Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10538 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19043/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
COGNOME;
-intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VERONA n. 1200/2021, depositata il 31/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1200/2021, depositata il 31/05/2021, accoglieva parzialmente la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere la condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali cagionatigli dalle presunte molestie e le reiterate condotte persecutrici dalla stessa poste in essere; condannava, quindi, la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 20.430,00; rigettava, invece, la domanda revocatoria dell’atto di donazione con il quale la COGNOME aveva trasferito alla figlia, NOME COGNOME la quota del 50% della nuda proprietà degli immobili siti in Vigasio (VR), ritenendo assenti i presupposti dell’ eventus damni e della scientia damni , in quanto l’atto di disposizione non avrebbe rappresentato un danno per l’appellante, essendo l’immobile già oggetto di ipoteca di primo grado in favore di altro creditore, la donazione era stata realizzata nell’intento di aiutare la figlia a rinegoziare il mutuo contratto con la banca, la donante aveva dimostrato un atteggiamento di disponibilità verso il creditore, versando un acconto di euro 1.000,00.
La Corte d’appello di Venezia, con l’ordinanza del 25/05/2022, notificata in data 26/05/2022, ha ritenuto che, essendo la sentenza del tribunale corretta nel dispositivo e nella motivazione, non vi fosse una ragionevole probabilità che l’appello principale del Roncato e quello incidentale della Mirandola venissero accolti.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale, formulando un solo motivo, illustrato con memoria.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione reiettiva della domanda revocatoria:
-quanto all’assenza dell’ eventus damni, perché il tribunale aveva fatto leva esclusivamente sul fatto che l’immobile donato era oggetto di ipoteca di primo grado a favore di un terzo, non considerando che: a) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte <> (Cass. 25/05/2017, n. 13172); b) non è richiesta <>, ma solo la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 29/09/2021, n. 26310); c) il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ricorre anche quando l’atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 19/07/2018, n. 19207); d) non è nemmeno necessario che sia compiuta una valutazione ex ante , da parte della debitrice, rigorosamente commisurata alla realtà della situazione e della
esatta entità del disequilibrio patrimoniale, con analisi delle cifre che risulterebbero insoddisfatte a seguito della disposizione;
-relativamente all’assenza della scientia damni , perché: i) essa <>; ii) la disponente era consapevole di essere tenuta al risarcimento del danno, perché era stata già condannata dal Giudice di Pace di Isola della Scala (VR) con sentenza passata in giudicato per il reato di ingiuria; iii) la ricorrenza di un comportamento di positiva collaborazione, peraltro, insussistente (era stato adempiuto l’obbligo di versare una provvisionale di euro 1.000,00 a fronte di un debito di più di 20.000,00 euro, aveva aderito ad una transazione, ma successivamente aveva continuato a porre in essere atti di disturbo, molestia e discredito ed era stata condannata per ingiuria e per calunnia).
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Il ricorrente coglie nel segno quando si duole della statuizione con cui è stato ritenuto insussistente l’ eventus damni , perché essa è contraria all’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. 28/03/2024, n.8422; Cass. 1°/02/2024, n. 3020; Cass., 27/02/2023, n. 5815; Cass. 26/11/2019, n. 30736) secondo cui l’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo non esclude la ricorrenza dell’ eventus damni ; l’ eventus damni consiste nel pericolo attuale di un danno futuro dipendente dalla lesione dell’interesse del creditore alla conservazione della garanzia generica del credito; per integrarne i presupposti non è necessario che ricorra una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore –
altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione l’azione revocatoria possa essere esperita sol perché il debitore sostituisca beni facilmente aggredibili con altri più difficili da sottoporre all’eventuale e futura azione esecutiva del creditore – né che il debitore si renda insolvente; proprio perché non postula un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, derivante da uno stato effettivo di insolvenza del debitore, bastando anche il semplice pericolo di insolvenza, e, cioè, l’eventualità che il patrimonio del debitore non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito (Cass. 27/06/1977, n. 2761); perciò, la motivazione con cui il tribunale ha giustificato il rigetto della dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo è da ritenersi erronea in iure ; è vero infatti che, secondo questa Corte, <> (così, in motivazione, Cass. 8/08/2018, n. 20671; nello stesso senso già Cass. 12/03/2018, n. 5860; Cass. 25/05/2017, n. 13172, Cass. 10/06/2016, n. 11892); è stato opportunamente chiarito, del resto, che <> (Cass. 29/03/1999, n. 2971); deve, allora, riconoscersi che una <>, sicché <>, di conseguenza, <> (Cass. 10/06/2016, n. 11892); non è, dunque, necessario che il creditore dimostri, onde veder accolta l’ actio pauliana , la concreta possibilità di soddisfazione del credito, atteso che l’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso; ne consegue che la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con l’atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi; ciò esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell’ eventus damni , il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare, al fine di esperire l’azione di cui all’art. 2901 cod. civ., l’effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell’atto di disposizione.
Diverso sarebbe stato se fosse stata dimostrata la ricorrenza di una procedura esecutiva immobiliare in atto sul bene, giacché in tal
caso, in applicazione del principio enunciato da Cass.15/07/2009, n. 16464 e più volte ribadito (Cass. 29/08/2019, n.21783; Cass. n. 3020/2024, cit.), in fattispecie in cui l’atto dispositivo oggetto dell’azione revocatoria riguardava un bene sottoposto già ad esecuzione e la revocatoria era stata esercitata da un creditore che era intervenuto nella procedura esecutiva, non avrebbe potuto ritenersi impossibile sapere se e come la garanzia ipotecaria avrebbe agito in futuro ed avrebbe dovuto ribadirsi che <>.
Altrettanto fondatamente è denunciato il rilievo attribuito alla finalità per cui l’atto dispositivo era stato posto in essere, atteso che la scientia damni con riferimento a un atto dispositivo a titolo gratuito successivo al sorgere del credito si concretizza nella consapevolezza da parte del disponente che l’atto è suscettibile di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e non è necessario che sia altresì volto a danneggiare il creditore; né l’intento di aiutare la figlia da parte della disponente ha integrato gli estremi dell’atto dovuto, sottratto all’azione revocatoria (su cui v. Cass. 16/11/2023, n. 32941, secondo cui <>).
La eventuale disponibilità della debitrice di estinguere il debito -ricorrente o meno che sia -non è un elemento tale da mettere in discussione la ricorrenza dell’ eventus damni e della scientia damni .
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2025 dalla