Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6395 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6395 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2023
sul ricorso 31354/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente – contro
COGNOME NOME;
– intimata – nonché contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione in persona del Curatore, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassa rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
nonchè da
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente – contro
NOME NOME, NOME NOME;
– intimati – nonchè contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione in persona del Curatore, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1723/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/202 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME e la coniuge NOME COGNOME hanno proposto ricorso per separazione personale il 10 ottobre 2008, poi omologato dal Tribunale i 23.1.2009.
In quell’accordo di separazione, i due coniugi hanno regolato le rispetti pretese attraverso la previsione di due atti di trasferimento: con uno, la NOME avrebbe trasferito ai figli NOME NOME NOME NOME NOME di un bene di sua propriet concedendo al marito NOME COGNOME COGNOME‘usufrutto; per contro, quest’ultimo avrebbe trasferito la nuda proprietà di un suo immobile ai figli e concesso alla mo l’usufrutto. Erano inoltre previsti dei conguagli in denaro: in particolare il si impegnava a dare alla moglie 50 mila euro per le spese da questa sostenute per la ristrutturazione di uno dei due immobili.
Il 12.1.2009, nelle more tra il deposito del ricorso e la sua omologazion i due coniugi hanno provveduto, con atto notarile, ad adempiere a tal obbligazioni, stipulando due atti, denominati “donazione” con cui si attua
l’impegno assunto nel ricorso. Ne hanno dato atto alla udienza presidenziale, poi l’accordo, come detto, è stato omologato dal Tribunale.
Successivamente alla separazione, con atto notarile del 14.1.2010, i due coniugi hanno conferito i beni oggetto delle due “donazioni” in un fondo patrimoniale.
2.Il 2.11.2012 è stato dichiarato il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, ed il curatore, con citazione del 20.3.2013, ha chiesto revocatoria, oppure in subordine la dichiarazione di simulazione, sia dei due a di “donazione” che dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.
3.-Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda del Fallimento ed ha disposto l revocatoria dei due atti, con decisione confermata dalla Corte di Appello: i giud di merito hanno ritenuto che, innanzitutto, gli atti erano posteriori al debit doveva farsi risalire a ben prima del fallimento, sin da quando il COGNOME av consapevolezza delle perdite di esercizio della società. Inoltre, hanno osserva che i trasferimenti, del resto denominati “donazioni”, erano atti a titolo gr e, come tali, sospetti di essere stati posti in essere proprio per sottrarre alla garanzia del debito.
4.Con separati ricorsi hanno impugnato per cassazione questa sentenza sia, da un lato, NOME COGNOME ed i due figli NOME e NOME, sia, dall’altr moglie NOME COGNOME. NOME COGNOME ed i figli hanno proposto tre motivi ricorso, illustrati da memoria, mentre la COGNOME, propone cinque motivi, di gli ultimi due subordinati.
Il Fallimento ha depositato controricorso avverso entrambi i ricorsi e memoria.
Considerato che
5.-Alcuni motivi del ricorso COGNOME coincidono sostanzialmente con tre dei moti principali della RAGIONE_SOCIALE, la quale come si è detto, formula altri due mo subordinati.
Si può dunque fare uno scrutinio unitario dei motivi comuni. 6.-Il Fallimento eccepisce che entrambi i ricorsi censurano soltanto i capi sentenza che hanno disposto la revocatoria delle “donazioni”, ma non quelli che hanno disposto altresì la revocatoria dell’atto di costituzione del f patrimoniale, rispetto ai quali dunque vi sarebbe acquiescenza.
L’eccezione è fondata. I motivi di ricorso infatti sono volti a sostenere che gli atti di “donazione in realtà adempimenti degli obblighi assunti con la separazione, dunque non già rivolti ad eludere il debito. Non vi sono argomenti a sostegno della liceità in del fondo patrimoniale.
Ciò non toglie tuttavia che il ricorso mantenga utilità, in quanto si tra atti distinti che hanno effetti diversi.
7.-Con il primo motivo del ricorso COGNOME si fa valere violazione degli ar 177, 1362, 1363 e 2901 c.c..
La tesi sostenuta dai ricorrenti è che la Corte di Appello ha erroneament qualificato gli atti di trasferimento come “donazioni”, attenendosi intestazione formale di quegli atti, ma senza valutare l’insieme delle pattuizi
In altri termini, dal tenore della separazione, dai tempi in cui gli att stati compiuti era evidente che essi costituivano adempimento degli obblighi assunti con la separazione: era dunque necessario interpretarli alla luce quest’ultima ed essi sarebbero apparsi come atti di esecuzione di un impegno già preso. L’intento delle parti era in sostanza quello di sistemare definitivame i rapporti patrimoniali a causa della separazione e senza previsione di u mantenimento nel tempo, anzi, in sostituzione di quest’ultimo, come del resto previsto dalla legge: nella separazione possono infatti prevedersi atti trasferimento a favore di figli e coniuge allo scopo di sistemare la situazi preg ressa.
Questo motivo corrisponde al secondo motivo del ricorso COGNOME.
8.-Il secondo motivo del ricorso COGNOME denuncia violazione dell’articolo 156 c e replica gli argomenti del precedente: la Corte di Appello avrebbe erroneamente e senza adeguata motivazione affermato la sproporzione tra i trasferimenti e l’esigenza di mantenimento, senza tener conto che quest’ultimo deve misurarsi anche sul tenore di vita precedente.
