Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10433 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7196-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (c.f./p.i. P_IVA ) -con sede in INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO del Foro di Ferrara, con domicilio eletto presso il domicilio digitale del difensore nominato all’indirizzo EMAIL, per procura alle liti in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in MilanoINDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME del Foro di Modena e NOME COGNOME del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultimo all’indirizzo P.E.C. EMAIL
–NOME COGNOME –NOME COGNOME
-intimati – avverso la sentenza n. 149/2022 della Corte d’Appello di Bologna, pronunciata il 21/12/2021, depositata il 27/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che: (i) con contratto del 5.6.2008 RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, concedeva in leasing a NOME COGNOME un’imbarcazione da diporto a motore, TARGA_VEICOLO, denominata ‘Max 2’ , (ii) nel giugno 2012 l’utilizzatore richiedeva a BNP RAGIONE_SOCIALE di risolvere anticipatamente detto contratto per poterlo cedere a RAGIONE_SOCIALE e BNP RAGIONE_SOCIALE prestava il proprio assenso; (iii) in data 5.6.2012, RAGIONE_SOCIALE sottoscriveva con BNP RAGIONE_SOCIALE un atto di ‘compravendita ed estinzione di locazione finanziaria n. NUMERO_DOCUMENTO‘, subentrando nel leasing e pagando contestualmente a BNP, nella stessa data, i canoni scaduti e i relativi interessi per complessivi € 53.284,75; (iv) i l prezzo di riscatto, fissato in € 311.661,88 oltre IVA (€ 377.110,87 IVA compresa), veniva poi corrisposto tramite assegni circolari direttamente dalla società RAGIONE_SOCIALE, alla quale RAGIONE_SOCIALE alienava contestualmente l’imbarcazione per complessivi € 500.000,00 ,
-controricorrente –
contro
NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), residente in Porto Recanati, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , come da procura in atti.
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
contro
oltre IVA; (v) RAGIONE_SOCIALE corrispondeva inoltre a BNP RAGIONE_SOCIALE, sempre in data 5.6.2012, le ulteriori somme di € 726,00 per rimborso spese del riscatto dell’imbarcazione e di € 1.512,50 , a saldo della fattura del 12.5.2012 di RAGIONE_SOCIALE; (vi) il successivo 24.10.2012 la società RAGIONE_SOCIALE presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, in seguito, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara con sentenza pubblicata in data 2/8/2013.
RAGIONE_SOCIALE conveniva dunque in giudizio BNP RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare l’inefficacia di tutti i suddetti pagamenti , ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, 2 comma l fall., previa eventuale revoca dell’avvenuto subentro di RAGIONE_SOCIALE nel contratto di leasing, avente quale originario utilizzatore NOME COGNOME, e del successivo riscatto dell’imbarcazione, con condanna della convenuta al pagamento di € 432.633,62, oltre rivalutazione e interessi. Si costituiva la convenuta BNP RAGIONE_SOCIALE, chiedendo in via principale il rigetto della domanda e, in via subordinata, l’autorizzazione alla chiamata in causa di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE.
Si costituivano COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto delle domande; quest’ultima chiamava in giudizio NOME COGNOME perché, qualora fosse stato revocato ovvero annullato il contratto, fosse condannato a restituire tutte le somme ricevute in pagamento. Si costituiva NOME COGNOME, chiamando a sua volta in causa NOME COGNOME e chiedendo il rigetto delle domande ovvero, in subordine, la condanna di COGNOME alla restituzione del prezzo corrisposto. Si costituiva NOME COGNOME, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal RAGIONE_SOCIALE e dai terzi chiamati.
