Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2845 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28945/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in TORINO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 941/2021 depositata il 16/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 7 aprile 2017, la società RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio NOME COGNOME ed NOME COGNOME davanti al Tribunale di Torino, per sentir dichiarare l’inefficacia nei confronti di parte attrice dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale tra i coniugi convenuti trascritto in data 1° agosto 2013, avente ad oggetto la destinazione al fondo di beni immobili.
Si costituiva NOME COGNOME formulando eccezioni preliminari, chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di cui i convenuti erano soci illimitatamente responsabili, insistendo per il rigetto della domanda. Si costituiva anche NOME COGNOME contestando la pretesa.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, il Tribunale di Torino, con sentenza del 31 maggio 2019, dichiarava inefficace, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., nei confronti della parte attrice, l’atto stipulato dai convenuti in data 29 luglio 2013 e trascritto il 1° agosto dello stesso anno, provvedendo sulle spese.
Avverso tale decisione proponeva appello NOME COGNOME con atto di citazione del 30 dicembre 2019, insistendo altresì per la sospensione del giudizio fino alla definizione di altra causa pendente fra le stesse parti in Corte di appello.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza riservata in data 19 giugno 2020 la Corte d’appello di Torino, su richiesta delle parti, riuniva la causa a quella pendente tra le medesime parti avente ad oggetto l’impugnazione della medesima decisione di primo grado da parte di NOME COGNOME
Con sentenza del 16 agosto 2021 la Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione confermando la sentenza del Tribunale.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione, con atto notificato il 6 novembre 2021, NOME COGNOME ed NOME COGNOME affidandosi a sei motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti depositano memorie sensi dell’articolo 380 -bis .1. c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta la violazione degli articoli 2901 c.c., 336, secondo comma, 474, 113 c.p.c., nonché dell’articolo 111 della Costituzione, in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 4 , c.p.c., deducendo che la Corte territoriale non avrebbe rilevato l’improcedibilità, per caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento della pretesa revocatoria, con conseguente cessazione della materia del contendere. Sotto altro profilo la sentenza della C orte d’appello avrebbe violato le norme che rigu ardano la modificabilità della domanda nel corso del processo ordinario e che, quindi, vietano la mutatio libelli in grado di appello, con conseguente violazione degli articoli 345 e 183 c.p.c. e degli articoli 112 c.p.c. e 111 della Costituzione, non avendo rilevato l’inammissibilità di una emendatio libelli irritualmente introdotta da RAGIONE_SOCIALE Nello specifico, la Corte d’appello avrebbe fondato la pretesa sulla sentenza di condanna al pagamento di una penale dell’importo di euro 560.000 senza considerare i profili relativi al contratto di appalto e l’annullamento di tale sentenza.
Con il secondo motivo lamentano la violazione degli articoli 2901, 2304, 2967 2729 c.c., oltre che degli articoli 336, 115, 116 e 113 c.p.c. e 111 della Costituzione, in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il rapporto di congruità tra il credito azionato dall’attrice e il patrimonio della obbligata principale RAGIONE_SOCIALE, omettendo di considerare che l’onere della prova della incapienza del patrimonio dell’obbligato principa le incombeva sulla attrice RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo si lamenta la violazione di articoli 295 c.p.c., 2901, 2304 c.c., 336 c.p.c., 2697 c.c., 2729 c.c. e 115,116 e 113 c.p.c. oltre che degli art. 97 e 111 della Costituzione, in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 4 , c.p.c. La Corte territoriale non avrebbe disposto la sospensione del processo atteso il rapporto di necessaria dipendenza tra la decisione del giudizio in oggetto e altro procedimento pendente davanti alla medesima Corte di appello di Torino e riguardante l’entità della penale a carico della obbligata principale RAGIONE_SOCIALE La decisione sarebbe stata erroneamente dettata dal convincimento della non applicabilità alla fattispecie in esame dell’articolo 2304 c.c.
Con il quarto motivo si deduce la violazione degli articoli 188, 189 e 190 c.p.c., oltre che dell’articolo 24 della Costituzione, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva assunto, quale presupposto per il proprio giudizio, un fatto intervenuto dopo la precisazione delle conclusioni senza avere riaperto l’istruttoria. Il fatto nuovo era costituito dal deposito della sentenza della Corte di Cass. n. 9152 del 2019.
Con il quinto motivo si deduce la violazione degli articoli 2901, 1659, 1661 e 1382 c.c. e degli articoli 100 e 112 c.p.c., oltre che dell’articolo 3 della Costituzione in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il presupposto del credito legittimante l’azione revocatoria sulla base di argomentazioni incomprensibili, perplesse e in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
Con il sesto motivo la sola NOME COGNOME fa proprie le censure oggetto del secondo motivo proposte dall’altro ricorrente riferendole, specificatamente, alle argomentazioni poste a sostegno delle pagine 13 e 14 della sentenza della Corte d’appello.
Rileva la Corte che con la memoria ex art. 380bis.1. c.p.c. parte ricorrente documenta di avere prodotto, con nota di deposito in data
17 maggio 2023 ( ex artt. 372 e 336 cpc.), copia autentica della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1338/2022 (pubbl. il 22/12/2022), pronunciata in sede di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9152/2019, tra le parti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE anch’essa già prodotta in questo giudizio, unitamente al ricorso.
In quella decisione, passata in giudicato, la Corte d’appello di Torino, osservava che ‘in mancanza di una nuova pattuizione che abbia determinato una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, devono ritenersi venuti meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori. RAGIONE_SOCIALE non è dunque tenuta a corrispondere alcunché a RAGIONE_SOCIALE a titolo di penale da ritardo e, pertanto, la relativa domanda deve essere respinta’.
Conseguentemente, la Corte d’Appello di Torino rigettava la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME COGNOME, di condanna al pagamento della penale da ritardo.
Trova, quindi, applicazione il principio espresso da questa Corte secondo cui ‘la titolarità di un diritto di credito, anche ” sub iudice “, costituisce condizione dell’azione revocatoria, sotto il profilo della ” legitimatio ad causam ” dell’attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l’inesistenza, determina la cessazione dell’interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l’esigenza di dichiarare l’inefficacia dell’atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell’azione -” legitimatio ad causam ” ed interesse dell’attore – che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2,
c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto’ (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020, Rv. 658225 – 01). Nella specie, nel giudizio definito con l’ordinanza di cui alla massima, l’esistenza del giudicato era stata evidenziata, come in questo caso, .1. c.p.c., con in sede di legittimità e nella memoria ex art. 380bis produzione della relativa sentenza.
Va, pertanto, ribadito che gli indicati elementi del rapporto processuale -legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell’attore -devono permanere, quali condizioni dell’azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato dalla Corte di Cassazione, e comporta, indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa, in questo senso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (nella specie la circostanza del giudicato è stata evidenziata con memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. dalla parte ricorrente, con produzione della sentenza determinativa del giudicato, ed assentita dalla parte resistente).
Reputa, pertanto, il Collegio che l’esito del presente giudizio debba essere quello della cassazione della sentenza con decisione nel merito di rigetto della originaria domanda.
Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente di legittimità, atteso che il giudizio civile relativo alla sussistenza del credito si è articolato con tre gradi di giudizio ed una decisione riguardante il credito che costituiva il presupposto dell’azione revocatoria e che, pertanto, data la natura cautelare dell’azione revocatoria e considerata l’infondatezza della pretesa costituente il presupposto dell’azione revocatoria, la proposizione dell’azione era inizialmente
giustificata, poiché il credito litigioso costituiva notoriamente presupposto idoneo per l’azione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l ‘impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda.
Compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte