Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3302  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2318/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE),  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
FINO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliate ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrenti –
nonché contro
COGNOME, UNICREDIT SPA
–COGNOME – avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D ‘ APPELLO  di  BRESCIA  n. 1592/2019 depositata il 06/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME convenne dinnanzi al Tribunale di Mantova COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell ‘ art. 2901 c.c., l ‘ inefficacia, nei propri confronti: (1) dell ‘ ipoteca iscritta al n. gen. 9462/n. part. 2234 in data 02/07/2003 a favore di RAGIONE_SOCIALE e a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME a garanzia di un ‘ apertura di credito di euro 4.000.000,00 concessa per 5 anni e 6 mesi, iscritta per € 8.000.000,00; (2) dell ‘ ipoteca iscritta al n. gen. 3046/n. part. 645 in data 01/03/2005 a favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE a carico di COGNOME, ipoteca volontaria concessa fino alla concorrenza della somma di euro 600.000,00, durata non specificata.
A sostegno della domanda, lo COGNOME asserì di aver concesso un finanziamento per complessivi euro 4.000.000,00 alla COGNOME, ottenendo in cambio titoli per un importo equivalente, nonché la concessione di un ‘ apposita garanzia da parte della COGNOME (madre della debitrice). Essendosi impegnate le predette COGNOME e COGNOME, mediante la sottoscrizione di una scrittura privata, a restituire il finanziamento entro il 31/12/2004, le parti convennero che, in caso di inadempimento a tale obbligo restitutorio, detta scrittura avrebbe assunto il valore di contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un fabbricato di proprietà di COGNOME e COGNOME, e che l ‘ importo del finanziamento avrebbe costituito caparra conflrmatoria, fermo restando l ‘ obbligo di stipula del contratto definitivo entro il 31/07/2005.
In pari data (14/01/2003) le parti stipularono un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l ‘ immobile di cui sopra,  verso  il  corrispettivo  di  euro  4.512.800,00,  di  cui  euro 4.000.000,00 a titolo di caparra confirmatoria già versata.
Nondimeno, in data 01/07/2003 le COGNOME e COGNOME costituirono ipoteca a carico del predetto fabbricato in favore di RAGIONE_SOCIALE, a garanzia del finanziamento di euro 4.000.000,00
ad  esse  concesso,  e  che  le  stesse  in  parte  utilizzarono  al  fine  di estinguere  –  mediante  lo  strumento  del  finanziamento  soci -pregressi  debiti  contratti  da  RAGIONE_SOCIALE  (di  cui  era  socia  ed amministratrice la RAGIONE_SOCIALE) nei confronti dell ‘ istituto di credito.
Scaduto il termine previsto per la restituzione del finanziamento (31/12/2004), le COGNOME e COGNOME costituirono un ‘ ulteriore ipoteca volontaria in favore di RAGIONE_SOCIALE (gravante sullo stesso immobile), a garanzia dei debiti contratti da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. Le stesse si rifiutarono di procedere alla stipula del contratto pubblico di compravendita del fabbricato previsto dal preliminare (31/07/2005), di modo che lo COGNOME in data 24/06/2006 adì il Tribunale al fine di ottenere sentenza costitutiva ai sensi dell ‘ art. 2932 c.c.
Successivamente, lo stesso COGNOME convenne le COGNOME e COGNOME dinanzi al Tribunale di Mantova, al fine di sentirle dichiarare debitrici nei  suoi  confronti  della  somma  di  euro  4.030.000,00,  stante  la mancata restituzione del prestito.
Con  sentenza  n.  13986/2007  il  Tribunale  di  Milano  dichiarò  il trasferimento  della  proprietà  dell ‘ immobile  in  favore  di  COGNOME, condizionando il pagamento  del  residuo  alla liberazione delle ipoteche medio tempore trascritte.
Successivamente,  con  sentenza  del  03/12/2008  il  Tribunale  di Mantova  accolse  la  domanda  proposta  dallo  COGNOME,  dichiarandolo creditore delle COGNOME e COGNOME della somma di euro 4.030.000,00.
Tanto  premesso,  lo  COGNOME,  ritenendosi  creditore  delle  RAGIONE_SOCIALE  e RAGIONE_SOCIALE in forza del prestito loro concesso e non rimborsato, sostenne che sussisteva la scientia damni sia in capo alle RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, sia in capo ad RAGIONE_SOCIALE, che aveva architettato l ‘ intera operazione (concessione del finanziamento di euro 4.000.000,00 alle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con contestuale costituzione di ipoteca in proprio favore), al solo fine di ottenere la restituzione dei finanziamenti
precedentemente  erogati  in  favore  di  RAGIONE_SOCIALE;  il  tutto,  in pregiudizio dei creditori delle predette.