Con sentenza n. 15/2019 il Tribunale di Ferrara revocava i pagamenti eseguiti in favore di RAGIONE_SOCIALE, condannando RAGIONE_SOCIALE a pagare al RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE la somma di € 432.633,62, oltre interessi legali e spese di lite; condannava altresì BNP RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese di lite sostenute da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Tale decisione si fondava sul rilievo che i pagamenti posti in essere in favore di BNP per complessivi € 432.633,62, documentati e non oggetto di contestazione, erano intervenuti nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di concordato sfociato poi
nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ex art. 69-bis, co. 2, l. fall. Osservava il giudice di prime cure che non occorreva, poi, per l’accoglimento dell’azione revocatoria RAGIONE_SOCIALE, la necessaria prova di un danno patrimoniale, dovendo essere l’ eventus damni considerato in re ipsa , consistendo nella lesione della par condicio creditorum , sulla cui sussistenza vi era una presunzione assoluta, e non potendosi qualificare tali pagamenti come pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso, scaturendo gli stessi da un complessa operazione negoziale. Asseriva inoltre il Tribunale che doveva altresì considerarsi revocabile il pagamento effettuato dal terzo ogniqualvolta la provvista dell’operazione avesse inciso direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali; inoltre, ai fini dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2) l. fall., potevano ritenersi mezzi normali di pagamento solamente quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro (come assegni bancari e circolari, o vaglia cambiari), mentre nel caso di specie il terzo-delegato dalla società fallenda (RAGIONE_SOCIALE aveva pagato al delegatario-creditore (BNP) un debito del delegantefallito, secondo l’ipotesi contemplata dall’art. 1269 c od. civ. Evidenziava inoltre il giudice di prima istanza che l ‘anormalità del pagamento andava dunque individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali, che aveva avuto come causa in concreto il soddisfacimento delle ragioni creditorie di BNP RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in evidente stato di insolvenza: quest’ultima infatti non aveva mai interamente incassato il prezzo della vendita dell ‘ imbarcazione riscattata, dal momento che l’importo di € 377.111,86 era stato utilizzato per soddisfare il creditore BNP RAGIONE_SOCIALE, con conseguente corrispondente lesione della par condicio . Il Tribunale inoltre osservava, quanto alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla creditrice BNP, che la stessa doveva ritenersi raggiunta sia in ragione dell’appartenenza della società convenuta al settore finanziario e, dunque, in possesso di informazioni privilegiate sulle condizioni economiche e finanziarie delle proprie controparti contrattuali, sia a fronte dalle inconsuete modalità con cui i pagamenti in questione erano stati disposti. Il Tribunale concludeva dunque nel senso che
i pagamenti eseguiti in favore di BNP RAGIONE_SOCIALE dovevano essere revocati e la domanda subordinata svolta da BNP nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, nonché le domande svolte, in subordine, dai terzi chiamati non potevano essere invece accolte, attesa l ‘ incontestata validità del subentro nel contratto di leasing, del riscatto e della vendita della imbarcazione ad opera di RAGIONE_SOCIALE.
4. Avverso la suddetta sentenza BNP RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, affidato a tre motivi. Si costituivano il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del gravame, nonchè RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME e NOME COGNOME rimanevano contumaci.
5. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza sopra indicata in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e in riforma della sentenza n. 15/2019 del Tribunale di Ferrara, rigettava la domanda ex art. 67, 2 comma l. fall. proposta dal RAGIONE_SOCIALE e condannava quest’ultimo a rifondere a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME le spese di lite del giudizio di primo grado, nonchè a rifondere a BNP RAGIONE_SOCIALE le spese del grado di appello. La Corte di appello ha rilevato che già il primo motivo di appello -con il quale si deduceva l”errata interpretazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 L.F.., ed in particolare dell’art. 67 comma II L.F.’ era fondato, in quanto: (i) la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva proposto azione revocatoria, ai sensi dell’art. 67, secondo comma l. fall., di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, e il riferimento effettuato dal primo giudice alla affermata ‘anormalità’ di detti pagamenti che sarebbe desumibile dalla complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali – risultava non pertinente, non essendo mai stata invocata dal RAGIONE_SOCIALE la distinta fattispecie prevista dall’art. 67, primo comma , n. 2, l. fall. (che prevede la revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE); (ii) anche ammettendo l’assoggettabilità a revocatoria dei soli pagamenti oggetto di
causa e non della complessa operazione negoziale plurilaterale che li sottendeva, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nell’azione revocatoria RAGIONE_SOCIALE, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa – che può consistere anche nella mera lesione della “par condicio creditorum” o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti – è presunto in ragione del solo fatto dell’insolvenza; (ii) si tratterebbe, peraltro, di presunzione “iuris tantum” che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l’onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste (così Cass., n.13002/2019, conforme a Cass., n. 4206/2006; Cass., n. 24792/2016); (iii) il convenuto in revocatoria, a differenza di quanto implicitamente ritenuto dal tribunale, potrebbe dimostrare l’insussistenza in concreto del danno ; (iv) nel caso di specie l’assenza di danno risulta va evidente, essendo incontestato che, tramite l’operazione sopra descritta, perfezionatasi in un unico giorno, RAGIONE_SOCIALE, a fronte del versamento dell’importo di € 53.284,75, aveva ricevuto il pagamento della maggior somma di € 227.889,13 in conseguenza dell ‘immediata rivendita dell’imbarcazione a RAGIONE_SOCIALE, con un ricavo netto di € 174.604,38; (v) il giudice di primo grado aveva pertanto errato nel non considerare tale circostanza, avente portata decisiva in quanto comportante l’insussistenza del requisito dell’ eventus damni , essenziale per l’accoglimento dell’azione revocatoria ; (vi) risultava dunque fondato già il primo motivo di appello ed assorbita ogni ulteriore doglianza, compresa quella relativa alla regolamentazione delle spese di lite, che andava rinnovata in relazione all’esito finale complessivo del giudizio, con conseguente rigetto della domanda revocatoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE; (vii) secondo la soccombenza, il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE andava condannato al pagamento delle spese giudiziali di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, nonchè di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME in base al principio di causalità, avendo esso dato causa alla chiamata in giudizio di questi ultimi, nonchè alle spese di lite del grado di appello della sola BNP RAGIONE_SOCIALE, in quanto la notifica dell’appello a RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non aveva valore di vocatio in ius ma di mera litis denuntiatio , con la conseguenza che questi ultimi non erano diventati, per ciò solo, parti del giudizio di gravame e pertanto non
sussistevano i presupposti per la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, non avendo gli stessi impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (così richiamando: Cass., n. 34174/2021).
