Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da:
BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
–COGNOME – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PESARO n. 688/2022 depositata il 14/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che:
La società RAGIONE_SOCIALE convenne dinnanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE affinchè fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. ovvero, in via
alternativa, la simulazione assoluta nei suoi confronti del contratto di affitto di azienda tra la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE stipulato tra le parti in data 11/07/2018, avente ad oggetto l’azienda di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE composta anche dall’immobile sito in Sassocorvaro (INDIRIZZO) INDIRIZZO distinto al locale catasto Fabbricati al foglio 42, part. 175, D/2, r.c. euro 4.265,93.
Parte attrice dedusse che, dopo aver concesso in garanzia ipotecaria in suo favore l’immobile de quo per la concessione di un mutuo, veniva posto in essere l’affitto di azienda .
Si costituì la sola RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto della domanda in rito per incompetenza territoriale, trovandosi l’azienda concedente nell’ambito territoriale della circoscrizione del Tribunale di Urbino; nel merito, eccepì che, intervenuto il pignoramento dell’immobile ricompreso nel compendio aziendale, il custode aveva già provveduto all’intimazione di rilascio per la scadenza naturale del 10/07/2024, e che entro tale termine di certo le operazioni di espropriazione non avrebbero visto la loro conclusione e pertanto il danno lamentato dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbe rimasto confinato nel limbo dell’eventualità.
Con sentenza n. 688/2022, depositata in data 14/10/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accertato e dichiarato la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Urbino, con condanna di parte attrice alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -ter c.p.c.
Le parti intimate non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni nel senso della declaratoria della competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione, ai sensi dell’art. 42 cpc, degli artt. 20, 28 cpc e 1182 e 2901 cc per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ignorato che la competenza per territorio sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 -20 cpc.’, lamentando l’erroneità della statuizione con cui il Tribunale si è dichiarato incompetente a conoscere della domanda di inefficacia del contratto di affitto di azienda stipulato tra le società intimate. Ciò, per avere del tutto ignorato il consolidato ori entamento di legittimità secondo cui ‘la competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che anche in queste controversie l’eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (Cass. 7377/1993; Cass. 15441/2002)’ (Cass. 1594/2020).
La ricorrente argomenta che nel proprio atto di citazione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha allegato di essere creditrice della società RAGIONE_SOCIALE stante l’altrui mancato adempimento alle obbligazioni restitutorie assunte a seguito della stipula del contratto di mutuo fondiario del 02/03/2017 1): Con contratto di mutuo
fondiario del 02/03/2017 a rogito AVV_NOTAIO di Sassocorvaro, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE erogava alla società RAGIONE_SOCIALE (CF P_IVA) la somma di euro 200.000,00. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha altresì allegato di aver intimato il pagamento della somma dovuta, pari ad euro 138.476,82 nonché di aver poi instaurato il conseguente procedimento di espropriazione immobiliare. In data 14/12/2018 veniva notificato atto di intimazione al pagamento della somma euro 138.476,82 rimasto privo di qualsivoglia riscontro. In data 02/03/2019 è stato eseguito il pignoramento immobiliare, restituito il successivo 19/03/2019 e trascritto il 20/03/2019 ed avente ad oggetto l’immobile ipotecato di cui sopra.
A detta della ricorrente, è indubbio che l’obbligazione dedotta in giudizio fosse quella inerente il mancato pagamento dei ratei di mutuo. Obbligazione che, ai sensi dell’art. 1182 c.c., deve essere deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Tanto che RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha anche allegato di avere la propria sede nel comune di RAGIONE_SOCIALE -circostanza questa evidenziata sia nel contratto di mutuo (doc. 2 contratto di mutuo, pag. 1, prodotto sub doc. 1 atto di citazione) che nell’ atto di pignoramento (doc. 3 contratto di mutuo, pag. 1, prodotto sub doc. 6 atto di citazione)-, territorio ricompreso nella omonima circoscrizione tribunalizia.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il Tribunale, avendo avuto riguardo al fatto che: (i) la competenza in tema di azione revocatoria va individuata in relazione all’obbligazione sottostante che si intende tutelare; (ii) l’obbligazione sott ostante atteneva al mancato rimborso di un mutuo fondiario; (iii) tale obbligazione deve essere adempiuta presso la sede del creditore; (iv) RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha la propria sede nel comune di RAGIONE_SOCIALE; (v) avrebbe dovuto dichiararsi competente a conoscere della lite.
