, 83 e 267 cod.proc.civ., essendosi costituita per mezzo di avvocato privo di mandato ad litem e, quindi, di ius postulandi , e non abbia dichiarato la nullità del procedimento, non potendosi in alcun modo sanare la mancanza di procura (Cass., Sez. Un., n. 37434/2022).
Precisano che «La questione non poteva essere dedotta in appello su iniziativa di parte convenuta, perché il Giudice di primo grado aveva, comunque, interamente rigettato la domanda attorea» e aggiungono che in sede di appello avevano chiesto in via
preliminare di dichiarare inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE
2) Con il secondo motivo prospettano «Error in procedendo. Art. 360, comma 1, n. 4 cpc. Nullità del procedimento e/o della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 83, 342, 347 e 348 cpc. Inesistenza di procura ad litem da parte di RAGIONE_SOCIALE, e per essa di RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, nullità dell’atto di citazione in appello. Error in procedendo. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 83, 347 e 348 c.p.c. Invalidità della costituzione in appello ed omessa pronuncia di improcedibilità».
L’atto di citazione in appello della RAGIONE_SOCIALE sottoscritto da avvocato privo di mandato ad litem , avrebbe dovuto essere ritenuto nullo per violazione del disposto di cui agli artt. 342, 163 e 125 cod.proc.civ., i quali impongono che l’atto di citazione in appello sia sottoscritto da difensore munito di valida procura ex art. 83 cod.proc.civ.; di conseguenza, si dolgono del fatto che la corte territoriale non abbia dichiarato inammissibile l’appello, per non essere stato validamente esercitato il potere di impugnazione. In particolare, la tesi dei ricorrenti è che nullità dell’atto di citazione in appello avrebbe dovuto essere rilevata, ex art. 156 cod.proc.civ., in considerazione del fatto che tale atto, privo della sottoscrizione di difensore munito di valida procura a d litem, mancava dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo: «l’attività processuale posta in essere dal procuratore privo di una procura che fornisca alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell’attività da lui svolta al titolare della posizione sostanziale controversa deve essere ritenuta inesistente» (Cass. n. 12486/2000), con conseguente nullità dell’intero procedimento (di appello) instaurato con quell’atto.
Sotto diverso profilo lamentano anche l’omessa e/o falsa applicazione, da parte del giudice territoriale, del disposto di cui all’art. 348 cod.proc.civ., per non avere dichiarato improcedibile l’impugnazione, una volta rilevata l’invalida costituzione in appello per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 165 cod.proc.civ. che stabilisce che l’attore deve costituirsi, nel termine indicato dalla norma, « a mezzo del procuratore (….) depositando (…) il proprio fascicolo contenente (tra l’altro) (…) la procura ».
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto prospettano questioni connesse, sono infondati.
Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 12/10/2011, n. 20934 e in precedenza Cass., Sez. Un., 16/5/2002, n. 7186), il <>.
Nella specie i ricorrenti non hanno fatto valere il vizio qui denunciato dinanzi al Tribunale di Imperia né hanno impugnato la sentenza di primo grado sul punto e tantomeno si sono doluti dinanzi alla corte territoriale del difetto di ius postulandi in grado d’appello.
La nullità verificatasi nei precedenti gradi di giudizio, in conformità con l’orientamento consolidato di questa Corte, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il principio di cui all’art. 161, 1° comma, cod.proc.civ. (cfr., da ultimo, Cass. 19/11/2024, n. 29779).
L’assunto dei ricorrenti è che l’eccezione del difetto di ius postulandi possa essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato sul punto che nella fattispecie non si era formato e che debba essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Al contrario, il sistema processuale delle nullità previsto dal codice di rito distingue tra nullità pronunciate su istanza di parte e nullità pronunciabili d’ufficio, stabilendo, in merito a queste ultime, che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione (art. 161, 1° comma, cod. proc. civ.), per il principio di conversione dei motivi di nullità in ragioni di impugnazione; principio valido con il limite di non applicabilità nel caso in cui la sentenza manchi della sottoscrizione del giudice (art. 161 ultimo comma, cod. proc. civ.).
L’eventuale inesistenza della procura non determina, infatti, contrariamente a quanto ipotizzano i ricorrenti, l’inesistenza dell’atto di citazione in giudizio.