Costituendosi in giudizio, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarato di non opporsi alla domanda proposta dallo COGNOME, proposero domanda riconvenzionale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta posta in essere dai suoi dipendenti che, in violazione delle regole di buona fede contrattuale, le avevano indotte a costituire le ipoteche di cui trattasi, formulando un impegno (di seguito non mantenuto) a concedere un ulteriore finanziamento di euro 10.000.000,00.
Costituendosi in giudizio RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto di tutte le avverse domande.
Con sentenza n. 463/2014 il Tribunale di Mantova rigettò le domande proposte da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannandoli a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese di lite.
Avverso detta sentenza COGNOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di COGNOME NOME, medio tempore deceduta, propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Brescia.
Anche  COGNOME  NOME,  con  separato  appello  (R.G.  n.  813/2014), impugnò  la  sentenza  del  Tribunale  di  Mantova,  lamentando  la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. e 2729 c.c. in relazione all ‘ art. 2901 c.c., ed eccependo la nullità del finanziamento ipotecario di RAGIONE_SOCIALE.
In entrambi i giudizi si costituì RAGIONE_SOCIALE, quale successore di RAGIONE_SOCIALE, che, eccepita preliminarmente l ‘ inammissibilità dei gravami sotto vari e distinti profili, ne chiese il rigetto.
La Corte d ‘ appello di Brescia, disposta la riunione dei due giudizi, con sentenza n. 1592/2019, pubblicata in data 6/11/2019, oggetto di ricorso, ha rigettato sia l ‘ appello proposto da NOME COGNOME, sia quello
svolto da NOME COGNOME, condannando gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del grado in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Con riguardo al gravame dello COGNOME, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, diretto a censurare la sentenza di primo grado per avere escluso l ‘ esistenza del credito posto dallo COGNOME a fondamento dell ‘ azione pauliana. Condividendo quanto statuito dal Tribunale, la pronuncia ha osservato come lo COGNOME avesse posto a fondamento della propria domanda ex art. 2901 c.c. il credito da rimborso dell ‘ asserito finanziamento di euro 4.030.000,00 da lui concesso a COGNOME COGNOME e NOME COGNOME. Ha tuttavia rilevato che tale credito si era estinto, perché utilizzato come caparra confirmatoria nel contratto preliminare di compravendita stipulato dallo COGNOME con NOME COGNOME e NOME COGNOME, cui aveva fatto seguito la sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Milano (confermata in appello e passata in giudicato), che aveva coattivamente trasferito l ‘ immobile allo COGNOME, subordinando il pagamento del residuo prezzo alla liberazione dell ‘ immobile compravenduto dalle ipoteche iscritte dalle promittenti venditrici.
Così  acclarata  l ‘ inesistenza  del  credito  originariamente  posto  a fondamento  della  domanda,  la  Corte  territoriale  ha  escluso  che potesse rilevare il diverso credito invocato dallo COGNOME nella comparsa  conclusionale  di  primo  grado  in  relazione  alla  penale prevista dal preliminare per il ritardo nell ‘ adempimento, trattandosi di fatto costitutivo diverso che avrebbe dovuto farsi valere entro i termini di preclusione di cui all ‘ art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.
La Corte territoriale ha ritenuto assorbito l ‘ ulteriore motivo di appello con cui lo COGNOME  aveva  censurato la sentenza di  primo grado per avere escluso  gli  altri  requisiti  ( eventus damni , consilium  fraudis , scientia  damni ) dell ‘ azione  revocatoria,  ” essendo  tale  indagine ininfluente stante la carenza del requisito fondamentale e, cioè, la qualità di creditore di chi agisce in giudizio ” (così a p. 29, 1° §, della sentenza).
Da ultimo, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda di nullità – avanzata per la prima volta in appello – del finanziamento di RAGIONE_SOCIALE in forza del quale vennero costituite le ipoteche oggetto di revocatoria, avendo acclarato che il finanziamento in questione non era stato concesso solo per l ‘ estinzione di pregresse esposizioni.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato  a  tre  motivi,  cui  RAGIONE_SOCIALE  resiste  con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione ex art. 360, I co., n. 3, degli artt. 2392, 2909, 1176, 1197, 1218, 1230-1235, 1236, 1241, 1253, 1256, 1197, 1453, 2697 e 2729 cod. civ, 324 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2901, commi nn. 1, 2, 3 e 4 cod. civ. per conseguenza non correttamente applicato, dato anche il sostanzialmente omesso esame, valutazione ed interpretazione delle prove’, laddove la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto estinto l’originario credito da rimborso del finanziamento vantato dal ricorrente per effetto degli accordi del 10-14.1.2003 e della sentenza del Tribunale che ha dato esecuzione al contratto preliminare.