Sull’unico motivo . La sentenza gravata ha motivato che la ditta concedente l’affitto di cui vengono richiesti accertamento e
dichiarazione di simulazione con conseguente dichiarazione di sua inefficacia, risulta avere, alla luce degli atti, sede in Sassocorvaro. Detto Comune ricade nella circoscrizione del Tribunale di Urbino, risultandone così l’incompetenza territoriale dell’adito Ufficio. ‘ Deve infatti osservarsi che detta competenza è da ritenersi inderogabile dovendosi essa stabilire in relazione al luogo in cui è posta l’azienda del cui affitto si discuta e nel cui compendio ricada l’immobile, nel caso oggetto di specifico interesse. Detta inderogabilità trova fondamento nell’articolo 447 -bis c.p.c., il quale prevede la nullità delle clausole derogative della competenza nelle cause ivi previste. Deve per conseguenza fermarcisi all’esame del solo aspetto procedurale per come descritto e motivato ‘ (così a p. 3 della sentenza).
2.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità, la competenza per territorio sull’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l’eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (così Cass., sez. III, ord. 24/01/2020, n. 1594; conformi Cass., sez. III, ord. 04/11/2002, n. 15441: « Ed infatti, come affermato da questa Suprema Corte, la competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che anche in queste controversie l’eccezione di incompetenza, come in ogni al tra
contro
versia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (sent. 7377/1993). Si osserva, invero, a) che nel giudizio per revocatoria è dedotta proprio l’obbligazione il cui adempiment o si vuole tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere e indipendentemente dalla natura del negozio stesso e b) che è alla predetta obbligazione (quella da tutelare) che deve farsi riferime nto, non già all’atto impugnato. Il forum destinatae solutionis opera altresì ancorché sia stato previsto, come si assume dal resistente, il ‘pagamento per mezzo delle ricevute bancarie’, giacché queste, non avendo efficacia di obbligazione cartolare ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione delle frazioni del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore come previsto dall’art. 1182 comma 3 c.c. a quello del debitore. Una tale inversione del foro è per ius receptum prospettabile solo quando una siffatta modalità di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunciato espressamente a ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ciò che nella specie non è dato desumere (cfr. per riferimenti, tra le altre, Cass. n. 4362/1995, n. 2569/1981, n. 2966/1999) » . Conforme Cass., sez. III, sent. 06/07/1993, n. 7377, secondo cui <>.
2.2 Del tutto erroneamente il Tribunale ha ritenuto di applicare il criterio di competenza territoriale di cui all’art. 447 -bis c.p.c., come se la controversia inerisse fosse in materia di affitto di azienda. La controversia inerisce, invece, alla preservazione della garanzia patrimoniale attraverso l’istituto dell’art. 2901 c.c. e non concerne né la validità inter partes del contratto di affitto di azienda né diritti da esso nascenti. D’altro canto, la stessa domanda proposta in via alternativa, inerente alla simulazione del contratto di affitto di azienda, in quanto proposta da un terzo, cioè la RAGIONE_SOCIALE, deve ritenersi esclusa dall’àmbito della competenza di cui all’art. 447 -bis c.p.c., atteso che essa concerne le controversie sul rapporto e, dunque, fra le parti del rapporto.
2.3 Dev’essere, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, davanti al quale le parti riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’art. 50 c.p.c.
2.4 Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo a carico della sola parte che, eccependo l’incompetenza erroneamente dichiarata, ha dato causa alla declinatoria di competenza e, dunque, al presente giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, fissando per la riassunzione del giudizio il termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro 2.160,00 oltre 200 per esborsi e le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 07/05/2024 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME