Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4542 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4542 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G. 3889 anno 2024 sollevato dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 13/12/2023 nel procedimento iscritto al n. 5282/2023 R.G. di quell’Ufficio vertente :
tra
RAGIONE_SOCIALE
e
NOME
e
RAGIONE_SOCIALE
e
COGNOME PASQUALINA
e
RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal
consigliere relatore NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Lamezia Terme per la sola azione revocatoria ordinaria
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. volta a far dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi convenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME e dei successivi atti di compravendita da questi ultimi stipulati con la società RAGIONE_SOCIALE, con conseguente declaratoria di inefficacia dei sopra riferiti atti in quanto tutti pregiudizievoli delle ragioni creditorie, con diritto per la parte attrice di procedere esecutivamente sui beni immobili già di proprietà del convenuto COGNOME quale debitore obbligato in fideiussione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE cessionaria di crediti in blocco già facenti capo a Banco di Napoli s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a.. Nel predetto giudizio i convenuti eccepivano la nullità delle fideiussioni da cui traeva origine il credito posto a fondamento della revocatoria ordinaria per violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 287/1990 in materia di condotte anticoncorrenziali.
Con ordinanza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme in data 25 novembre 2022 l’intera causa veniva rimessa al Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di imprese, ritenendo sussistente una connessione qualificata fra la domanda di revocatoria ordinaria e la domanda avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni per
violazione della normativa anticoncorrenziale.
A seguito della riassunzione del giudizio il Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia d’impresa, dichiarato competente dalla predetta ordinanza, ha sollevato conflitto di competenza con ordinanza del 13 dicembre 2023.
Al riguardo, il Tribunale di Napoli ha escluso che tra la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni e la azione revocatoria ordinaria sussistano ragioni di connessione idonee a determinare uno spostamento di competenza ai sensi dell’articolo 3, comma terzo del decreto legislativo n.168 del 2003, ritenendo necessaria la ricorrenza di una delle ipotesi previste articoli 31 e seguenti del codice di procedura civile, cioè rapporti di connessione qualificata escludendo, pertanto, la sufficienza di un rapporto di mera connessione occasionale.
La Procura generale ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Lamezia limitatamente alle domande diverse dall ‘accertamento della nullità della fideiussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, confermata la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa presso il Tribunale di Napoli con riferimento alla controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’Abi contenente disposizioni contrastanti con l’articolo 2, comma secondo, lettera a) della legge numero 287 del 1990, poiché l’azione diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata.
Per quanto concerne la questione prospettata dal Tribunale richiedente il regolamento d’ufficio, questa Corte ritiene di dover dare continuità all’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lo spostamento della competenza a
favore della sezione specializzata in materia di impresa può verificarsi nelle sole ipotesi di connessione cosiddetta qualificata di cui agli articoli 31 e seguenti c.p.c., risultando, altrimenti, tradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle imprese cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per la peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise con celerità (cfr. Cass. 13889/2024; Cass. 32984/2023).
Nel caso di specie deve rilevarsi come non ricorra un rapporto di connessione qualificata tra la domanda revocatoria e quella di nullità del rapporto fideiussorio, atteso che le stesse non sono connesse da un necessario rapporto di interdipendenza per l’oggetto o il titolo. Ciò in considerazione del principio, pacificamente consolidato, secondo cui l’articolo 2901 c.c. presuppone una nozione lata di credito, per cui l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria è subordinato alla dimostrazione della sussistenza della titolarità di un credito anche eventuale, ad esempio perché sub judice, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza del credito non sia accettata con efficacia di giudicato (cfr. Cass. N. 4212 del 2020).
La giurisprudenza proprio in relazione alla specificità dell’azione revocatoria ordinaria ha affermato che il giudizio promosso con la predetta azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’articolo 295 c.p.c. per il caso di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. Cass. N. 25331
2023). Conseguentemente il giudizio sulla validità della fideiussione e quindi sull’esistenza del credito verso il garante non costituisce antecedente logico giuridico dell’azione revocatoria non sussistendo ragioni di connessione che giustifichino l’estensione della competenza della sezione specializzata in materia di impresa all’azione revocatoria a tutela del credito che nasce dalla fideiussione stessa. In altri termini, l’azione revocatoria ordinaria deve essere conosciuta in autonomia dal giudice originariamente adito non ostando la pendenza di un separato processo in cui si controverte della validità della fideiussione e della esistenza del credito.
In conclusione, va, quindi, dichiarato che in ordine all ‘ azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. è competente il Tribunale di Lamezia Terme dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lamezia Terme limitatamente alle domande diverse dalla domanda di accertamento della nullità della fideiussione dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,