Le prove di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame avrebbero dovuto condurre ad affermare l’insussistenza di preclusioni rispetto ai modi alternativi di estinzione dell’originaria obbligazione e la sussistenza delle sue ragioni di credito. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto estinto l’originario credito da rimborso del finanziamento (posto a fondamento della revocatoria) nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, per effetto degli accordi del 10-14.1.2003 (con cui quel credito si era trasformato in caparra confirmatoria del preliminare per l’acquisto dell’immobile) e
della sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Milano che ha dato esecuzione al contratto preliminare. Inoltre, non avendo le promittenti venditrici adempiuto all’obbligo di trasferire l’immobile libero dalle ipoteche previsto dal preliminare e dalla sentenza ex art. 2932 c.c., sarebbe rimasta in vita l’originaria obbligazione, giusta le regole disciplinanti ‘i modi di estinzione satisfattivi delle obbligazioni’ di cui agli artt. 1176 (adempimento), 1230 -1235 (novazione), 1236 (remissione), 1241 (compensazione), 1253 (confusione), 1256 (impossibilità sopravvenuta) e 1197 (prestazione in luogo dell’adempimento) del codice civile’ (così a p. 26, punto 8.2, del ricorso).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione ex art. 360, I co., n. 3. degli artt. 1176, 1325, 1362, 1363, 1371, 1372, 1383, 1385, 1453, 2393, 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 116 e 246 cod. proc. civ. e della delibera CICR 22.4.1995 in relazione all’art. 2901, commi nn. 1, 2, 3 e 4 cod. civ., per conseguenza non correttamente applicato, dato anche il sostanzialmente omesso esame’, lamentando l’erronea applicazione delle norme in epigrafe, ed inoltre l’omessa, valutazione ed interpretazione delle prove in merito alla sussistenza delle sue ragioni, nonché del consilium fraudis e della scientia damni in capo alle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonchè ad Uncredit.
Con il terzo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione ex art. 360, I co.. n. 3, degll artt. 2697 e 2729 cod. civ., delibera CICR 22.4.1995, artt. 115, 116 e 246 cod. proc. clv. in relazione all’art. 2901, commi nn. 1, 2, 3 e 4 cod. clv., per conseguenza non correttamente applicato, dato anche il sostanzialmente omesso esame, valutazione ed interpretazione delle prove ‘, con riguardo alla sussistenza dell’ eventus damni , del consilium fraudis e della scientia damni in capo agli odierni resistenti.
Il  primo  motivo  è  fondato,  per  quanto  di  ragione  e  con  effetti assorbenti.
Invero, non può ragionevolmente sostenersi che il trasferimento di un immobile gravato da ipoteche di rilevantissimo importo, disposto con una sentenza che condiziona al pagamento del residuo prezzo alla preventiva liberazione dalle ipoteche, sia satisfattiva del credito ed integri una delle due modalità alternative di estinzione previste dalle parti; ossia la restituzione del capitale maggiorato degli interessi o il trasferimento di un immobile libero da ipoteche (di cui la somma finanziata acquisiva funzione di caparra).
E’ di tutta evidenza che, fintantoché l’immobile non risulti liberato dalle ipoteche, il creditore non può essere considerato effettivamente soddisfatto e che continua a persistere la sua ragione di credito, atteggiantesi (ad oggi e per effetto dell’intervenut o passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 2932 c.c.) in termini di diritto a veder liberato da pesi ipotecari l’ immobile trasferitogli; una siffatta ragione, concreta ed attuale, è idonea a giustificare l’azione revocatoria.
La tutela conservativa riconosciuta dall’ actio pauliana non può invero essere negata laddove la ragione di credito con essa cautelata sia stata  solo  parzialmente  soddisfatta,  senza  che  si  sia  determinata l’integrale estinzione del credito .
La sentenza va dunque cassata, con assorbimento degli altri motivi e con rinvio alla Corte territoriale.
La  Corte  di  rinvio  provvederà  anche  sulle  spese  del  giudizio  di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.