Detto atto è idoneo a introdurre il giudizio e a attivare il potere dovere del giudice di decidere, con l’ulteriore conseguenza che l’atto conclusivo del giudizio, cioè la sentenza, è nullo (a causa
della mancanza di un valido presupposto per l’attivazione del giudizio), ma suscettibile di passare in giudicato.
A tale conclusione si perviene considerando che il difetto di valida procura alle liti non figura tra quelle per le quali la nullità risulti comminata dalla legge (art. 156, 1° comma, cod. proc. civ.) e non è qualificata come insanabile (art. 158, 1° comma, cod. proc. civ. sui vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero).
Si è al riguardo precisato che quando di un atto processuale si afferma che la «nullità rilevabile in ogni stato e grado» ciò non significa nullità assoluta «destinata come tale ad essere autonomamente rilevabile dal giudice fino al giudizio di legittimità, insensibile alle regole del processo ed alle sorti di domande ed eccezioni, esito compendiato nell’affermazione del principio di conversione delle ragioni di nullità in motivi di gravame ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., vale quanto in più occasioni affermato da questa Corte. La non proponibilità nei gradi successivi della questione di ufficio è destinata a valere proprio in ragione del carattere non assoluto della nullità che, convertitasi in motivo di gravame ed assoggettata al relativo regime, ove la parte sia decaduta dal proporla per non averla tempestivamente dedotta nel corso del giudizio oppure ove l’abbia dedotta, ma la questione risulti coperta da giudicato interno per un intervenuto accertamento negativo o di inammissibilità non tempestivamente contestato, non resta ulteriormente deducibile. Che il motivo di ricorso abbia, o meno, ad oggetto una questione rilevabile d’ufficio non ha infatti rilevo come tale perché le questioni esaminabili di ufficio, che abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di primo grado di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell’organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione ex officio, qualora la decisione o
l’omessa decisione di tali questioni da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica (e tempestiva) impugnazione ovvero l’impugnazione proposta sia inammissibile, ostandovi un giudicato interno che il giudice dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare» (Cass. 23/3/2021, n. n.8104).
Un’eccezione al sistema di impugnazione proprio del processo e di cui all’art. 161, 1° comma, cod.proc.civ. richiede un vizio suscettibile di rientrare nella categoria dell’inesistenza per difetto di ogni riconducibilità dell’atto alla tipologia di riferimento, con conseguente sua rilevabilità in ogni tempo nel processo anche ex officio, in quanto insensibile a preclusioni o decadenze.
Ipotesi invero non ricorrente nella specie.
3) Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano l ‘ omessa e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma n. 3, cod.proc.civ., per avere ritenuto revocabile l’atto dispositivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE relativamente all’intero credito di cui al decreto ingiuntivo n. 4755/2016. In sostanza, secondo la corte territoriale, l’atto di disposizione era da revocarsi nei confronti RAGIONE_SOCIALE perché il credito verso RAGIONE_SOCIALE (di cui la RAGIONE_SOCIALE si era resa cessionaria) sarebbe, indubitabilmente, sorto in data anteriore alla disposizione oggetto di revocatoria, cioè all’atto di costituzione del fondo patrimoniale del 14/02/2012.
Lamentano l’erroneità della pronunzia dell a corte territoriale, in quanto il credito azionato dalla banca nel ricorso per decreto ingiuntivo era duplice o meglio nasceva da due titoli distinti e solo sulla ricorrenza di uno dei due ( quello di euro 162.976,60 ) controparte aveva basato l’appello, ritenendo l’accreditamento (della somma mutuata) certamente anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, ed è
sul solo tale ultimo rapporto (il mutuo del 8 aprile 2003) che la corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare, rilevando il difetto di prova relativamente all’altro credito; e, in aggiunta, mancando ogni dolosa preordinazione a rendersi insolvente da parte del Rossi, avrebbe dovuto revocare l’atto di disposizione in favore di RAGIONE_SOCIALE limitatamente al credito di euro 162.976,60, oltre a interessi e spese.
4) Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere revocato l’atto dispositivo verso RAGIONE_SOCIALE anche per il credito non provato, e per violazione dell’art. 132 cod.proc.civ., là dove la corte d’appello ha disposto la revoca dell’atto di disposizione in favore di RAGIONE_SOCIALE senza limitazioni, pur esplicitando, in parte motiva, la presenza di prova dell’anteriorità del credito con riferimento al solo mutuo dell’8.4.2003 e che RAGIONE_SOCIALE era intervenuta in causa quale cessionaria di RAGIONE_SOCIALE in relazione ai soli crediti «derivanti dal contratto di conto corrente n. 582 e dal contratto di mutuo dell’8.4.2003».
Si dolgono che, nel ritenere il credito di RAGIONE_SOCIALE senz’altro anteriore all’atto dispositivo, la corte d’appello abbia accolto la revocatoria senza operare alcuna distinzione tra i due titoli di credito (c/c n. 582 e mutuo dell’8.4.2003) come sopra azionati, senza accertare l’anteriorità con riferimento ad entrambi i crediti di RAGIONE_SOCIALE
5) I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati e vanno rigettati nei termini di seguito indicati.
L’accoglimento dell’azione revocatoria è stato determinato dall’accertamento della sussistenza di un’esposizione debitoria il cui soddisfacimento è stato ritenuto messo a repentaglio dalla diminuzione della garanzia patrimoniale generica generata dalla costituzione del fondo patrimoniale; nessun rilievo ha l’eventualità
prospettata dai ricorrenti relativamente ad i una sproporzione tra il valore dei beni oggetto dell’atto revocando e l’ammontare del credito a tutela del quale si agisce non l’azione revocatoria.
L’effetto proprio della revocatoria è infatti l’inopponibilità del trasferimento al creditore ai fini dell’azione esecutiva; il pregiudizio che il debitore subisce, dunque, in realtà non dipende dalla pronuncia di revocatoria stessa ma dall’eventualità del successivo pignoramento, contro il cui eventuale eccesso il debitore ha il rimedio della richiesta di riduzione dello stesso, su cui può e deve provvedere il giudice dell’esecuzione (art. 496, cod. proc. civ.) (Cass. 20/11/2024, n.29851).
Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano omessa o falsa applicazione degli artt. 1957, 1418 e 1419 cod.civ. nonché dell’art. 112 cod.proc.civ. e la carenza di titolarità del rapporto azionato da parte di RAGIONE_SOCIALE
Si dolgono che la corte territoriale abbia rigettato la sollevata eccezione di nullità delle fideiussioni assunte dal Rossi, tra cui quella prestata a favore di RAGIONE_SOCIALE, sebbene esse ricalcassero lo schema ABI comprensivo delle clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia…(le due fideiussioni contenevano, ai punti 2, 6 e 8 le clausole di c.d. riviviscenza della fideiussione, di deroga all’art. 1957 cod.civ. e di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell’obbligazione principale).
Il motivo è inammissibile.
Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La corte d’appello ha invero riconosciuto che le fideiussioni de quibus ricalcavano lo schema ABI, ma ha rilevato che gli appellanti in via incidentale (gli odierni ricorrenti) non hanno allegato che, senza le clausole nulle, la garanzia non sarebbe stata accettata dalla Banca (che, peraltro, aveva un evidente interesse a farla valere sebbene priva della clausole considerate invalide) e che, invece, nel caso di nullità solo parziale delle fideiussioni omnibus
sarebbe stato necessario dedurre gli effetti che detta nullità avrebbe avuto sulla vicenda per cui è causa.
I ricorrenti a tal proposito sostengono che la nullità della clausola di deroga al disposto di cui all’art. 1957 cod.civ. comportava che la garanzia sottoscritta dal Rossi in data 27/08/2007 si era estinta ipso iure , per avere la banca creditrice omesso di coltivare le azioni nei confronti del debitore principale RAGIONE_SOCIALE nel termine di mesi sei dalla scadenza delle relative obbligazioni, come la corte d’appello avrebbe dovuto dedurre dal fatto che la raccomandata di decadenza dal beneficio del termine e l’atto di costituzione in mora della RAGIONE_SOCIALE costituente dies a quo del termine semestrale di cui all’art. 1957 cod.civ,. risaliva al 15/10/2015 e che il ricorso per decreto ingiuntivo verso il debitore principale RAGIONE_SOCIALE era del 21/10/2016, allorquando il suddetto termine semestrale.
Di conseguenza, la fideiussione del COGNOME era venuta meno e quindi egli non era più debitore nei confronti della banca.