La sentenza, pubblicata il 27/01/2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE‘ con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. NOME COGNOME ha resistito e presentato anche ricorso incidentale.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, intimati, non hanno svolto difese.
Il RAGIONE_SOCIALE e BNP RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, R.D. n. 267/42, nonché vizio di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, 1 comma, cod. proc. civ.
1.1 Secondo il ricorrente, la sentenza gravata avrebbe fatto malgoverno dell’art. 67, 2 comma, l. fall., nella misura in cui aveva, in primo luogo, ritenuto necessaria la sussistenza di un danno per legittimare la richiesta di revoca di pagamenti eseguiti dall’impresa poi fallita e, in secondo luogo, aveva comunque frainteso il concetto di danno idoneo a sorreggere la domanda revocatoria proposta dalla procedura RAGIONE_SOCIALE. Ricorda il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che, per giurisprudenza pacifica, l’azione revocatoria RAGIONE_SOCIALE non riveste natura risarcitoria, non occorrendo, infatti, per il suo accoglimento, la necessaria prova di un danno patrimoniale, in quanto l’ eventus damni viene considerato in re ipsa , consistendo nella lesione della par condicio creditorum , sulla cui sussistenza vi è una presunzione assoluta, dal momento che essa risulta in concreto accertabile solo a posteriori, ovvero solo a seguito della ripartizione dell’attivo (v. Cass. 11 agosto 2016, n. 17044; analogamente, v. Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028; Cass. 14 maggio 2018, n. 11652).
1.2 La sentenza impugnata – aggiunge il ricorrente – avrebbe così errato, in primo luogo, nel ritenere necessaria la sussistenza -e la relativa prova a carico della RAGIONE_SOCIALE -di un ‘danno’ realizzatosi a carico della società poi fallita, non avendo considerato la ritenuta natura indennitaria, e non risarcitoria, dell’azione revocatoria. In secondo luogo, su tale pur erronea premessa, la Corte territoriale avrebbe ritenuto, discostandosi anche in ciò dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il convenuto in revocatoria RAGIONE_SOCIALE possa provare l’insussistenza di un danno, sul rilievo, anch’esso erroneo, che la presunzione sul punto avrebbe natura di presunzione semplice e non assoluta.
1.3 Osserva ancora il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che, su tale presupposto, la sentenza impugnata avrebbe dedotto l’insussistenza di un danno nel caso di specie perché RAGIONE_SOCIALE, a fronte del pagamento in favore di BNP di € 53.284,75 per canoni di leasing scaduti, avendo poi anticipatamente riscattato l’imbarcazione e altrettanto immediatamente rivenduta quest’ultima a RAGIONE_SOCIALE, avrebbe ricevuto il pagamento della maggior somma di € 227.889,13 in conseguenza di tale immediata rivendita dell’imbarcazione, così conseguendo quello che la sentenza impugnata aveva definito un ‘ricavo netto’ di € 174.604,38. Tale decisione è stata fondata sul richiamo alla massima di Cass. n. 13002/2019, e con il rilievo secondo cui detta sentenza risultava conforme a precedenti decisioni n.n. 4206/2006 e 24792/2016.