8.1.Questi due motivi corrispondono ai motivi su b) e c) del ricorso COGNOME.
9.Invece, il terzo motivo del ricorso COGNOME denuncia violazione degli arti 2901 e 2697 c.c.
Esso mira a contestare il requisito della consapevolezza della elusività degli a di disposizione: i giudici di merito l’avrebbero dedotta dalla circostanza che, prima della separazione e degli atti connessi, la società aveva perdite esercizio, che ovviamente dovevano essere note al suo amministratore nonché socio.
Così facendo, la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che l consapevolezza di trovarsi in stato di decozione non dipende solo dalle perdite, ma altresì dal patrimonio complessivo, che invece era superiore ai dati negativ e dunque dava certezza di solvibilità.
La prova inoltre della dolosa preordinazione dell’atto ad eludere le ragion del creditore competeva al Fallimento, che non l’ha fornita.
Questo motivo del ricorso COGNOME corrisponde ai due motivi proposti in via subordinata da NOMEese, ossia sub d) e sub e).
10.Inoltre, la NOMEese formula un primo motivo, di violazione degli artico 177, 1362, 1363 e 2901 c.c.
I giudici di merito hanno valorizzato, al fine di ritenere elusivi gl disposizione, una dichiarazione contenuta nella separazione, secondo cui il bene che lei cedeva al marito era in realtà a lei solo fittiziamente intestato: da conclusione che, non essendo suo, non lo ha trasferito realmente a corrispettivo del trasferimento in suo favore fattole dal marito.
Secondo la ricorrente l’espressione andava letta nell’intero c dell’atto, da cui si deduceva chiaramente che quell’immobile era frutto de contributo economico della RAGIONE_SOCIALE, per sminuire il quale il marito avrebbe dettato quella espressione.
10.1.Vi sono dunque sostanzialmente due ordini di questioni da affrontare: la prima attiene alla revocabilità di trasferimenti effettuati “in occasione” d separazione, o contestualmente alla stessa. In secondo luogo, v’è la questione, risolta la prima, della ricorrenza in concreto dei presupposti della azi revocatoria.
11.- I due motivi del ricorso COGNOME, che come detto corrispondono ai motivi b e c) del ricorso COGNOME, attengono alla prima delle due questioni e sono infondati, alla stregua di un principio di diritto consolidato , secondo il «L’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in se di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà (o costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revoca ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto – cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi cred e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione soluto dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modal di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fin dell’applicazione della differenziata disciplina di cui all’art. 2901 qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell’ambito di una più ampi sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi rifl patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale» (Cass. 10443/ 2019; Cass. 8516/ 2006. Da segnalare pure Cass. 15169/ 2022 che ritiene aggredibili da parte dei terzi le disposizioni contenute nel divo ancorché omologato definitivamente). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La decisione della Corte di appello di ritenere in tal modo soggetto revocatoria l’atto di trasferimento posto in essere in esecuzione del separazione, rispetta tale orientamento.
12.- La seconda questione, posta con il terzo motivo del ricorso COGNOME, come già detto, contesta la consapevolezza di arrecare ed afferma che la prova di tal situazione gravava sul Fallimento che doveva dimostrarla attesa la posteriorità del credito rispetto al trasferimento.
Questa ultima circostanza, ossia che era onere del Fallimento dimostrare la consapevolezza del debitore di arrecare danno al creditore, è allegata, come detto anche dalla ricorrente COGNOME con gli ultimi tre, e subordinati, motiv ricorso. GLYPH
1–
Sostengono entrambi i ricorrenti che la Corte ha tratta indebitamente la prova della consapevolezza del debitore di arrecare danno al creditore- invertendo l’onere che spettava invece a quest’ultimo- da circostanze niente affatto provat o comunque emerse in giudizio.
Ma il motivo è inammissibile.
Intanto, non v’è affermazione nella sentenza impugnata della circostanza che l’onere spetti a soggetto diverso da chi agisce in revocatoria: piuttosto assume che, in base agli elementi emersi (“dalla documentazione depositata”), e non conta chi li abbia allegati, risulta che il COGNOME, in quanto accomandatario, non poteva che sapere dei debiti della impresa.
Ma, soprattutto la Corte accerta, con giudizio in fatto, che quei debiti erano in essere quando i trasferimenti sono stati effettuati.
Così che le censure sul punto mirano a promuovere una diversa valutazione dei fatti in quanto accertati dai giudici di merito, che, a fondamento della conclusi circa la consapevolezza dello stato debitorio, hanno addotto alcune precise circostanze (p.10) che qui non possono essere accertate nuovamente. Tra l’altro, i giudici di secondo grado deducono quella consapevolezza dal tentativo di azzerare le perdite mediante fittizia rivalutazione dei cespiti, ed assumono c tale accertamento, fatto in primo grado, non è stato neanche specificamente contestato dagli appellanti (p. 10).
Con la conseguenza che la conclusione circa la consapevolezza di arrecare danno al creditore è raggiunta mediante un accertamento in fatto, unitamente al dato della posteriorità del trasferimento rispetto al debito, adeguatamente motivat e qui non censurabile.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamen della somma di 5500,00 euro di spese legali, oltre 200,00 euro di spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’a 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso, a no del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .