Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18328 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4380/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE , domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2348/2022 depositata il 05/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME e NOME COGNOME per ottenere la revoca della compravendita con cui la prima aveva venduto al secondo un cespite immobiliare in pregiudizio della garanzia patrimoniale dell’istante che, nei confronti della venditrice, vantava un credito risarcitorio sub iudice ;
il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-il credito oggetto di tutela, sebbene litigioso, legittimava come tale all’azione pauliana in quanto diretta all’inopponibilità relativa dell’atto in prospettiva esecutiva;
-non sussistendo una pregiudizialità in senso tecnico, non doveva sospendersi il giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione di quello sulla sussistenza del credito, in cui esiti non definitivi non avevano quindi riflessi vincolanti neppure sulla regolazione delle spese di lite;
-l’alienazione immobiliare avrebbe potuto sottrarsi all’azine revocatoria, sul piano oggettivo, solo qualora fosse stata fornita la prova, come non era accaduto, che i proventi della vendita fossero stati utilizzati per il pagamento di debiti scaduti e che non vi fossero altri mezzi per adempiere questi ultimi;
-poiché l’atto dispositivo era successivo al sorgere del credito tutelato, era sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori, nel caso desumibile dal rapporto di fratellanza tra la venditrice e l’acquirente, inoltre conviventi, nonché dal fatto che il prezzo di acquisto, pari alla metà del valore catastale, era stato versato dall’altro fratello NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE coinvolta nella vicenda che aveva originato il credito
risarcitorio stesso, e infine dalla circostanza che la vendita era avvenuta una settimana prima della pronuncia di primo grado che aveva avallato la pretesa aquiliana, senza spiegabile ragione atteso che tutti i componenti della famiglia, compreso l’acquirente, già abitavano la villetta compravenduta;
-a fronte di tali risultanze, non erano state fatte allegazioni tali da giustificare ulteriori ammissioni delle prove quali quelle richieste dalla parte così soccombente;
avverso questa decisione ricorrono, sulla base di cinque motivi, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
resiste con controricorso NOME COGNOME
le parti hanno depositato memoria.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 295, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato disattendendo la richiesta di sospensione per pregiudizialità del giudizio in attesa della definizione di quello sulla sussistenza del credito, esclusa dalla sentenza di appello e dunque senza più titolo anche nella prospettiva esecutiva;
con il secondo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello mancando di considerare, ai fini delle spese, la radicale riforma della sentenza di primo grado che, nel connesso giudizio, aveva inizialmente riconosciuto la sussistenza del credito tutelato con l’azione pauliana;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che dall’istruttoria era emersa la prova del fatto che la vendita era stata finalizzata esclusivamente al pagamento di rate di mutuo scadute, non essendovi alcuna altra possibilità di farlo per la deducente, che non
aveva percepito più gli emolumenti lavorativi e doveva mantenere sé e i suoi due figli;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando la sussistenza, presuntiva, della prova dell’elemento soggettivo dei ricorrenti, venditrice e acquirente, escluso in specie dalla stessa necessità della vendita dell’immobile per adempiere al mutuo, a fonte della quale risultanza l’originario attore avrebbe dovuto assolvere compiutamente, come non era accaduto, all’onere probatorio il cui riparto era stato così violato;
con il quinto motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello mancando di ammettere le prove orali richieste, in uno all’ordine di esibizione della documentazione bancaria concernete il discusso mutuo, che invece erano tali da confermare le controdeduzioni svolte dagli originari convenuti e, dunque, l’infondatezza della domanda.
Considerato che
preliminarmente deve rilevarsi l’intervenuto giudicato esterno sulla insussistenza del credito tutelato dall’azione pauliana, all’esito della pronuncia Cass n. 36109 del 2023 -evocata dal controricorrente nella depositata memoria- con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d ‘A ppello di Milano di reiezione della domanda risarcitoria originariamente proposta dal COGNOME, in riforma della decisione di primo grado;
ne è conseguito il venir meno definitivo di uno dei presupposti della domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. originariamente proposta;
in accoglimento p.q.r. del ricorso l’impugnata sentenza va conseguentemente cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, 2° co., c.p.c. la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda originaria del Cantatore;
attese le ragioni della decisione e in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito relativamente al credito risarcitorio de quo (che anche se litigioso poteva inizialmente giustificare la proposizione della domanda in argomento: cfr. Cass., 30/3/2023, n. 15275), può disporsi l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, di merito e di cassazione;
va disposta, come richiesto dal ricorrente nei propri scritti difensivi, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria introduttiva del giudizio (cfr. Cass., 3/4/2024, n. 8759; Cass., 12/2/2016, n. 2896).
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e , decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda originaria del Cantatore. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio , di merito e di cassazione. Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria introduttiva del giudizio di primo grado.
Così deciso in Roma, il 17/4/2025