1.4 Tali statuizioni sarebbero, secondo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, erronee, sotto diversi profili. In primo luogo, non si comprenderebbe il ragionamento in forza del quale la Corte territoriale aveva individuato un preteso ‘ricavo netto’ per € 174.000 in favore di RAGIONE_SOCIALE, posto che sarebbe mancata nella sentenza qualsivoglia chiarimento o spiegazione al riguardo: invero, se il prezzo per la rivendita dell’imbarcazione da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE era stato convenuto in € 500.000 oltre iva, e se di questo € 377.000 erano stati pacificamente versati da RAGIONE_SOCIALE direttamente a BNP su conforme istruzione di RAGIONE_SOCIALE, così saldando le esposizioni debitorie che RAGIONE_SOCIALE aveva con BNP stessa, non sarebbe dato comprendere come fosse possibile sostenere che RAGIONE_SOCIALE avesse conseguito un margine
di profitto di € 174.000, posto che al più quest’ultimo sarebbe ammontato ad euro 123.000, cui avrebbe dovuto sottrarsi quanto pagato da RAGIONE_SOCIALE a BNP a saldo dei canoni di leasing, per ulteriori € 53.284,75 e € 2.238,50 .
1.5 In secondo luogo, la Corte territoriale non avrebbe considerato un fatto decisivo per il giudizio, ovvero che a fronte dell’immediata rivendita dell’imbarcazione, del prezzo di € 500.000 pagato da RAGIONE_SOCIALE , solo € 123.000 erano stati materialmente incassati da RAGIONE_SOCIALE, dal momento che la residua somma di € 377.000 era stata versata da RAGIONE_SOCIALE direttamente a BNP e da quest’ultima introitata a integrale deconto del suo credito nei confronti della società poi fallita. Sarebbe così sfuggita alla Corte territoriale la valenza giuridica ed economica dell’operazione negoziale, che avrebbe comportato, quale risultato finale, l’incameramento, da parte di un creditore chirografario, quale BNP, dell’importo di € 377.000, in spregio alla par condicio e, così, agli altri creditori della massa.
1.6 Secondo il RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale avrebbe focalizzato la propria attenzione solo su una parte della complessa operazione negoziale, e cioè l’incasso di € 123.000 da parte di RAGIONE_SOCIALE , senza considerare come dalla stessa non fosse affatto derivato un ricavo netto in favore di RAGIONE_SOCIALE, bensì la dismissione di una imbarcazione del valore di € 500.000 e i connessi pagamenti in favore di un unico creditore chirografario per € 432.000.
1.7 In terzo luogo -aggiunge sempre il ricorrente – la sentenza avrebbe erroneamente richiamato le decisioni Cass. n. 13002/19 e n. 4206/06: queste ultime, infatti, da un lato si collocherebbero, in realtà, in piena aderenza al filone giurisprudenziale consolidato, secondo cui l’eventus damni in caso di azione revocatoria RAGIONE_SOCIALE sarebbe costituito dalla lesione di per sé della par condicio creditorum ; dall’altro avrebbero ritenuto che la presunzione di danno sia non assoluta – come ritenuto dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità – bensì semplice, ammettendo -in contrasto con l’orientamento maggioritario -che il convenuto possa provare l’insussistenza del danno il quale, tuttavia, dev’essere inteso nel senso sopra individuato di lesione della par condicio . Il danno, dunque, anche secondo la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza di appello andrebbe inteso -e non
potrebbe essere diversamente – nella sola lesione della par condicio creditorum .
1.8 Sempre secondo il ricorrente, anche ammettendo la natura di presunzione relativa del danno e la conseguente possibilità per il convenuto in revocatoria di fornire la prova dell’insussistenza del danno nel senso sopra individuato, nel caso di specie BNP non avrebbe affatto fornito tale prova, da ritenersi peraltro irraggiungibile alla luce del chiaro pagamento preferenziale che con i fatti oggetto di causa si era verificato in suo favore. Si spiegherebbe così perfettamente l’assunto, sostenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento circa un danno per la massa potrebbe aversi solo e necessariamente a posteriori, ossia dopo le operazioni di riparto.
1.9 Tale accertamento sarebbe, tuttavia, del tutto mancato, dal momento che la Corte d’appello avrebbe frainteso il concetto di danno rilevante, riferendolo non alla lesione della par condicio , ma erroneamente alla specifica vicenda negoziale portata alla sua attenzione, e ritenendo che nel caso di specie non sussistesse un danno perché RAGIONE_SOCIALE – a seguito dell’operazione consistita nel: (i) pagamento dei canoni di leasing arretrati e scaduti; (ii) subentro nel rapporto di leasing già in essere tra BNP ed altro utilizzatore; (iii) riscatto anticipato dell’imbarcazione da BNP leasing e (iv) sua immediata rivendita a RAGIONE_SOCIALE avrebbe ricavato un ‘utile’ di 174.000 euro.