Al riguardo va anzitutto osservato che «La nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle”, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, è rilevabile d’ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che – al detto fine – si deve considerare che l’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa» (Cass. 25/01/2025, n. 1851, Cass. 03/04/2025, n.8872; Cass. 25/03/2024, n. 8023).
Deve per altro verso sottolinearsi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità «Ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell’obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all’art 1957 cod. civ., entro
il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d’ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione» (v. Cass. 17/6/1963, n. 1613).
Va al riguardo osservato che i ricorrenti non offrono invero argomenti per superare il suindicato orientamento (sulla natura decadenziale del termine in argomento v. Cass., Sez. Un., 6/3/2009, n. 5572).
Deve d’altro canto altresì porsi in rilievo che l ‘ evocazione della giurisprudenza sulla contestazione della legittimazione passiva in senso sostanziale «si risolve di per sé in un assurdo, dato che l’esistenza della legittimazione del fideiussore, ove egli non eccepisca il decorso del termine semestrale, rimane già per ciò solo indiscutibile (almeno sotto il profilo dell’art. 1957 c.c.)»; e che nella vicenda per cui è causa si discute dell’essere il Rossi obbligato, in quanto fideiussore, al pagamento del debito da parte dell’obbligata principale, di talché l’essere o meno esistente la garanzia fideiussoria attiene al merito (titolarità dell’obbligazione dal lato passivo), e non già alla legittimazione passiva, sicché non v’è dubbio che la pretesa estinzione della garanzia avrebbe dovuto in ogni caso essere fatta valere nel giudizio di primo grado già sul piano assertivo, trattandosi di fatto verificatosi (in tesi) ben prima dell’avvio del giudizio (in termini Cass. 25/03/2024, n. 8023).
6) Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano l’omessa e/o falsa applicazione degli artt. 111 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 1260 e 1263 cod.civ., nonché dell’art. 345,2° comma, cod.proc.civ., l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’intervento di RAGIONE_SOCIALE, perché questa non si era resa
cessionaria, verso RAGIONE_SOCIALE, anche del diritto azionato nella presente causa.
Si dolgono che l a corte d’appello abbia errato per le seguenti ragioni:
chi interviene in causa ex art. 111 cod.proc.civ. deve essere successore a titolo particolare del diritto controverso, ma il diritto controverso in questa causa non era il rapporto di debito/credito intercorrente tra NOME COGNOME e UBI Banca S.p.A., bensì il diritto, o meno, di UBI S.p.A. di sottoporre ad esecuzione forzata i beni dal Rossi conferiti in fondo patrimoniale;
pur essendo cedibile, non vi era prova che il diritto all’esercizio dell’azione revocatoria fosse stato ceduto;
il diritto azionato in questa causa non costituiva privilegio (art. 2745 cod.civ.), garanzia personale (art. 1936 cod.civ.), reale (artt. 2784, 2843 cod.civ.) ovvero altro accessorio del credito ceduto, perciò non poteva essere passato, in via automatica, ipso iure , e senza uno specifico atto di disposizione, in capo al cessionario dei crediti di UBI S.p.A.;
secondo Cass. 04/12/2014, n. 25660: «Nell’azione revocatoria il diritto controverso è quello all’inefficacia dell’atto e non il diritto di credito, sicché il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l’art. 111 cod. proc. civ.»;
secondo Cass. 12/12/2017, n. 29637, « nel caso di esercizio di revocatoria, ex art. 67, comma 1, n. 1, L.F., della locazione di immobile, qualora avvenga la vendita forzata dell’immobile, con cui si trasferisce la locazione, nei limiti di opponibilità ex art. 2923 c.c., ma non il diritto di farne dichiarare l’inefficacia…»;
per Cass 28/11/2019, n. 31077 «…è regola che, sia nella causa di simulazione che in quella di revocatoria dell’atto compiuto dal debitore, proprio perché l’esito è solo l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore, qualora la parte attrice ceda il proprio
credito nel corso del giudizio, è inammissibile l’intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito, ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto che si assume pregiudizievole, sicché il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l’art. 111 c.p.c. (Cass. 29637/2017; Cass. 16652/2014) …» .
Si dolgono che la corte di merito non abbia rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE limitandosi ad osservare che «…gli appellanti hanno sollevato l’eccezione per la prima volta nel presente grado di giudizio, mentre in primo grado nulla avevano rilevato in relazione all’intervento di RAGIONE_SOCIALE, così implicitamente riconoscendone la qualità di cessionaria…», laddove l’art. 345, 2° comma, cod.proc.civ., vietando la proposizione di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio, consente la proposizione delle eccezioni nuove, che non siano tali in senso stretto, quali quella avente ad oggetto la titolarità sostanziale del diritto fatto valere.
Il motivo è infondato.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria giova al cessionario del creditore ope legis ; tale conclusione trova il suo fondamento in plurime indicazioni normative: i) nell’art. 2902 cod. civ., a mente del quale il creditore, per effetto dell’accoglimento della domanda di revocazione d’un atto dispositivo, «può promuovere l’azione esecutiva» nei confronti dell’avente causa del debitore, atteso che se «il credito tutelato con l’azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione, anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di “promuovere l’azione esecutiva”, che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto»; ii) nell’art. 1263 cod. civ., il quale prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i privilegi, senza distinzione. «La cessione dunque trasferisce anche i privilegi scaturenti dalla causa del
credito. Se dunque la cessione trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti dell’azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel Titolo III del Libro VI del codice civile»; iii) nell’art. 2755 cod. civ. che annovera tra i crediti privilegiati le spese di giustizia per atti conservativi, atteso che i privilegi, come già detto, si trasferiscono per effetto di cessione del credito; non può escludersi che il cessionario d’un credito benefici degli effetti dell’azione revocatoria proposta dal cedente, perché altrimenti si dovrebbe ammettere che il credito ceduto conservi privilegio per le spese dell’azione revocatoria, ma non possa giovarsi degli effetti dell’azione revocatoria, dato che il pignoramento è un vincolo preordinato all’esecuzione che, come l’ actio pauliana, evita la dispersione della garanzia patrimoniale; detto principio è stato ripetutamente enunciato dalla Terza Sezione civile di questa Corte (v. Cass. 23/6/2022, n. 20315. E, conformemente, Cass. 17/2/2023, n. 5162; Cass. 23/2/2023, n. 5649; Cass. 31/5/2023, n. 1540; Cass. 29/8/2023 n. 25424; Cass. 3/11/2023, n. 30506; Cass. 26/2/2024, n. 5085; Cass. 7/10/2024, n.26127; Cass. 21/11/2024, n. 30105; Cass. 22/4/2025, n. 10541, n.10543).
Orbene, la corte d’appello ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione del suindicato, una volta ritenuto provata la cessione di credito in favore di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui: a) il cessionario, successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto «portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante» (Cass. 14/03/2018, n. 6130); b) in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può
intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 cod.proc.civ. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 cod. civ. si esplica la facoltà del creditore – che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell’azione esercitata) – di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. 23/02/2023, n. 5649).
Vale al riguardo sottolineare come la pronuncia Cass. n. 20315/2022 abbia avuto modo di precisare perché nel caso di specie non sono pertinenti i principi enunciati da Cass. 4/12/2014, n. 25660 (evocata da parte ricorrente) secondo cui «nell’azione revocatoria fallimentare il diritto controverso è il diritto all’inefficacia dell’atto, nel caso il pagamento, e non già il diritto di credito oggetto della cessione»: a) non si discuteva della legittimazione a proporre l’azione pauliana o a beneficiare dei suoi effetti, ma della legittimazione a resistere alla suddetta azione, ed opporvisi con l’appello; b) a circolare per effetto di cessione in quel caso – al contrario del caso oggi in esame – non fu il credito garantito dalla revocatoria, ma il credito (il cui adempimento era stato) impugnato con la revocatoria; c) non si trattava di stabilire se la revocatoria accolta producesse effetto rispetto al cessionario del credito, ma se un soggetto estraneo all’atto revocando potesse impugnare la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, sostenendo per la prima volta in appello di essere divenuto, per effetto di cessione, titolare del credito oggetto di revocazione, e non già titolare del credito che si intese conservare con l’azione pauliana.
Né del paro sono pertinenti quelli enunciati da Cass. 12/12/2017, 29637, non occupatasi della estensibilità degli effetti dell’azione revocatoria.
7) All’ inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2025 dalla