Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30117 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15168/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
contro
ricorrente-
avverso sentenza di Corte d’appello Potenza n. 220/2023 depositata il 20/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Potenza rigettava il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Matera, nella persona del giudice unico, che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE dell’atto di donazione per AVV_NOTAIO NOME del 18 marzo 2016, trascritto in data 23.3.2016 presso l’Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di Matera -territorio registro generale n. 2756, registro particolare n. 2234, da COGNOME NOME al figlio COGNOME NOME ed avente ad oggetto le unità immobiliari e terreni in atti meglio specificati nel dispositivo.
1.1 La Corte rilevava l’infondatezza delle preliminari eccezioni di rito, sollevate dall’appellante, di incompetenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica alla trattazione e alla decisione della causa di revocatoria fallimentare e di improcedibilità dell’azione per carenza di autorizzazione del G.D.
Nel merito la Corte lucana riteneva sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione di revocatoria ordinaria promossa dal RAGIONE_SOCIALE.
2 COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi, il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c. e 24 l.fall., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c., per non avere la Corte dichiarato la nullità della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Matera in persona del giudice monocratico quando invece la competenza apparteneva al Tribunale fallimentare in composizione collegiale.
2 Il motivo è infondato.
2.1 La Sezione Fallimentare, come ha ben detto il giudice d’appello, è espressione dell’organizzazione interna del Tribunale (cfr. Cass. n. 21217/1990) e non già un ufficio autonomo, munito di propria competenza. Se, perciò, la causa è instaurata davanti al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, non invalida l’atto di citazione nè lo stesso giudizio il fatto che il giudice adito nel Tribunale stesso non sia indicato nella sua sezione fallimentare (cfr. Cass. 21217/1990 e 7579/2011).
2.2 Le cause di revocatoria ordinaria, promosse dal curatore ex artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. , non sono ricomprese nell’elenco, previsto dall’art . 50 bis c.p.c. dei giudizi che richiedono la trattazione da parte del Tribunale in composizione collegiale.
Al riguardo, come chiarito da questa Corte, le cause di revocazione ivi indicate al n. 2, nonostante l’omonimia, sono riconducibili alle diverse fattispecie di cui alla L. Fall., art. 98, comma 4: e cioè rientrano tra le impugnazioni dello stato passivo (cfr. Cass. 11647/2007, 19862/2005 e 3434/2017).
3 Il secondo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 66 l.fall. per carenza di una valida autorizzazione giudiziale ad intraprendere il giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria: si sostiene che la curatela aveva chiesto al G.D. « l’autorizzazione ad effettuare le opportune valutazioni per esperire eventuali azioni revocatorie » sulla base dell’esame del cassetto fiscale della ditta da cui risultava una donazione di beni immobili ed una alienazione di
quote societarie e il G.D non aveva autorizzato in modo specifico il Curatore a proporre il giudizio revocatorio.
3.1 Anche tale motivo non merita accoglimento in quanto la sentenza impugnata ha accertato che, in data 14/9/2019, il curatore del RAGIONE_SOCIALE « presentò al G.D. ..la richiesta di nomina di un legale ai sensi dell’art . 25 l.fall. al fine di avviare le procedure per atti di donazione del 2016 … ».; a seguito di positivo riscontro a tale istanza, il curatore, essendo emersa la presenza di atti di donazione di beni immobili nel 2016 e ritenendo di dover proporre l’azione revocatoria, chiese al G.D. di essere autorizzato a promuovere « le azioni più opportune previa nomina dell’AVV_NOTAIO »; il G.D autorizzò quanto richiesto prendendo atto dell’indicazione del nominativo del legale.
3.2 Alla luce di tali risultanze, si può ritenere sussistente la valida autorizzazione da parte del G.D. a proporre l’azione di revocatoria per come individuata nella relativa richiesta in tutti i suoi elementi essenziali.
4 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. « per carenza presupposti di fatto accertati ed utilizzati dal giudice di prime cure ai fini della decisione in punto di revoca dell’atto di donazione in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e 5 » : il ricorrente sostiene che la curatela « non ha mai prodotto l’atto di donazione, nè ha mai allegato lo stato passivo da cui poter desumere l’esistenza di somme a credito nel fallimento, nè ha mai prodotto documentazione utile a dimostrare l’ammontare dei debiti contratti ed il pregiudizio arrecato alle ragioni dei presunti creditori », afferma che « è inesistente la prova dell’eventus damni, non essendovi la prova che l’atto, se pure esistente, abbia contribuito a depauperare il patrimonio del debitore », lamenta che la sentenza sarebbe illogica ed apodittica e che il curatore non aveva fornito la prova della « dolosa preordinazione dell’atto dispositivo ».
5 Il motivo è, all’evidenza, inammissibile.
5.1 La Corte distrettuale: i) ha accertato che la curatela aveva fornito la prova della donazione mediante la produzione della nota di trascrizione contenente tutte le indicazioni dell’atto di donazione funzionali all’esercizio dell’azione revocatoria; b) ha spiegato che trattandosi di atto di donazione, che impoverisce ‘di per sè ‘ il donante perché lo priva di un bene senza corrispettivo, la prova dell’ eventus damni è in re ipsa nell’esistenza dell’atto a titolo gratuito; iii) ha affermato che in presenza di un atto a titolo gratuito, il consilium fraudis non si identifica con la dimostrazione dell’intenzione del donante di nuocere, ma è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore.
5.2 La censura non si confronta affatto con le argomentazioni sopra riportate e in modo del tutto generico si limita a mere asserzioni ed enunciazioni di principi di diritto non pertinenti al caso di specie. Il ricorso pertanto è rigettato.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.700 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% ; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2024.