1.10 Osserva ancora il RAGIONE_SOCIALE che, in realtà, il prezzo dell’imbarcazione pagato da RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stato versato integralmente a RAGIONE_SOCIALE, essendo per la maggior sua parte (e cioè per € 377.000) – stato invece pagato e incamerato da BNP, a deconto di suoi pregressi crediti verso RAGIONE_SOCIALE, e ciò con una clamorosa ed evidente violazione delle regole della par condicio , posto che un unico creditore chirografario (BNP) aveva potuto soddisfarsi in via preferenziale ai danni del restante ceto creditorio della RAGIONE_SOCIALE, che si trovava già in stato di insolvenza.
1.11 Oltre che per error in iudicando , la sentenza impugnata sarebbe erronea anche per il mancato esame del fatto, decisivo e controverso, relativo all’avvenuto soddisfacimento in via preferenziale di un creditore chirografario ai danni della restante massa dei creditori di RAGIONE_SOCIALE: fatto che, se fosse stato tenuto in considerazione, avrebbe comportato l’accertamento di
un danno rilevante ai fini della vittoriosa proposizione dell’azione revocatoria RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Le obiezioni sollevate dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente colgono nel segno.
Il ricorso principale è in realtà fondato sulla base delle condivisibili osservazioni contenute nel motivo di ricorso qui in esame e sopra puntualmente riportate, secondo cui l’ eventus damni nella azione revocatoria RAGIONE_SOCIALE è in re ipsa e si presume in via assoluta: il danno consiste, infatti, nella violazione della par condicio creditorum ed è accertabile solo a posteriori in sede di riparto.
Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ha infatti evidenziato espressamente che ‘ ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall’imprenditore successivamente fallito, l'”eventus damni” è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa a causa dell’atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della “par condicio”, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi ‘ (così, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11652 del 14/05/2018: nella specie, questa Corte ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l’azione revocatoria relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito).
Ma il principio ora ricordato, in tema di vendita, è stato riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità anche nell ‘ ipotesi di ‘ revocatoria RAGIONE_SOCIALE di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 67, secondo comma, legge fall., ‘, nella quale parimenti ‘ l'”eventus damni” è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per
presunzione legale assoluta, all’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'”accipiens”, mentre la circostanza che il pagamento (come nella specie) sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria ‘ (così, di nuovo espressamente: Sez. 1, Sentenza n. 25571 del 17/12/2010; principio già affermato, in tema di revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, anche da Cass. S.U. n. 7028/2006).
Alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati, la sentenza impugnata deve essere cassata e la relativa questione della revocabilità degli atti di pagamento sopra descritti posta in rilettura innanzi al giudice a quo.
Il controricorrente COGNOME ha presenta anche ricorso incidentale, in tema di spese processuali, che tuttavia rimane assorbito.
3.1 Si assume, infatti, da parte del ricorrente incidentale che, per quanto riguardava le spese, il Giudice di appello aveva modificato la statuizione relativa a quelle di primo grado ponendole, per quanto concerneva le spese da lui dovute a carico della RAGIONE_SOCIALE, mentre dichiarava che quelle relative al giudizio di appello non erano dovute, perché la sua citazione avanti alla Corte di appello doveva intendersi quale mera ‘litis denuntiatio’ e dunque non valeva a far assumere allo stesso la qualità di parte, per cui non si sarebbe dovuto procedere alla RAGIONE_SOCIALE delle spese in suo favore.
3.2 Il ricorrente incidentale, pur non volendo prendere posizione per quanto riguardava il merito del giudizio, ha impugnato tuttavia la statuizione che non aveva riconosciuto il suo diritto alla refusione delle spese del grado di appello, e, in subordine, la statuizione che aveva posto il peso di quelle di primo grado a carico della RAGIONE_SOCIALE.
3.2.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale, il COGNOME denunciava dunque error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto quale mera litis denuntiatio la sua chiamata in grado di appello.
3.2.1 Con un secondo motivo di ricorso incidentale, si denunciava error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. nella parte in cui, dopo avere dichiarato che la notifica della citazione in appello non valeva ad attribuire la qualità di parte, aveva modificato la statuizione relativa alle spese di primo grado del giudizio ponendole a carico della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’accoglimento del ricorso principale assorbe, tuttavia, l’esame sopra accennato – del ricorso incidentale.
come già
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13.3.2024