Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9627 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14796/2021 R.G. proposto da:
COGNOME
NOME
TESTA
COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE ALBARAGIONE_SOCIALE LANGHERAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO T0RINO n. 1159/2020 depositata il 24/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno prestato fideiussione a favore di due società di cui erano soci la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
La prima delle due è divenuta debitrice, per scoperto di conto corrente, della Banca d’Alba, la quale ha ottenuto due decreti ingiuntivi, che ha subito utilizzato per chiedere la revocatoria di un fondo patrimoniale costituito dai due coniugi e nel quale costoro hanno fatto confluire alcuni loro beni immobili.
Nelle more della revocatoria, i due garanti hanno proposto opposizione a quei decreti ingiuntivi, ottenendo una significativa riduzione del credito: da oltre 300 mila euro (203 mila per l’uno e 120 mila per l’altro) a circa 4 mila.
Nel giudizio intentato dalla Banca di Alba per la revocatoria del fondo patrimoniale, i due garanti hanno eccepito che il residuo patrimonio era comunque capiente, e che a tal fine andava considerato altresì quello dell’altra società condebitrice della banca, la RAGIONE_SOCIALE
3.- Queste eccezioni sono state disattese dal Tribunale di Asti, che ha accolto la revocatoria.
4.- Allo stesso modo ha deciso la Corte di Appello la quale ha osservato peraltro che non era stata fornita alcuna prova del residuo patrimonio dei debitori, né della sua consistenza.
5.- I due garanti hanno proposto revocazione di tale sentenza della Corte di Appello, adducendo che erroneamente in quest’ultima si sosteneva che non era stata data prova del residuo patrimonio né del suo valore, in quanto era agli atti la perizia e l’elencazione dei beni residui.
Nel giudizio di revocazione si è costituita la società RAGIONE_SOCIALE cessionaria del credito della Banca di Alba.
Ed i garanti, attori in revocazione, hanno contestato la legittimazione attiva di tale soggetto, con l’argomento che la cessione del credito non è anche cessione dell’azione revocatoria, ossia dell’azione a tutela del credito.
6.La Corte di Appello di Torino, adita dunque con l’azione di revocazione della precedente sentenza, ha innanzitutto confermato la legittimazione del cessionario del credito e dunque la successione di costui nel processo e nell’azione revocatoria, e, quanto al giudizio rescindente, ha ritenuto, si, che la precedente decisione della Corte di Appello era incorsa in errore, in quanto le allegazioni circa la consistenza del patrimonio residuo erano in atti, ma ha ritenuto tale errore irrilevante ai fini del decidere in quanto quella consistenza patrimoniale non escludeva il danno causato al creditore, né poteva prendersi in considerazione il patrimonio dell’altro condebitore ai fini della valutazione della capienza del patrimonio.
7.- I due garanti ricorrono per Cassazione avverso tale decisione con cinque motivi di ricorso. Non si è costituita l’intimata.
Inizialmente, i ricorrenti hanno chiesto che la causa venisse assegnata alle Sezioni unite sulla questione degli ambiti della cessione del credito, e cioè se tale cessione comprenda altresì la successione nell’azione revocatoria. La Prima presidente ha rigettato l’istanza, rimettendo la trattazione del ricorso a questa sezione, ma in camera di consiglio, che si è tenuta, con decisione di rinvio in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
Ritiene il collegio che, in ottemperanza alla decisione assunta nella precedente udienza camerale, il ricorso debba trattato in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 14/2/2025